Decreto SCIA 2: le nuove regole per l'edilizia dall'11 dicembre 2016

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016, Supplemento ordinario n. 52, il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 (c.d. Decreto SCIA 2), recante norme di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.


Il Decreto, che entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre 2016, ha come obiettivo la semplificazione dei procedimenti per la realizzazione degli interventi edilizi.

Al testo è infatti allegata una tabella che individua per ciascuna attività la procedura richiesta ed il titolo edilizio necessario.

La novella legislativa interviene inoltre in modo significativo sul Testo Unico dell’Edilizia eliminando la Denuncia di inizio attività (Dia), ora sostituita completamente dalla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), e la Comunicazione di inizio lavori (Cil).

Rinviando a futuri interventi per un'analisi più approfondita, in estrema sintesi riassumiamo di seguito le novità della Riforma.

Nel sistema edilizio permarranno i seguenti regimi amministrativi:

  • Attività di edilizia libera;
  • Cila, comunicazione di inizio lavori asseverata;
  • Scia, segnalazione certificata di inizio attività;
  • Permesso di costruire.

Tra le opere di edilizia libera, per le quali non è necessaria la comunicazione di inizio lavori, vengono incluse:

  • opere di manutenzione ordinaria, ovvero riparazione, rinnovamento, sostituzione di finiture di edifici, opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti;
  • interventi di installazione di pompe di calore di potenza termica inferiore a 12 kw;
  • installazione di pannelli solari e fotovoltaici in edifici fuori dai centri storici;
  • opere di pavimentazione o finitura di spazi esterni;
  • realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro;
  • installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenti l’edificio.

Sarà invece necessario fare ricorso alla Cila nei casi di:

  • restauro e risanamento conservativo che non interessano parti strutturali dell’edificio;
  • manutenzione straordinaria leggera, ovvero interventi edilizi che non alterino la volumetria, che non modifichino la sagoma e i prospetti e che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.

La Scia (con inizio lavori il giorno stesso di presentazione della pratica) sarà necessaria in caso di:

  • interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio;
  • interventi di ristrutturazione edilizia;
  • varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati;
  • varianti a permessi di costruire che non comportano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore.

Si potrà invece usufruire della Scia alternativa al permesso di costruire (con inizio lavori dopo 30 giorni la presentazione della pratica) in caso di:

  • interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli;
  • interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi, o accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
  • interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Il permesso di costruire rimarrà infine obbligatorio per:

  • interventi di nuova costruzione;
  • interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili vincolati.

Il testo integrale del Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 e la tabella allegata sono reperibili sul sito della Gazzetta Ufficiale a questo indirizzo.

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