24 aprile 2009: incontro di studio sulle ultime modifiche alla l.r. 12/2005

RIFERIMENTI: legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 / modifiche approvate con legge regionale n. 121 del 2009

OGGETTO: lo Studio legale Spallino organizza un incontro di formazione sulle modifiche alle legge regionale n. 12/2005, recentemente approvate nella seduta del Consiglio Regionale del 3 marzo 2009 (Legge Regionale Lombardia n. 5/2009).

INFO: l'incontro si terrà Venerdì 24 aprile 2009 - con inizio alle ore 15,00 e termine alle 17:30 - presso la "Sala Vitali del Credito Valtellinese", via delle Pergole 10, Sondrio.

ISCRIZIONI: la partecipazione all'incontro è gratuita. Per partecipare è necessario segnalare preventivamente via email la propria presenza all'indirizzo news @ studiospallino.it, indicando ente o studio di riferimento, nonché il numero dei partecipanti.

MATERIALI: Il testo integrale della l.r. 5/09 è disponibile sul sito della Regione Lombardia a questo indirizzo

LINK PERMANENTE: http://www.studiospallino.it/formazione/24.9.09.htm

Nuove modifiche alla l.r. 12 del 2005

Nella seduta del Consiglio Regionale del 3 marzo 2009 è stato approvato il testo della Legge Regionale Lombardia n. 21 “Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche”, portante modifiche alla l.r. 12 del 2005. Tra le novità:
  • il termine per l'approvazione (e non l'adozione, come si sente spesso affermare) dei PGT è spostato al 31 marzo 2010;
  • entro il 15 settembre 2009 i comuni deliberano l’avvio del procedimento di approvazione del PGT dandone immediata comunicazione alla Regione. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, sentito il comune interessato e accertatane l’inattività, nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell’ente;
  • fino all’approvazione del PGT, i comuni non possono dar corso all’approvazione di programmi integrati di intervento in variante, non aventi rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di P.I.I. che prevedano la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell’ambito territoriale. La Giunta regionale definirà, con proprio atto, i criteri e le modalità per l’applicazione della disposizione entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore;
  • fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i comuni "possono individuare nei piani regolatori generali vigenti gli ambiti territoriali nei quali è consentita ovvero vietata la localizzazione di attività, espressamente individuate dagli stessi comuni, suscettibili di determinare situazioni di disagio a motivo della frequentazione costante e prolungata dei luoghi", utilizzando i disposti acceleratori della l.r. 23/1997.
Il testo integrale della l.r. 121/09 in formato pdf
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