Istanza di sanatoria e ordinanza di demolizione

Qual'è la sorte dell'ordinanza di demolizione quando sia presentata domanda di sanatoria? Il T.A.R. Lombardia consolida il proprio orientamento secondo cui la circostanza produce l’effetto di rendere inefficace l’ordinanza di demolizione delle opere abusive e, quindi, improcedibile l’impugnazione della stessa per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ma la giurisprudenza appare fortemente divisa sul punto, compresa quella del Consiglio di Stato.  

Commento a T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 22 aprile 2020, n. 671, di Lorenzo Spallino

Decreto Rilancio: liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi

Con Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, il legislatore nazionale ha introdotto misure di semplificazione con riguardo a determinati procedimenti amministrativi per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto (19/05/2020) fino al 31 dicembre 2020.

In particolare, l'articolo 264  ha previsto che per particolari tipi di procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte per far fronte all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà, di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, sono sufficienti a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dalla stessa, pur nel rispetto del codice delle leggi antimafia (comma 1 lett. a).
Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
(comma 1 lett. a)
Per questi tipi di procedimenti la revoca del provvedimento ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990 si applica solo in presenza di “eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute” (comma 1 lett. d).

In relazione ai provvedimenti amministrativi illegittimi, di cui all’art. 21-octies l. 241/1990, adottati per l’emergenza sanitaria, il termine entro cui possono essere annullati d’ufficio è di 3 mesi dall’adozione del provvedimento o dalla formazione del silenzio assenso, ove sussistono ragioni di interesse pubblico, in deroga al termine di 18 mesi previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
È salva la possibilità di annullare d’ufficio il provvedimento illegittimo anche dopo i 3 mesi ove questo sia stato adottato sulla base di falsità o condotte integranti reato (comma 1 lett. b).

I provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l’annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44
(comma 1 lett. b)
Nel caso in cui l’attività in relazione all’emergenza COVID-19 sia stata posta in essere sulla base di una SCIA, decorso il termine di 60 giorni per l’adozione di motivati provvedimenti di divieto e di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (di cui all’art. 19 co. 3 l. 241/1990), la p.a. entro tre mesi dalla scadenza di predetto termine può comunque adottare i medesimi provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990 (comma 1 lett. c).

Qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt.19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art.19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19
(comma 1 lett. c)
In ipotesi di formazione del silenzio-assenso nei procedimenti di conferenza semplificata, conferenza simultanea e silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici (di cui rispettivamente agli artt. art. 14-bis co. 4 e 5, 14-ter co. 7 e 17-bis co. 2 l. 241/1990), viene fissato il termine di 30 giorni dalla formazione del silenzio-assenso entro cui il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento espresso conclusivo (comma 1 lett. e).
Nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, ovvero di cui all' art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso
(comma 1 lett. e)
Da ultimo, si precisa che gli interventi, compresi anche quelli edilizi, previsti da questo articolo per far fronte all’emergenza sanitaria sono ammessi purché siano rispettate le norme in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di tutela del rischio idrogeologico e dei beni culturali e del paesaggio.

Tali interventi considerati quali opere temporanee e contingenti volti ad esaurire la loro funzione una volta cessato lo stato di emergenza - se non ricompresi tra le attività di edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR 380/2001, per essere realizzati necessitano di:
  • una previa comunicazione alla pubblica amministrazione di avvio dei lavori, asseverata da un tecnico abilitato;
  • una dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, del soggetto privato che attesti sotto la propria responsabilità che si si tratti di opere necessarie all’ottemperanza delle misure di sicurezza volte a far fronte allo stato di emergenza sanitaria. 

La lett. f) del comma 1 dell’art. 264 D.L. 34/2020 precisa altresì che per predetti interventi non sono richiesti né le autorizzazioni, né i permessi, né gli atti di assenso comunque denominati, fatto salvo per i titoli abilitativi previsti in materia di beni culturali di cui al D.L. 42/2004.

Ancora prosegue la normativa, è possibile mantenere le opere realizzate per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 nell’ipotesi in cui:
  • il soggetto interessato ne faccia richiesta alla p.a. entro il 31 dicembre 2020;
  • l'amministrazione comunale entro 60 giorni dalla domanda emetta un provvedimento espresso, previa verifica della conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. 

Il soggetto, in questo caso, è esentato dal pagamento del contributo di costruzione eventualmente previsto.
Gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(comma 1 lett. f)

Il testo del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 è consultabile al seguente indirizzo

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