D.lgs. 33/2013: i soggetti obbligati

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.80 del 5 aprile 2013 e entrato in vigore il 20 dello stesso mese, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni rappresenta il tentativo del legislatore di riorganizzazione degli obblighi di pubblicazione online in capo alle pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni.

L'articolo 11 del d.lgs. 33/2013 individua (a) nelle pubbliche amministrazioni, (b) nelle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle società da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e (c) nelle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, i soggetti tenuti a dare attuazione al principio generale della trasparenza amministrativa, come definito dall'articolo 2, comma 1.

Seguendo l'esempio dell'articolo 3 della l. 4/2004 Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, il legislatore ha scelto di non definire le pubbliche amministrazioni cui dichiara di applicarsi, utilizzando invece la tecnica del rinvio ad altra normativa, e precisamente all'articolo 1, comma 2, del Testo Unico del Pubblico Impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il quale dichiara di applicarsi a "tutte le amministrazioni dello Stato".

Il panorama dei (numerosi) soggetti tenuti al rispetto del d.lgs. 33/2013 è trattato nell'intervento  D.lgs. 33/2013: i soggetti obbligati disponibile alla pagina http://www.studiospallino.it/interventi/d.lgs.33_2013_soggetti_obbligati.htm

Interventi eseguiti in parziale difformità: l'eccessiva onerosità non rileva al fine di evitare la demolizione

A norma dell'articolo 34 del T.U. dell'Edilizia, quando la demolizione degli interventi e delle opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire non può avvenire
senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
L'espressione è mutuata dall'articolo 12 della L. 47/1985. La giurisprudenza non ha mai approfondito la nozione di pregiudizio della parte eseguita in conformità, così che è invalsa la prassi di considerare come tale anche la sproporzione tra il costo del ripristino rispetto al costo sostenuto per la realizzazione delle opere realizzate in conformità, ossia della eccessiva onerosità dell'intervento.

Sul punto interviene il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1912 del 9 aprile 2013, afferma che:
  • la norma deve essere interpretata nel senso che si applica la sanzione pecuniaria soltanto nel caso in cui sia oggettivamente impossibile procedere alla demolizione;
  • non possono, pertanto, venire in rilievo aspetti relativi alla “eccessiva onerosità” dell’intervento

D'altro canto, sottolinea il C.S.,
se si potessero prendere in esame anche questi profili si rischierebbe di trasformare l’istituto in esame in una sorta di “condono mascherato” con incidenza negativa grave sul complessivo assetto del territorio e in contrasto con la chiara determinazione del legislatore, che ha imposto che abbia luogo la demolizione parziale, tranne il caso in cui la relativa attività materiale incida sulla stabilità dell’intero edificio, e dunque anche nell’ipotesi in cui nella parte da demolire siano stati realizzati strumenti o impianti più o meno costosi.
 La sentenza 9 aprile 2013 n. 1912 della sezione sesta del Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Usucapione: la libertà dell'accesso esclude l'animus possidendi

Con sentenza n. 923 del 14 febbraio 2013 il Tribunale di Verona si pronuncia in tema di usucapione, ritenendo irrilevante, ai fini della dimostrazione del possesso continuativo, l’esercizio di attività che possono essere svolte da chiunque e dando rilievo anche alla coerenza della condotta del “possessore” precedente all’atto di citazione.

Il giudice adito è chiamato ad accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione di un terreno boschivo sul quale parte attrice asserisce di aver esercitato il possesso continuativo per vent’anni. Tale possesso, a detta degli attori, si sarebbe concretizzato in attività quali il taglio di legna, la raccolta di funghi e more, la costruzione di un campo da bocce che insiste (parzialmente) sul terreno in oggetto.

Il Giudice respinge la domanda, considerato che alla base della pretesa sono state poste attività che
vista la natura del terreno, la mancanza di recinzione, poteva(no) essere svolt(e) da chiunque passeggiasse nel bosco, di cui il proprietario poteva non rendersene conto, così da giustificare la mancata reazione contro l’asserito potere di fatto esercitato dagli attori.

Non è quindi possibile riconoscere l’animus possidendi, quale elemento essenziale ai fini dell’usucapione, in presenza di attività che, data la natura del terreno (boschivo e non recintato nel caso di specie), possono essere esercitate da chiunque vi transiti: il possessore, per vedersi dichiarata l’intervenuta usucapione, deve dar prova dell’esercizio di attività – per così dire – qualificate, idonee cioè a distinguerlo dalla massa dei meri fruitori occasionali (del terreno e dei suoi frutti) e a comprovarne la coscienza e la volontà della condotta uti dominus.

Di conseguenza il giudicante ritiene giustificabile la mancata reazione dei proprietari, un’inerzia non riconducibile a disinteresse verso il proprio bene, bensì a “mera tolleranza, spirito di condiscendenza” (v. Cass. Civ. Sez. II, 24/05/2004, n. 9915), che le caratteristiche del terreno e delle attività svolte dagli attori suggeriscono.

Interessante l’ulteriore principio della sentenza, secondo cui la disponibilità all’acquisto del terreno mostrata dagli attori, comprovata da un incontro con i proprietari avvenuto poco prima del deposito dell’atto di citazione, contrasta con l’asserito animus possidendi. È invero piuttosto contraddittorio che prima si tenti di acquistare la proprietà dell’immobile comprandolo dai legittimi proprietari, poi, fallite le trattative di vendita, si invochi l’avvenuto acquisto per usucapione.

La sentenza 14 febbraio 2013 n. 923 del Tribunale di Verona è disponibile all'indirizzo www.studiospallino.it/doc/sentenza_Verona_2013.pdf

D.lgs. 33/2013: obblighi di pubblicazione on line in materia urbanistica

E' approdato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 n. 80 il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, emanato in attuazione della legge 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Il decreto entrerà in vigore il 20 aprile 2013.

Trattasi di una sorta di Testo Unico finalizzato al "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Di particolare interesse per la materia urbanistica ed edilizia, l'articolo 39, Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio, a norma del quale le amministrazioni pubbliche (tutte) pubblicano sul proprio sito:
a) gli atti di governo del territorio, pena l'efficacia [recte, inefficacia];
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera precedente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
Con disposizione che costituirà certamente materia di dibattito, non fosse altro che per la tecnica di scrittura solo apparentemente mutuata dalla legislazione urbanistica, il secondo comma dispone altresì che:
Tutta la documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante e di attuazione che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del Comune interessato, continuamente aggiornata.
Chiaro l'intento di publicizzare gli accordi pubblico-privato. Chiara altresì la diffidenza dell'estensore della norma verso  i meccanismi contrattualistici o para-contrattualistici che oggi regolano la pianificazione urbanistica che solo per consuetudine continuiamo a chiamare "attuativa". Avremo modo di approfondire.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale a questo indirizzo.

Copyright © www.studiospallino.it