Modifiche alla disciplina dei sottotetti in Regione Lombardia

Nella seduta del 21 dicembre il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato le modifiche agli articoli 63, 64 e 65 della legge regionale n. 12/2005 in tema di recupero dei sottotetti esistenti. Sono disponibili:

Sottotetti in Regione Lombardia: emendamenti alla proposta di modifica

NOTA: E' approdata la scorsa settimana in Commissione Territorio la proposta di modifica alla legge regionale della Lombardia n. 12/2005 in punto sottotetti, licenziata dalla Giunta regionale lo scorso 5 agosto. La proposta è oggi oggetto di nuove modifiche a firma dell'Assessore competente, Davide Boni, attraverso emendamenti al pdl 082 ai punti: articolo 1 (lettere b e c) e articolo 2. La prima modifica va a interessare direttamente la scadenza temporale per l'ammissibilità degli interventi di recupero dei sottotetti, che viene spostata al 31 marzo 2005 quanto a esistenza degli "edifici" realizzati in forza di permessi di costruire rilasciati prima del 31 dicembre 2005 o di D.I.A. "presentate" entro il 1° dicembre 2005. La seconda modifica cancella la somma di possibilità di intervento per esigenze più o meno ^personali^ elencata all'articolo 1, lettera c), del pdl, semplicemente sostituendo il comma 4 dell'articolo 63 della l.r. 12/2005 con una più stringata disposizione in ordine alla ammissibilità degli interventi, che in buona sostanza ripropone il testo della prima modifica al pdl. La terza modifica integra l'articolo 65 della l.r. 12/2005 con i commi 1bis, 1ter, 1 quater, 1 quinquies.
MATERIALI: il testo integrale degli emendamenti, che saranno esaminati nel corso della prossima riunione della Commissione Territorio, è disponibile all'indirizzo:
Il testo integrale della proposta di legge approvata dalla giunta regionale è disponibile all'indirizzo:

L.r. Lombardia n. 12/2005: trasmissione di copia dei piani attuativi in sede regionale

NOTA: Con decisione n. 343 del 29 luglio 2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della legge regionale Marche nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi sia trasmessa dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata) ai fini di eventuali osservazioni sulle quali il Comune deve dare riscontro (pur senza l'obbligo di recepimento). Da più parti è stato correttamente osservato che il principio contenuto dalla sentenza potrebbe avere ripercussioni su altre norme regionali del medesimo tenore, quale l'art. 14 della legge regionale Lombardia n. 12 del 2005, il quale pone l’obbligo di trasmettere alla Regione (e alla Provincia) la delibera di approvazione finale e la scheda di controllo a fini esclusivamente informativi. Sollecitata in merito dalla dirigenza del settore Urbanistica e Edilizia Privata del Comune di Cantù (CO), la Regione Lombardia ha rilasciato la nota 2.11.2005, n. prot. 32330, nella quale afferma che in Lombardia "si debba continuare a seguire la procedura di approvazione dei piani attuativi dettata dalla Lr. 12/2005, non necessitando, pertanto, i piani attuativi stessi di alcun ulteriore passaggio istruttorio regionale, fatti salvi i casi di piani attuativi in variante al PGT, quando la nuova legge entrerà a regime (cfr. art 14)". Ciò in quanto:
  • né la l.r. 23/97, né la l.r. 12/2005 sono state impugnate dal Governo in relazione allo specifico profilo;
  • " la pronuncia appena citata ha efficacia solo con riguardo alle norme della legge della Regione Marche che sono state impugnate e, successivamente, censurate dalla Corte costituzionale".
Questi passaggi sono, ovviamente, allo stato inoppugnabili: quanto meno sino a quando non verrà sollevata eccezione di legittimità costituzionale in sede giurisdizionale. Meno condivisibili - per ragioni che per brevità tralasciamo ma che sono notoriamente rintracciabili nella gerarchia delle competenze a disporre le attribuzioni dei singoli enti locali - sono invece i passaggi successivi in cui si afferma che "già la Lr. 23/97, nell'ottica della semplificazione procedimentale auspicata dalle leggi Bassanini, disponeva, all'art. 6, comma 1 che "L'approvazione dei piani attuativi ... è di esclusiva competenza comunale", senza prevedere alcun intervento della Regione in corso di procedura, se non in riferimento ai piani attuativi di interesse sovracomunale" e che "successivamente, la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con la legge costituzionale n. 3/2001, ha inteso attribuire un ruolo centrale ai Comuni, in applicazione del principio di sussidiarietà. La l.r. 12/2005, muovendosi nel solco già tracciato dalla legislazione testé richiamata, ha ribadito che la procedura di approvazione dei piani attuativi è di competenza comunale".
MATERIALI: nota 6.10.2005 A.C. Cantù; risposta Regione Lombardia 2.11.2005 [per gentile concessione arch. Vitaliano Colombo, U.T.C. Cantù]
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino

Nulla osta ambientale in sanatoria

NOTA: La rivista on line Urbanisticatoscana.it dà notizia della decisione n. 4943 del T.A.R. Puglia Lecce, Sezione I, 10 novembre 2005, secondo cui l'art. 146 del D.lgs 42/2004, laddove introduce la previsione relativa al divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, è norma immediatamente cogente. Sul punto si era dibattuto nella giornata di formazione dedicata ai tecnici di UNITEL del 21 ottobre 2004, tenutosi a Morbegno (SO). Uno dei quesiti era infatti se fosse ammessa l'autorizzazione paesistica postuma nell'ambito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria: la risposta era stata negativa, non fosse altro che per l'autorevole indicazione dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (nota 22.6.2004 n. prot. 11758). Fa piacere che il TAR Puglia si pronunci conformemente in proposito, soprattutto ove si consideri che la materia è stata oggetto di regolazione da parte
  • per gli abusi (recte, lavori) compiuti successivamente al 30.9.2004, delle modifiche al decreto legislativo 22.1.2004, n. 42, operate attraverso l'introduzione degli articoli 181, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater;
  • per gli abusi (recte, lavori) compiuti entro il 30.9.2004, delle disposizioni contenute nei commi 37, 38 e 39 dell'art. 1 della l. 308/2004.
Resta l'interrogativo su quale sia la scansione procedurale degli abusi ante 30.9.2004, interrogativo particolarmente delicato alla luce del fatto che spesso l'istanza di condono paesaggistico si sposa con quella di condono edilizio: difficilmente sembra applicabile in via analogica il disposto dell'articolo 181, c. 1-quater (conclusione del procedimento entro 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza), come in questo caso non sembra legittimo potersi attribuire un valore provvedimentale negativo al silenzio dell'amministrazione.
MATERIALI: sentenza n. 4943 T.A.R. Puglia Lecce, Sezione I, 10 novembre 2005.
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino

L.R. 12/2005 Lombardia: aggiornamenti giurisprudenziali

NOTA: Mentre Il Sole 24 Ore del 18.10.2005, dà notizia [pagina 27] dell'ordinanza 4548/2005 con cui la sezione IV del Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza della sezione II del T.A.R. Lombardia n. 1600/2005 in tema di competenza alla approvazione di Piani Attuativi, sono disponibili sul sito dello studio, per gentile concessione dell'arch. Vitaliano Colombo, assessore presso l'A.C. di Capiago:
  • nota 19.9.2005 di chiarimenti e interpretazione dei nessi tra articolo 25 l.r. 12/05 e art. 2 l.r. 23/97 a firma della Dir. Gen. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia;
  • richiesta di chiarimenti su proposta di modifiche agli articoli 63/65 l.r. 12/05.
MATERIALI:
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino

Legge sulla Privacy: dati sensibili e Pubbliche Amministrazioni

RIFERIMENTI: Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e il provvedimento generale del Garante del 30 giugno 2005
FONTE: http://www.garanteprivacy.it ; http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1144445
NOTA: L'art. 20, c. 1 del d.lgs. n. 196/2003 dispone che il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati:
  • i tipi di dati che possono essere trattati,
  • le operazioni eseguibili,
  • le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
Se la disposizione di legge specifica solo la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili che possono essere trattati o il tipo di operazioni eseguibili, i soggetti pubblici sono chiamati ad identificare dette tipologie di dati ed operazioni attraverso un atto di natura regolamentare da adottare in conformità al parere reso dal Garante sui relativi progetti entro il prossimo 31 dicembre. In merito al regolamento il Garante ha emanato il 30 giugno 2005 un provvedimento a carattere generale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005 ed intitolato "Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione". Nel provvedimento l'Autorità, dopo aver rilevato con rammarico che numerose Amministrazioni Pubbliche ad oggi non hanno dato attuazione al Codice, ed in particolare che "non sono state introdotte le garanzie previste in ordine al trattamento di alcune informazioni che riguardano profili particolarmente delicati della sfera privata delle persone, ovvero dei c.d. dati sensibili", affronta il tema dei regolamenti per l'individuazione delle operazioni eseguibili e delle tipologie di dati trattabili, soffermandosi sugli aspetti procedurali e sul contenuto degli stessi. Come sottolinea l'Autorità, le Amministrazioni"hanno l'obbligo - accanto ad altri doveri in materia - di rendere trasparenti ai cittadini quali informazioni vengono raccolte tra quelle particolarmente delicate" e di chiarire "come utilizzano queste informazioni per le finalità di rilevante interesse pubblico individuate con legge". Le P.A., in particolare, devono tenere ben presente che l'adozione di questo regolamento non costituisce un mero adempimento formale, ed anzi dallo stesso discendono "effetti sostanziali per i cittadini interessati". In merito alla natura di quest'atto, il Garante ha infatti più volte ribadito che "le amministrazioni non possono avvalersi, nel caso di specie, di meri atti che, anche se denominati regolamenti, non hanno, anche per la loro eventuale rilevanza solo interna, la necessaria natura di fonte normativa suscettibile di incidere su diritti e libertà fondamentali di terzi". Per agevolare le Amministrazioni, il Garante fornisce inoltre, nel suo recente provvedimento, "alcune prescrizioni di carattere generale per contribuire all'adozione di adeguate bozze di regolamento più attente ai profili sostanziali di tutela, più comprensibili da parte dei cittadini e non basate su approcci meramente formali alla tematica".
MATERIALI: il documento dell'Autorità è disponibile all'indirizzo
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1144445.
A CURA DI: dr.ssa Ileana Pisani

Incontro di studio sulla l.r. 12/2005 Lombardia

INCONTRO DI STUDIO: l'incontro di studio sullo stato di attuazione della l.r. 12/2005 è fissato per la data del 29 SETTEMBRE 2005. Oggetto dell'incontro sarà lo stato di attuazione della legge regionale nell'interpretazione datane dai TAR Milano e Brescia, e quindi con particolare attenzione a sottotetti, DIA, Piani Attuativi. Sarà inoltre dato spazio al ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale dal Consiglio dei Ministri avverso la l.r. 12/05 e ai profili procedimentali relativi al rilascio di nulla osta ambientale e al permesso di costruire in Regione Lombardia.
PARTECIPAZIONE: L'incontro è riservato ai clienti dello studio, è gratuito ed avrà una durata di circa due ore. Per evidenti motivi organizzativi, sollecitiamo chi fosse interessato a partecipare a riscontrare questa mail.
MATERIALI: sono disponibili alla pagina http://www.studiospallino.it/formazione/legge12.htm
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino

Legge regione Lombardia n. 12/2005: profili di incostituzionalità

NOTIZIA: lo studio Bosetti & Gatti dà notizia [ http://www.bosettiegatti.com ] della decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge regionale della Lombardia n. 12/2005. Uno dei tre punti in discussione è il combinato disposto degli art. 27 [c. 1, lett. e), num. 4] e 33, nella parte in cui sottopongono l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica ad un iter autorizzatorio comunale (rilascio del permesso di costruire), ulteriore rispetto a quello già previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Ad avviso del Governo, la norma sarebbe viziata da incostituzionalità in quanto la procedura prevista dal D.Lgs. 259/03 sarebbe assorbente, mentre gli enti locali non potrebbero "sottoporre l'installazione degli impianti ad un altro e diverso iter di autorizzazione, che si tradurrebbe in un ingiustificato appesantimento del procedimento e nella conseguente violazione della normativa comunitaria richiamata". A proprio sostegno, il Governo cita la recentissima decisione n. 100 dell'11 gennaio 2005, con la quale il Consiglio di Stato ha stabilito che, per l'installazione di torri e tralicci per gli impianti telefonici, la procedura di autorizzazione da applicare è quella di cui all'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche e che pertanto non è necessario il rilascio del permesso di costruire.
NOTA: La censura del Governo stupisce per più di un motivo. In primo luogo l'art. 27 della l.r. 12/2005 è mutuato dal T.U. dell'Edilizia (art. 3, comma 1, lettera e.4), che il D.Lgs. 259/03 non abroga nè modifica, nè potrebbe in un'ottica di gradazione delle fonti, essendo il primo un testo unico. In secondo luogo, il fatto che il legislatore non sia intervenuto espressamente sul corpo del T.U. dell'Edilizia, può indurre a ritenere, in un'ottica di salvezza del sistema, che la realizzazione delle strutture necessarie ad ospitare stazioni radio base sia consentita:
  • ai soggetti licenziatari nazionali attraverso le procedure ^preferenziali^ del D.Lgs. 259/03, giusto il disposto dell'art. 26 D.Lgs. cit.;
  • a tutti gli altri soggetti secondo le ordinarie disposizioni di carattere edilizio, nazionali o regionali che siano.
Interpretazioni di diverso orientamento dovrebbero far nascere complessi interrogativi sulla nascita di un monopolio non solo - giustamente - delle licenze, ma addirittura della realizzazione delle strutture che ospitano le apparecchiature attraverso effettuare la copertura del territorio nazionale.
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino

Legge 241/1990: novità e modifiche

NOTA: con la conversione in legge del decreto sulla competitività, li legislatore interviene per la terza volta, a brevissima distanza di tempo, sulla legge 241/990. Il testo della legge 241/1990, COME NOVELLATO a seguito:
  • della l. 11 febbraio 2005, n. 15;
  • del d.l. 14 marzo 2005, n. 35;
  • della l. 14 maggio 2005, n. 80;
è disponibile all'indirizzo http://www.studiospallino.it/doc/10.3.05/241novellata.pdf .
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino

Impianti di telefonia mobile: poteri di localizzazione delle amministrazioni locali

DECISIONE: T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, 10 marzo 2005, n. 1708
MASSIMA: "E' consentito alle regioni ed ai comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, nell'ambito della funzione di definizione degli "obiettivi di qualità" consistenti in criteri localizzativi, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), ed all'art. 8, comma 1, lettera e), e comma 6 della legge quadro; non è invece consentito introdurre limitazioni alla localizzazione".
TESTO INTEGRALE: http://www.studiospallino.it/doc/giur/TAR_Campania_1708_05.pdf [estratto da http://www.bosettiegatti.com/]
NOTA: ben scritta e motivata, la sentenza affronta il problema se le misure distanziali previste dal comune di Napoli (gli impianti devono essere installati in modo che gli edifici distanti da essi meno di 50 metri non siano interessati dal lobo principale di irradiazione delle antenne; ad eccezione delle microcelle, inoltre devono esservi almeno 25 metri tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini adibiti a civile abitazione, luogo di lavoro o comunque tali da comportare una permanenza umana media superiore alle quattro ore) debbano inscriversi tra
le limitazioni vietate o tra i criteri localizzativi consentiti. Il Collegio opina per l'accoglibilità di questa seconda opzione, affermando che il criterio è sufficientemente specifico ed omogeneo, proporzionato e non irragionevole. In realtà la decisione affronta una molteplicità di problematiche, ed è particolarmente intressante nella parte centrale, dove ripercorre ampiamente l'evoluzione della giurisprudenza - in particolare costituzionale - sulla questione dei limiti connessi alla potestà regolamentare delle amministrazioni locali sul punto. Vale evidenziare come, per la regione Lombardia, la sentenza non chiarisca se le amministrazioni locali possano discostarsi dalla legislazione regionale di riferimento, nel senso di introdurre limitazioni localizzative in essa non contenute: la risposta sembrerebbe tuttavia positiva.
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino

Perequazione, compensazione, incentivazione nella l.r. 12/2005 della Lombardia

E' disponibile il testo dell'intervento dell'avv. Lorenzo Spallino al convegno "L.R. 12/05 - Il Documento di Piano: strumento strategico e di programmazione", tenuto si presso l'Aula Magna del Politecnico di Como il 13 aprile 2005 a cura di I.F.A.C. / C.C.I.A.A.:

Legge 241/1990: ulteriori modifiche

Dopo le modifiche apportate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in vigore dall'8 marzo 2005), è la volta del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), che riscrive interamente l'art. 19, sostituendone addirittura il titolo. E' possibile scaricare il testo aggiornato della legge 241/90 alla luce delle ultime modifiche all'indirizzo:

Incontro di studio sulle modifiche alla l. 241/1990

E' disponibile in formato PDF il testo del documento di studio sulla novellata legge 241/90, illustrato nel corso dell'incontro del 10.3.2005 presso l'Unione Industriali di Como. Il documento resterà liberamente scaricabile all'indirizzo:
Ringraziamo tutti i partecipanti all'incontro per la loro presenza.

Legge finanziaria: modifiche al T.U. dell'Edilizia

RIFERIMENTO: Legge 30 dicembre 2004, n. 311 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2005) - innovazioni in materia edilizia
MATERIALI: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria2005/
[finanziaria 2005]
NORMATIVA: legge 311/2004, articolo unico, commi 332 e 558
NOTA: è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004 (Suppl. Ordinario n. 192) la finanziaria 2005. Due i commi di interesse in materia edilizia: - il 332, a norma del quale è oggi d'obbligo inserire tanto nelle richieste di permesso di costruire che nelle DIA il codice fiscale del progettista e del costruttore; - il 558, a norma del quale è oggi d'obbligo allegare nella DIA la ricevuta della domanda di variazione catastale o, in alternativa,
dichiarazione attestante che i lavori non hanno comportato modifiche di classamento. Di seguito il testo dei commi di riferimento.
  • *COMMA 332* Al decreto del Presidente della Repubblica del 29.09.1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 6 primo comma: 1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera"; [omissis]
  • *COMMA 558* All'art. 23, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi : "Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazione del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art.37, comma 5".
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino
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