Contratti pubblici sotto soglia: pubblicate le linee guida ANAC

Con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".


Il documento è redatto ai sensi dell'art. 36, comma 7, del Codice degli Appalti, che affida all'ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché della formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

Com'è noto, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici non trova più la propria disciplina di attuazione in un Regolamento, bensì in un sistema di atti di indirizzo e linee guida di carattere generale adottati dall’ANAC o, comunque, su proposta della stessa Autorità.

In quest'ottica, nei mesi scorsi l'Autorità ha emanato: Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” in data 14 settembre 2016, Linee Guida n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa” il 21 settembre 2016 e Linee guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni" in concomitanza con il documento di cui si discorre.

Tornando a quest'ultimo, dopo l'introduttiva specificazione circa il loro ambito di applicazione alle stazioni appaltanti e i principi comuni (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione) cui devono tendere l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in virtù del richiamo contenuto nell'art. 36 all'art. 30, l'Autorità si dedica al dettaglio delle tre tipologie di affidamento previste nel Codice:

  1. Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.
  2. Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per forniture e i servizi.
  3. Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.

Sulla premessa che le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, in termini generali, rinviando al documento dell'Autorità per le indicazioni di dettaglio, ricordiamo che:

  • l'affidamento di cui al punto 1 può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, e nel caso di affidamento di lavori anche tramite amministrazione diretta. La procedura prende avvio con una determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente contenente almeno l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali. La scelta dell'affidatario deve essere adeguatamente motivata nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente e può essere espressa in forma sintetica per affidamenti di valore inferiore a 1.000,00 euro. La stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, senza applicazione del termine dilatorio di stand still.
  • l'affidamento di cui al punto 2 può avvenire tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici o, nel caso di lavori, anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari. La determina a contrarre presenta le medesime caratteristiche di quella di cui al punto precedente. Successivamente la procedura si articola in tre fasi: (a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo, pubblicizzato tramite avviso sul profilo di committente nella sezione "amministrazione trasparente"; (b) confronto competitivo tra gli operatori selezionati e invitati e scelta dell'affidatario; (c) stipulazione del contratto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza, senza applicazione del termine dilatorio si stand still. In via preliminare l'Autorità indica l'opportunità che le amministrazioni si dotino di un regolamento teso a disciplinare: le modalità di conduzione delle indagini di mercato, le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori e i criteri di scelte dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A.
  • l'affidamento di cui al punto 3 può avvenire secondo le regole procedurali di cui all'art. 63, comma 6, del Codice, con consultazione di almeno dieci operatori economici. La procedura ricalca quella di cui al punto precedente, ma, sottolinea l'Autorità, considerata l'ampiezza del limite di soglia sino a 1.000.000,00 di euro appare tanto più necessaria l'individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici. Per tale ragione, per affidamenti di importo superiore a 500.000,00 euro le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti. Diversamente dai punti che precedono, poi, ai sensi dell'art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

La Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione portante Linee Guida n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" è reperibile a questo indirizzo.
Copyright © www.studiospallino.it