Compatibilità paesaggistica: per il vano tecnico serve una valutazione effettiva e concreta

Con la sentenza n. 1945 del 13 maggio 2016 la Sezione VI del Consiglio di Stato si è occupata del diniego espresso dalla Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici di Napoli in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica di un c.d. ^volume tecnico^, precisando che, in termini generali, l'onere di dimostrare l'eventuale incompatibilità di un intervento edilizio con i valori paesaggistici dei luoghi spetta in capo alla stessa Soprintendenza, giacché trattasi di valutazione riservata all'autorità preposta alla tutela del vincolo, senza che vi sia alcuna possibilità di inversione dell'onere dimostrativo.


In particolare, le ragioni del diniego si appuntavano sull'impossibilità di accordare il provvedimento favorevole a fronte di nuove volumetrie e superfici realizzate nella costruzione di un modesto abbaino, funzionale a dare luce al vano sottotetto.

Riformando la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto congrua la motivazione del Soprintendente, il Collegio di Palazzo Spada riprende il proprio orientamento già espresso nel 2014 (sentenza 1 dicembre 2014, n. 5932) e annulla il provvedimento.

Il Collegio è infatti del parere che nei casi in cui l'opera nuova rientra nella nozione di ^vano tecnico^, cioè dello spazio fisico privo di autonomia funzionale ma meramente servente e pertinenziale rispetto ad una costruzione principale, l'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico debba valutare la compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici espressi dal decreto di vincolo, senza poter opporre in senso ostativo l'intervenuta realizzazione di nuove superfici e nuovi volumi.

Ciò in ragione del fatto che pur rinviando il dato normativo dell'art. 167, commi 4 e 5, D.lgs. n. 42/2004 alle categorie edilizie ed urbanistiche di ^volume^ e ^superficie^, esse sono in realtà calate in un ambito normativo che attiene solo ed esclusivamente alla tutela del paesaggio.

Per tale motivo, la nozione di ^volume tecnico^ - non computabile nella volumetria ai fini in questione e corrispondente ad un'opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima - non può che avere riferimento "a quelle superfici utili o a quei volumi idonei ad apportare una modificazione alla realtà preesistente, tale da arrecare un ^vulnus^ agli interessi superiori di tutela del paesaggio".

In altre parole, la Soprintendenza non avrebbe potuto limitarsi a dichiarare l'intervento non rientrante nella fattispecie perché comportante aumento di superficie e volumetria, ma avrebbe dovuto procedere alla valutazione effettiva, in concreto e postuma di compatibilità paesaggistica rispetto ai valori tutelati.

Da ultimo, il Collegio precisa che, in termini generali, l'onere di dimostrare l'eventuale incompatibilità di un intervento edilizio con i valori paesaggistici dei luoghi spetta in capo alla stessa Soprintendenza, giacché trattasi di valutazione riservata all'autorità preposta alla tutela del vincolo, senza che vi sia alcuna possibilità di inversione dell'onere dimostrativo.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI del 13 maggio 2016 n. 1945 è consultabile al sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
Copyright © www.studiospallino.it