Diritto urbanistico A.A. 2012

CORSO DI DIRITTO URBANISTICO, UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA A.A. 2011/2012
Viaggiando si può realizzare che le differenze sono andate scomparendo: tutte le città tendono ad assomigliarsi l'una all'altra, i posti hanno mutato le loro forme e ordinamenti. Una polvere senza forma ha potuto invadere i continenti.  [Italo Calvino]
II semestre / 6 crediti - Secondo modulo - 35 ore.  
Giovedì, h. 12/15, aula S.0.3, S. Abbondio, Como.
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D.M. 1444/1968: la distanza pari all'altezza del fabbricato si applica solo nelle zone C

L'art. 9 del D.M. 1444/1968 stabilisce che
qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
La compilazione del testo può trarre in inganno: la disposizione sembra infatti essere di chiusura dell'intero corpo dell'articolo 9 ("come sopra computate"), riferentesi pertanto tanto alle distanze imposte tra edifici collocati nella medesima zona omogenea (primo comma) quanto agli edifici tra i quali, indipendentemente dalla zona omogenea cui appartengono, corra viabilità pubblica.

L. r. Lombardia n. 1/2012: tabella di comparazione con la L. 241/1990

Legge regione Lombardia 1 febbraio 2012, n. 1 (BURL n. 5, suppl. del 3 febbraio 2012) Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria, tabella di comparazione con le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241Nuove norme sul procedimento amministrativo.


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Procedimento amministrativo: la Lombardia licenzia la nuova legge regionale.

Non bastassero le quotidiane modifiche legislative a complicare la vita degli operatori professionali del diritto e degli uffici comunali, la Regione Lombardia ha ritenuto opportuno intervenire pesantemente sulla gestione del procedimento amministrativo licenziando la Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1, Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria, pubblicata sul BURL n. 5, suppl. del 3 febbraio 2012.

Centrale di committenza: il Senato approva l'emendamento ANCI

Con D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, il Governo Monti ha introdotto un'importante novità in materia di gestione delle procedure di evidenza pubblica, con specifico riferimento agli affidamenti gestiti dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Impianti di telefonia mobile: digesto di legislazione, giurisprudenza e dottrina.

Di seguito le slide dell'avvocato Jesus Cortinovis a margine dell'incontro ^Impianti di telefonia mobile: procedure e competenze^ del 2 febbraio 2012

Sono altresì disponibili i materiali distribuiti all'incontro. Il documento ^Impianti di telefonia mobile: legislazione, giurisprudenza, dottrina, schema di rilascio del n.o. paesaggistico^ è scaricabile in formato .pdf a questo indirizzo: http://www.studiospallino.it/doc/telefonia.pdf 

Tutti i materiali sono distribuiti con licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia

Sanatoria paesaggistica: il silenzio della Soprintendenza è illegittimo e impedisce il rilascio di un provvedimento favorevole da parte del Comune

Con sentenza 31 gennaio 2012 n. 156, il  TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,  ha finalmente messo un punto fermo sull'obbligo della Soprintendenza di pronunciarsi sull'istanza di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 181 ^Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa^, D.Lgs. 42/2004, il cui comma 1-quater recita:
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Se, ricorda il TAR, il procedimento amministrativo per l’accertamento della compatibilità paesaggistica deve essere concluso nel termine di 180 gg., il silenzio della Soprintendenza - che non consente all'amministrazione comunale di concludere il procedimento amministrativo di competenza con provvedimento espresso - è illegittimo, e nei suoi confronti è ammessa la tutela volta a ottenere l'ingiunzione a provvedere in capo alla Soprintendenza stessa.

La sentenza TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, 31 gennaio 2012 n. 156 è disponibile a questo indirizzo.
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