Usucapione: la libertà dell'accesso esclude l'animus possidendi

Con sentenza n. 923 del 14 febbraio 2013 il Tribunale di Verona si pronuncia in tema di usucapione, ritenendo irrilevante, ai fini della dimostrazione del possesso continuativo, l’esercizio di attività che possono essere svolte da chiunque e dando rilievo anche alla coerenza della condotta del “possessore” precedente all’atto di citazione.

Il giudice adito è chiamato ad accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione di un terreno boschivo sul quale parte attrice asserisce di aver esercitato il possesso continuativo per vent’anni. Tale possesso, a detta degli attori, si sarebbe concretizzato in attività quali il taglio di legna, la raccolta di funghi e more, la costruzione di un campo da bocce che insiste (parzialmente) sul terreno in oggetto.

Il Giudice respinge la domanda, considerato che alla base della pretesa sono state poste attività che
vista la natura del terreno, la mancanza di recinzione, poteva(no) essere svolt(e) da chiunque passeggiasse nel bosco, di cui il proprietario poteva non rendersene conto, così da giustificare la mancata reazione contro l’asserito potere di fatto esercitato dagli attori.

Non è quindi possibile riconoscere l’animus possidendi, quale elemento essenziale ai fini dell’usucapione, in presenza di attività che, data la natura del terreno (boschivo e non recintato nel caso di specie), possono essere esercitate da chiunque vi transiti: il possessore, per vedersi dichiarata l’intervenuta usucapione, deve dar prova dell’esercizio di attività – per così dire – qualificate, idonee cioè a distinguerlo dalla massa dei meri fruitori occasionali (del terreno e dei suoi frutti) e a comprovarne la coscienza e la volontà della condotta uti dominus.

Di conseguenza il giudicante ritiene giustificabile la mancata reazione dei proprietari, un’inerzia non riconducibile a disinteresse verso il proprio bene, bensì a “mera tolleranza, spirito di condiscendenza” (v. Cass. Civ. Sez. II, 24/05/2004, n. 9915), che le caratteristiche del terreno e delle attività svolte dagli attori suggeriscono.

Interessante l’ulteriore principio della sentenza, secondo cui la disponibilità all’acquisto del terreno mostrata dagli attori, comprovata da un incontro con i proprietari avvenuto poco prima del deposito dell’atto di citazione, contrasta con l’asserito animus possidendi. È invero piuttosto contraddittorio che prima si tenti di acquistare la proprietà dell’immobile comprandolo dai legittimi proprietari, poi, fallite le trattative di vendita, si invochi l’avvenuto acquisto per usucapione.

La sentenza 14 febbraio 2013 n. 923 del Tribunale di Verona è disponibile all'indirizzo www.studiospallino.it/doc/sentenza_Verona_2013.pdf

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