L.r. Lombardia n. 12/2005: trasmissione di copia dei piani attuativi in sede regionale

NOTA: Con decisione n. 343 del 29 luglio 2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della legge regionale Marche nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi sia trasmessa dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata) ai fini di eventuali osservazioni sulle quali il Comune deve dare riscontro (pur senza l'obbligo di recepimento). Da più parti è stato correttamente osservato che il principio contenuto dalla sentenza potrebbe avere ripercussioni su altre norme regionali del medesimo tenore, quale l'art. 14 della legge regionale Lombardia n. 12 del 2005, il quale pone l’obbligo di trasmettere alla Regione (e alla Provincia) la delibera di approvazione finale e la scheda di controllo a fini esclusivamente informativi. Sollecitata in merito dalla dirigenza del settore Urbanistica e Edilizia Privata del Comune di Cantù (CO), la Regione Lombardia ha rilasciato la nota 2.11.2005, n. prot. 32330, nella quale afferma che in Lombardia "si debba continuare a seguire la procedura di approvazione dei piani attuativi dettata dalla Lr. 12/2005, non necessitando, pertanto, i piani attuativi stessi di alcun ulteriore passaggio istruttorio regionale, fatti salvi i casi di piani attuativi in variante al PGT, quando la nuova legge entrerà a regime (cfr. art 14)". Ciò in quanto:
  • né la l.r. 23/97, né la l.r. 12/2005 sono state impugnate dal Governo in relazione allo specifico profilo;
  • " la pronuncia appena citata ha efficacia solo con riguardo alle norme della legge della Regione Marche che sono state impugnate e, successivamente, censurate dalla Corte costituzionale".
Questi passaggi sono, ovviamente, allo stato inoppugnabili: quanto meno sino a quando non verrà sollevata eccezione di legittimità costituzionale in sede giurisdizionale. Meno condivisibili - per ragioni che per brevità tralasciamo ma che sono notoriamente rintracciabili nella gerarchia delle competenze a disporre le attribuzioni dei singoli enti locali - sono invece i passaggi successivi in cui si afferma che "già la Lr. 23/97, nell'ottica della semplificazione procedimentale auspicata dalle leggi Bassanini, disponeva, all'art. 6, comma 1 che "L'approvazione dei piani attuativi ... è di esclusiva competenza comunale", senza prevedere alcun intervento della Regione in corso di procedura, se non in riferimento ai piani attuativi di interesse sovracomunale" e che "successivamente, la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con la legge costituzionale n. 3/2001, ha inteso attribuire un ruolo centrale ai Comuni, in applicazione del principio di sussidiarietà. La l.r. 12/2005, muovendosi nel solco già tracciato dalla legislazione testé richiamata, ha ribadito che la procedura di approvazione dei piani attuativi è di competenza comunale".
MATERIALI: nota 6.10.2005 A.C. Cantù; risposta Regione Lombardia 2.11.2005 [per gentile concessione arch. Vitaliano Colombo, U.T.C. Cantù]
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino

Nulla osta ambientale in sanatoria

NOTA: La rivista on line Urbanisticatoscana.it dà notizia della decisione n. 4943 del T.A.R. Puglia Lecce, Sezione I, 10 novembre 2005, secondo cui l'art. 146 del D.lgs 42/2004, laddove introduce la previsione relativa al divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, è norma immediatamente cogente. Sul punto si era dibattuto nella giornata di formazione dedicata ai tecnici di UNITEL del 21 ottobre 2004, tenutosi a Morbegno (SO). Uno dei quesiti era infatti se fosse ammessa l'autorizzazione paesistica postuma nell'ambito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria: la risposta era stata negativa, non fosse altro che per l'autorevole indicazione dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (nota 22.6.2004 n. prot. 11758). Fa piacere che il TAR Puglia si pronunci conformemente in proposito, soprattutto ove si consideri che la materia è stata oggetto di regolazione da parte
  • per gli abusi (recte, lavori) compiuti successivamente al 30.9.2004, delle modifiche al decreto legislativo 22.1.2004, n. 42, operate attraverso l'introduzione degli articoli 181, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater;
  • per gli abusi (recte, lavori) compiuti entro il 30.9.2004, delle disposizioni contenute nei commi 37, 38 e 39 dell'art. 1 della l. 308/2004.
Resta l'interrogativo su quale sia la scansione procedurale degli abusi ante 30.9.2004, interrogativo particolarmente delicato alla luce del fatto che spesso l'istanza di condono paesaggistico si sposa con quella di condono edilizio: difficilmente sembra applicabile in via analogica il disposto dell'articolo 181, c. 1-quater (conclusione del procedimento entro 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza), come in questo caso non sembra legittimo potersi attribuire un valore provvedimentale negativo al silenzio dell'amministrazione.
MATERIALI: sentenza n. 4943 T.A.R. Puglia Lecce, Sezione I, 10 novembre 2005.
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino
Copyright © www.studiospallino.it