Legge regione Lombardia n. 12/2005: profili di incostituzionalità

NOTIZIA: lo studio Bosetti & Gatti dà notizia [ http://www.bosettiegatti.com ] della decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge regionale della Lombardia n. 12/2005. Uno dei tre punti in discussione è il combinato disposto degli art. 27 [c. 1, lett. e), num. 4] e 33, nella parte in cui sottopongono l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica ad un iter autorizzatorio comunale (rilascio del permesso di costruire), ulteriore rispetto a quello già previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Ad avviso del Governo, la norma sarebbe viziata da incostituzionalità in quanto la procedura prevista dal D.Lgs. 259/03 sarebbe assorbente, mentre gli enti locali non potrebbero "sottoporre l'installazione degli impianti ad un altro e diverso iter di autorizzazione, che si tradurrebbe in un ingiustificato appesantimento del procedimento e nella conseguente violazione della normativa comunitaria richiamata". A proprio sostegno, il Governo cita la recentissima decisione n. 100 dell'11 gennaio 2005, con la quale il Consiglio di Stato ha stabilito che, per l'installazione di torri e tralicci per gli impianti telefonici, la procedura di autorizzazione da applicare è quella di cui all'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche e che pertanto non è necessario il rilascio del permesso di costruire.
NOTA: La censura del Governo stupisce per più di un motivo. In primo luogo l'art. 27 della l.r. 12/2005 è mutuato dal T.U. dell'Edilizia (art. 3, comma 1, lettera e.4), che il D.Lgs. 259/03 non abroga nè modifica, nè potrebbe in un'ottica di gradazione delle fonti, essendo il primo un testo unico. In secondo luogo, il fatto che il legislatore non sia intervenuto espressamente sul corpo del T.U. dell'Edilizia, può indurre a ritenere, in un'ottica di salvezza del sistema, che la realizzazione delle strutture necessarie ad ospitare stazioni radio base sia consentita:
  • ai soggetti licenziatari nazionali attraverso le procedure ^preferenziali^ del D.Lgs. 259/03, giusto il disposto dell'art. 26 D.Lgs. cit.;
  • a tutti gli altri soggetti secondo le ordinarie disposizioni di carattere edilizio, nazionali o regionali che siano.
Interpretazioni di diverso orientamento dovrebbero far nascere complessi interrogativi sulla nascita di un monopolio non solo - giustamente - delle licenze, ma addirittura della realizzazione delle strutture che ospitano le apparecchiature attraverso effettuare la copertura del territorio nazionale.
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino
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