Recupero dei sottotetti e distanze dai confini

La Corte d'Appello di Milano, confermando il Tribunale di Lecco, afferma che il recupero dei sottotetti effettuati ai sensi della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005 è soggetto al rispetto della distanza dai confini nella misura prevista dal Piano di Governo di Territorio, nonostante la legge regionale disponga che detti interventi siano ammessi "in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati".

Il commento alla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2952 del 23 agosto 2018, è disponibile su #PA all'indirizzo https://www.dirittopa.it/it/interventi/edilizia/recupero-sottotetti-e-distanze-dai-confini/.

Fonti rinnovabili e pianificazione territoriale

Con sentenza 6 giugno 2019, n. 819, il T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, statuisce che è legittimo individuare aree sottratte, per ragioni paesaggistiche, all’insediamento di impianti eolici e che la saturazione dei luoghi, ossia il fatto che questi siano interessati da molteplici infrastrutture di vario tipo, non è un motivo valido per paralizzare l’operatività delle ragioni sottese al vincolo paesaggistico.

Decisione e commento sono disponibili sul sito della Rivista Giuridica dell'Ambiente (RGA Online)

Autore: Lorenzo Spallino
Link: Fonti rinnovabili e pianificazione territoriale: legittimo individuare aree sottratte, per ragioni paesaggistiche, all’insediamento di impianti eolici

Regione Lombardia: la consulenza preistruttoria secondo la legge di semplificazione 21/2019

E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, supplemento n. 50 di venerdì 13 dicembre 2019, la Legge regionale 10 dicembre 2019 n. 21 "Seconda legge di semplificazione 2019".

L'art. 7 modifica l’articolo 32 della l.r. 12/2005, aggiungendo - dopo il comma 3 - il comma 3 bis secondo cui:
«3 bis. Ferme restando la previsione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e, per gli edifici funzionali ad attività economiche, le disposizioni di cui al comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), per le pratiche edilizie relative a edifici anche non funzionali ad attività economiche il proprietario di un immobile o chi ne abbia titolo può richiedere allo sportello unico per l’edilizia indicazioni e chiarimenti preliminari all’eventuale presentazione formale di istanze, segnalazioni o comunicazioni riguardo, in particolare, alla conformità delle stesse con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa igienico-sanitaria e con la restante normativa applicabile. Lo sportello fornisce le indicazioni e i chiarimenti all’interessato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, coinvolgendo, se del caso, le altre amministrazioni competenti. Le indicazioni e i chiarimenti resi non incidono, in ogni caso, sull’istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell’istanza, della segnalazione o della comunicazione né sulla conclusione del procedimento amministrativo correlato. La consulenza preistruttoria di cui al presente comma è resa gratuitamente, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.».
Link: legge regionale 10 dicembre 2019 n. 21 "Seconda legge di semplificazione 2019".

Nuova disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale in Lombardia

E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, supplemento n. 49 di martedì 3 dicembre 2019, la legge regionale 29 novembre 2019 n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse  regionale".

La legge:

  • disciplina gli strumenti della programmazione negoziata finalizzati alla realizzazione condivisa degli obiettivi e delle linee programmatiche regionali individuate nel Programma regionale di sviluppo, nel Documento di economia e finanza regionale e negli  altri piani e programmi regionali di settore, la cui attuazione richiede l’azione integrata e coordinata della Regione e di uno o  più enti locali o, comunque, di amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici o anche organismi di diritto pubblico (art. 1);
  • definisce strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale: a) l’accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST); b) l’accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (AREST); c) l’accordo di programma, di seguito (AdP); d) l’accordo locale semplificato (ALS), oltre ai patti territoriali per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei territori montani  ai quali la Regione aderisce secondo le modalità e le condizioni  definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 3,  della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40.

La novella sostituisce integralmente la precedente legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione  negoziata regionale).

Link: legge regionale 29 novembre 2019 n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse  regionale".
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