Con ordinanza collegiale n. 14 depositata il 5 gennaio 2011 nel ricorso n. 2694/2009, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all'adunanza plenaria la decisione sulla natura della DIA, ossia se l'istituto vada qualificato come un provvedimento piuttosto che un atto di natura privata, con il dubbio - con riguardo a quest'ultima soluzione - se si tratti di un atto soggetto a azione di accertamento autonomo in ordine alla inesistenza dei presupposti per ritenere completata la fattispecie, piuttosto che a un evento che imporrebbe al terzo, che intenda opporsi all’intervento assentito, una volta decorsi i termini senza l’esercizio del potere inibitorio, di presentare istanza formale e eventualmente impugnare il successivo atto negativo dell’amministrazione o di agire avverso la successiva inerzia amministrativa (silenzio-rifiuto), sul modello del rimedio previsto attualmente dall’art. 31 CPA.
Prorogata la scadenza entro cui effettuare le verifiche di edifici esistenti di interesse strategico e rilevante.
Pubblicato da
Dott. Ing. Marco Scaramellini
alle
11:48 AM
martedì 18 gennaio 2011
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È stata inserita nel Decreto Milleproroghe (art. 1 comma 1 e comma 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n.225, G.U n. 303 del 29/12/2010) la proroga della scadenza entro cui effettuare le verifiche di edifici esistenti di interesse strategico e rilevante (art. 2 comma 3 OPCM 3274/2003), così come era richiesto dall'art. 20 comma 5 del DL 31 dicembre 2007 convertito con modificazione della legge 28 febbraio 2008 n.31.
Anche per impugnare la VAS é necessario dimostrare l'interesse ad agire (Consiglio di Stato n. 133/2011)
Con sentenza n. 133/2011 il Consiglio di Stato, sezione IV, depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2011, ha riformato in toto la sentenza n. 1526/2010 del TAR Lombardia in punto VAS.
In via preliminare - e al di là delle questioni di merito - pare importante segnalare che il Consiglio di Stato ha accolto la tesi degli appellanti secondo i quali il ricorrente in primo grado non avrebbe in alcun modo chiarito quale interesse specifico e qualificato assistesse le doglianze, il cui accoglimento ha determinato un generico effetto caducante del P.G.T. nel suo complesso. Al contrario, il TAR aveva ritenuto sussistente in capo all’istante un interesse di natura “strumentale”, avente a oggetto le determinazioni future, ed eventualmente più favorevoli ai suoli in sua proprietà, che l’Amministrazione avrebbe dovuto assumere in sede di rielaborazione dello strumento urbanistico.
In via preliminare - e al di là delle questioni di merito - pare importante segnalare che il Consiglio di Stato ha accolto la tesi degli appellanti secondo i quali il ricorrente in primo grado non avrebbe in alcun modo chiarito quale interesse specifico e qualificato assistesse le doglianze, il cui accoglimento ha determinato un generico effetto caducante del P.G.T. nel suo complesso. Al contrario, il TAR aveva ritenuto sussistente in capo all’istante un interesse di natura “strumentale”, avente a oggetto le determinazioni future, ed eventualmente più favorevoli ai suoli in sua proprietà, che l’Amministrazione avrebbe dovuto assumere in sede di rielaborazione dello strumento urbanistico.
In G.U. la riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2011, n. 6, il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82). Va dato atto al Governo di avere messo in campo quantomeno la volontà di cambiare le cose. Le previsioni del precedente Codice che ne limitavano la portata subordinandone l'applicazione:
- a condizione che non vi fossero oneri aggiuntivi (art. 2);
- o nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della autonomia normativa delle Regioni (art. 3),
1 gennaio 2011: le pubblicazioni in forma cartacea delle pubbliche amministrazioni perdono definitivamente ogni valore ai fini della pubblicità legale
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
alle
4:46 PM
lunedì 10 gennaio 2011
Etichette:
Codice Amministrazione Digitale,
Legge 69/2009,
Pubblicazione on line
Il 1° gennaio 2011 si conclude in via definitiva il periodo di un anno indicato dall'articolo 32 della legge n. 69/2009 perché la pubblicazione degli atti all'interno dei siti delle pubbliche amministrazioni divenga l'unica forma di pubblicità legale. Resta, ovviamente, il problema legato alla reperibilità di tali informazioni all'interno dei siti, in attuazione del principio fissato dall'articolo 53 del Codice dell'Amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
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