Collegato Ordinamentale 2013 e titoli edilizi rilasciati ante 31.12.2012

Secondo il TAR Lombardia, Milano, l'effetto del Collegato Ordinamentale 2013 (LR 21/2012) rispetto ai titoli edilizi rilasciati, anteriormente al 31 dicembre 2012, da Comuni non dotati di PGT non è quello della decadenza ex art. 15 TU dell'Edilizia per l'ipotesi in cui i lavori non siano stati avviati entro il 31 dicembre 2012, ma quello della mera sospensione del titolo.

Con ordinanza n. 363/2013 REG.PROV.CAU.  resa nel ricorso 529/2013 REG.RIC., la sezione seconda del TAR Lombardia, Milano, relatore dr. Zucchini, ha affrontato il caso di un titolo edilizio:

  • rilasciato da un Comune che alla data del 31 dicembre 2012 non aveva approvato il PGT ai sensi dell'articolo 25 LR 12/2005;
  • riguardante la realizzazione di una nuova costruzione in zona omogenea diversa dalle zone E e F del PRUG, come tale soggetta alle limitazioni di cui al comma 1quater, art. 25, secondo cui nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, sono ammessi unicamente interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c) della LR 12/2005;
  • per i quale, alla data del 31 dicembre 2012, era stato rilasciato il titolo senza tuttavia segno esteriore dell'avvio dei lavori, ad eccezione del cartello di cantiere.

Andando al di là dei mezzi svolti - che miravano a sostenere, sotto il profilo del Collegato, l'estensibilità a qualsiasi titolo edilizio del comma 1-quinquies ("sono fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012") - il Collegio ha affermato che 
- l’art. 25 della legge regionale 12/2005, come modificato da ultimo dalla legge regionale 21/2012, non sembra imporre un’automatica decadenza dei titoli edilizi ai sensi dell’art. 15 comma 4° del DPR 380/2001, quanto piuttosto una loro sospensione, in attesa della definitiva approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT);
La tesi affaccia forti profili di novità in termini di (ri)valutazione dell'impianto generale dell'articolo 25 della LR 12/2005 in punto effetti della decorrenza del termine del 31 dicembre 2012 per l'approvazione dei PGT.

L'udienza di merito è fissata per l'11 luglio 2013.

L'ordinanza 363/2013 della sezione II del TAR Lombardia, Milano, è disponibile sul sito della Giustizia amministrativa a questo indirizzo: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2013/201300529/Provvedimenti/201300363_05.XML 

Sondrio 20.3.2013 - Slide



L'incontro "Collegato ordinamentale 2013: profili urbanistici e tributari della mancata approvazione dei pgt al 31 dicembre 2012" tenutosi a Sondrio il 20 marzo 2013 con il patrocinio degli Ordini dei Dottori Commercialisti della Provincia di Sondrio e quello degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, ha permesso ai presenti di assistere ad un non consueto tentativo di incontro tra discipline diverse.

Da un lato quella edilizia e urbanistica, centrata sulle problematiche connesse al regime transitorio per i Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 non hanno approvato i PGT, dall'altro quella tributaria, centrata sulla rappresentazione del quadro legislativo e giurisprudenziale a monte dell'IMU.

L'avv. Lorenzo Spallino ha radunato in slide  gli interrogativi sorti in questi mesi su fattispecie concrete, mentre il prof. Gaetano Ragucci ha, dialogando con il dr. Francesco Grimaldi, Presidente  dell'Ordine dei Dottori Commercialisti,  fornito gli strumenti per definire un terreno ^edificabile^ ai fini IMU.

Si ringraziano i presenti e l'ing. Marco Scaramellini, organizzatore dell'incontro.

Telefonia mobile: aggiornato il digesto

E' disponibile l'ultimo aggiornamento del Digesto dedicato alla telefonia mobile. Oltre 100 pagine in formato pdf dedicate a legislazione, giurisprudenza e dottrina in tema. L'aggiornamento è stato curato da Jesus Cortinovis e Alice Galbiati.

Il documento è disponibile alla pagina http://www.studiospallino.it/materiali/telefonia.htm

Vani tecnologici e compatibilità paesaggistica

Il “vano tecnologico”, riconosciuto come tale anche dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, è astrattamente sanabile ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii.. In tal senso la Soprintendenza deve esprimere il giudizio di sua competenza valutando l’effettiva incidenza dell’opera, assentita dall’organo comunale, sui valori paesaggistici.

La decisione in esame,della III Sezione del T.A.R. per la Puglia, prende spunto dal fatto che, secondo parte ricorrente, la sanatoria paesaggistica sarebbe ammessa oltre che per i “lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”, anche per un locale destinato a “vano tecnico”, in considerazione delle ridotte dimensioni e del rapporto di pertinenzialità con il bene sottostante principale. In tal senso essendo, infatti, la realizzazione di un vano tecnologico destinato ad ospitare impianti, non inciderebbe né sulla cubatura, né sulla superficie utile.

Secondo i Giudici del T.A.R. per la Puglia, l’art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii., esclude dal divieto di rilasciare, ex post, l’autorizzazione paesaggistica - che, sempre ai sensi dell’art. 146, comma 4, costituisce atto presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio, ivi compresi quelli in sanatoria - i casi previsti dall’articolo 167, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii. costituiti, oltre che dall’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica e dai lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria proprio, dai “lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.

Al riguardo, secondo il Collegio, l’interpretazione teleologica induce a ritenere che, nonostante l’utilizzo della particella disgiuntiva “o” nella frase “ … non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ….”, il duplice riferimento alle nuove superfici utili e ai nuovi volumi, costituisce una modalità di esprimere un concetto unitario con due termini coordinati, come del resto evidenziato anche dalla VII Sez. del T.A.R. Campania Napoli, il 01/09/2011. In altri termini, la necessità di interpretare le eccezioni al divieto di rilasciare l'autorizzazione paesistica in sanatoria, previste dall'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii., in coerenza con la ratio introduttiva del divieto medesimo, ha indotto il Collegio a ritenere, che sono esclusi dall’eccezione, prevista dall'articolo 167, comma 4, lettera a), gli interventi che abbiano contestualmente determinato la realizzazione di nuove superfici utili e di nuovi volumi e che, invece, sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesistica i soppalchi, i volumi interrati ed i volumi tecnici. Atteso che, i volumi tecnici, proprio in ragione dei caratteri che li contraddistinguono, trattandosi di opere prive di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, non risultano particolarmente pregiudizievoli per il territorio oltre a risultare inidonei ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale (cfr. in tal senso anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 15/12/2010, n. 27380).

 Nel caso in esame, il Collegio adito ha, pertanto, ritenuto che il “vano tecnologico” sia astrattamente sanabile ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii. e che, conseguentemente, la Soprintendenza avrebbe dovuto esprimere il giudizio di sua competenza valutando l’effettiva incidenza dell’opera assentita dall’organo comunale sui valori paesaggistici.

La sentenza del T.A.R. per la Puglia, n.35 del 11/01/2013, è disponibile al seguente indirizzo web: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%203/2008/200800909/Provvedimenti/201300035_01.XML

BURL 1974/2006

Per ragioni di riorganizzazione degli spazi, lo Studio rende disponibile gratuitamente per istituzioni o biblioteche la collezione completa del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (1974/2006), riunita in faldoni e completa di indici. La cessione è gratuita. L'unica condizione è quella della consultazione pubblica.

Per informazioni scrivere a l.spallino@studiospallino.it.

Violazioni edilizie: limiti all'accesso agli atti e dovere di preavviso per i sopralluoghi.

In materia di accertamenti delle violazioni urbanistico edilizie, il Consiglio di Stato ha chiarito due aspetti fondamentali: il diniego dell'accesso agli atti è legittimo solo nel caso di atti assunti dalla Polizia Municipale in quanto atti di Polizia Giudiziaria e la non necessità di preavvisare il privato per l'esecuzione di sopralluoghi di accertamento.

Il primo aspetto esaminato dalla VI sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 547 del 27/11/2012, depositata il 29/01/2013, riguarda l'accesso agli atti nel caso in cui vi siano accertamenti della Polizia Municipale correlati ad attività edilizia.

In tal senso, i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che il diniego, all'accesso agli atti, deve essere giustificato tenendo conto della tipologia degli atti, del soggetto che li ha assunti e dalla funzione svolta, dal medesimo soggetto, nel momento in cui ha assunto gli atti. In particolare, nel generale ambito degli atti finalizzati all'accertamento ed alla repressione delle violazioni edilizie vi sono atti che:
  1. sono stati delegati dall'Autorità Giudiziaria;
  2. coincidono con le notitiae criminis poste in essere dagli organi comunali nell’esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria ad essi specificamente attribuite dall'ordinamento; 
  3. consistono in indagini e accertamenti, non compiuti nell’esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria bensì nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative di Polizia Municipale.

Mentre è legittimo negare l'accesso per le tipologie di atti di cui al punto a) e b), l’accesso agli atti non può essere limitato per le tipologie di atti rientranti al punto c). Al riguardo, i Giudici, hanno confermato e richiamato il principio secondo cui non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all'Autorità Giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta all'accesso, in quanto, se la denuncia è presentata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329, c.p.p. (obbligo del segreto); tuttavia se la pubblica amministrazione che trasmette, all'Autorità Giudiziaria, una notizia di reato non lo fa nell'esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento, ci troviamo, in presenza di atti di indagine compiuti dalla Polizia Giudiziaria e che, come tali, soggetti al segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p., oltreché, conseguentemente, ad essere sottratti all'accesso agli atti ai sensi dell'art. 24, della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.. In tal senso viene anche richiamata una precedente pronuncia del Consiglio Stato del 9 dicembre 2008, n. 6117, sempre della medesima sezione VI. Il secondo aspetto esaminato dai Giudici di Palazzo Spada, con la sentenza in commento, riguarda invece il dovere da parte dell'Ente locale di preavvisare il privato circa il sopralluogo di accertamento.

Nel caso in specie l’appellante sosteneva che l’accesso sui luoghi privati poteva aver luogo solo previo avviso di avvio di un procedimento sanzionatorio. In tal senso i Giudici d’appello precisano che, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del testo unico sull’edilizia (approvato con il D.P.R. n. 380 del 2001), “il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”.

Pertanto, il dirigente o il responsabile dell’ufficio può disporre anche ad horas, informalmente e “a sorpresa” l’accesso ai luoghi per verificare: se sussista un illecito edilizio (avente o meno rilevanza penale); se vada emesso un ordine di sospensione dei lavori o se vada avviato un procedimento per l’emanazione di un atto di ritiro di un precedente atto abilitativo, ed in tal senso solo in quest’ultimo caso è configurabile l’obbligo di trasmettere un formale avviso al privato come disciplinato dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii..

La sentenza del Cons. di Stato, sez. VI, n. 547 del 27/11/2012, depositata il 29/01/2013 è reperibile al seguente indirizzo web: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201206816/Provvedimenti/201300547_11.XML
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