Diritto di veduta: l'impossibilità di godere della vista lago non legittima l'impugnazione

Con sentenza 5 luglio 2012, n. 959, il T.A.R. Veneto, Sez. II, ha escluso che la lesione del cd. ^diritto alla vista^ possa concretizzare, di per sè, l'interesse al ricorso.

Intervenendo in una fattispecie nella quale un confinante contestava, quale unico motivo di ricorso, che la demolizione e ricostruzione, in un fondo contiguo, di un edificio a uso residenziale avrebbe comportato l'impossibilità di godere della (preesistente) vista lago, il TAR Veneto, appellandosi all'art. 35 del codice del processo amministrativo a norma del quale
1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:
    a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito;
    b) inammissibile quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
    c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
 ha ritenuto che gli elementi addotti dall'interessato non fossero sufficienti a individuare un interesse "differenziato e qualificato" a sostenere il ricorso, fermo restando che "il mancato godimento del panorama non è di per sé sufficiente a costituire il solo titolo di legittimazione all'azione e, ciò, laddove non si concreti nella violazione di norme in materia ambientale o sulle distanze tra le costruzioni" (tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, 25 agosto 1992 n. 9859).

La decisione del T.A.R. Veneto, Sez. II, 5 luglio 2012, n. 959, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Abusi edilizi: non basta la segnalazione orale per attivare il silenzio dell'A.C.

Con sentenza n. 1075 del 12 aprile 2012, il T.A.R. Lombardia ha statuito che per reprimere un abuso edilizio, derivante da una D.I.A. o da una S.C.I.A., non è sufficiente una semplice segnalazione orale alla P.A. competente. E' invece necessario depositare una formale denuncia, munita degli elementi minimi (forma scritta, indicazione della lamentata illegittimità dell’intervento edilizio, richiesta di esercizio del potere/dovere di verifica e di eventuale repressione). In difetto, il silenzio dell'A.C. non è censurabile ai sensi dell'art. 31 c.p.a..

Nuova procedura aggiornamento del Catasto

Dal 28 giugno è disponibile, gratuitamente, per professionisti abilitati, la nuova procedura di aggiornamento Pregeo nella versione 10.5.

La procedura ad opera  dall'Agenzia del Territorio, grazie anche alla collaborazione con SOGEI, viene messa a disposizione dei professionisti abilitati alla presentazione degli atti di aggiornamento del Catasto. Il nuovo sistema di aggiornamento, consentirà ai tecnici di operare direttamente sulle banche dati del Catasto terreni attraverso una procedura automatica, fondata su regole condivise, anche negli orari di chiusura degli uffici. In relazione alle modifiche alla procedura l'Agenzia del Territorio ha fornito ulteriore specifiche con la circolare n. 1/T del 28 giugno 2012.

La circolare n. 1/T del 28 giugno 2012 è reperibile al seguente indirizzo: http://www.agenziaterritorio.gov.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/circolare_1_2012_pregeo/Circolare%20n.%201-2012%20-%20Pregeo%2010.pdf .

Sul tema, in generale, si consiglia di vedere anche: http://www.agenziaterritorio.gov.it/?id=6029

SCIA: nessuna illegittimità per la Corte Costituzionale

A giudizio della Corte costituzionale la disciplina della SCIA  ha un ambito applicativo diretto alla generalità dei cittadini e perciò va oltre la materia della concorrenza. Come tale, non è censurabile   per invasione delle competenze regionali ai sensi dell’art. 117, terzo e quarto comma della Carta Costituzionale.
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