SCIA: il silenzio sulla richiesta di annullamento è illegittimo

Nonostante la SCIA non sia un provvedimento, e quindi come tale non sia annullabile, il silenzio dell'amministrazione sulla istanza di annullamento in autotutela è illegittimo e l'istanza deve essere evasa, impregiudicati ovviamente gli esiti.

Con sentenza n. 1902 del 5 ottobre 2017 il TAR Lombardia, Milano, sezione II, affronta il caso di una istanza di riesame di una SCIA, sulla quale l'AC non ha provveduto affermando - in giudizio - che non trattandosi di un provvedimento non vi è nulla da annullare e quindi nessun riscontro da dare.

Ordinando all'AC a provvedere sull'istanza, il TAR Lombardia ha ricordato, con argomenti semplici ma efficaci, che:
  • un conto è il potere inibitorio puro, disciplinato dall'art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990, a norma del quale l'AC può, "in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1", adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa nel termine di 30 giorni di cui al comma 6-bis;
  • un conto è il potere di autotutela, disciplinato dal comma 6-ter dell'art. 19 citato,  a norma, del quale "Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".

Sul punto si veda anche la sentenza della stessa sezione n. 2799 del 2014 là dove si afferma che l’intervento inibitorio è da ritenere doveroso, e non soggetto al ricorrere dei presupposti propri del potere di autotutela, laddove la carenza dei presupposti della d.i.a. sia denunciata dal terzo, titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, ai sensi del richiamato comma 6-ter del medesimo articolo 19. 

La sentenza 5 ottobre 2017 n. 1902 del TAR Lombardia, Milano, sezione II, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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