Consumo di suolo: approvati i criteri per l'identificazione delle opere incongrue

Con deliberazione n. X/5832 approvata nella seduta del 18 novembre 2016, la Giunta della Regione Lombardia ha licenziato i criteri per l’identificazione nei Piani di Governo del territorio (PGT) delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico per le quali prevedere volontari interventi di demolizione e contestuale permeabilizzazione dei suoli.


A norma dell'art. 4, comma 9, della L.R. Lombardia n. 31/2014,
i comuni nell'ambito dei rispettivi piani di governo del territorio possono identificare, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale, le opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico per le quali prevedere volontari interventi di demolizione e contestuale permeabilizzazione dei suoli. La rimozione delle opere incongrue, nonché il ripristino ambientale dei suoli, comporta il riconoscimento ai soggetti interessati di diritti edificatori dimensionati secondo criteri stabiliti dal piano di governo del territorio. I diritti edificatori così riconosciuti sono utilizzabili in opportuni ambiti individuati dal piano di governo del territorio entro il tessuto urbano consolidato. Tali previsioni potranno essere attuate a condizione che gli edifici siano a norma con i permessi previsti dalla legge, non sottoposti a specifica tutela e non adibiti a uso agricolo da almeno cinque anni.
Con la delibera n. X/5832, la Giunta regionale ha anzitutto deciso di delimitare il campo di applicazione dei criteri, specificando che per opere edilizie, rispetto a cui valutare gli elementi di incongruità, debbono intendersi sia gli edifici sia i manufatti edilizi che rispondano ai seguenti requisiti:

  • siano a norma con i permessi previsti dalla legge, non sottoposti a specifica tutela e non adibiti a uso agricolo da almeno cinque anni;
    • il che a significare, sottolinea l'allegato alla deliberazione regionale, anzitutto l'esclusione dall'applicazione dei criteri rispettivamente delle opere in cui l'attività agricola non sia cessata da almeno cinque anni, delle opere assoggettate a specifica tutela e di quelle non a norma con i permessi previsti dalla legge, ovvero realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica o realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi richiesti, per i quali trova invece applicazione la disciplina in materia di opere abusive;
  • siano localizzati nel territorio agricolo o negli ambiti di valore paesaggistico:
    • ossia in contesti caratterizzati e riconosciuti dal PGT da valenze agricole (aree destinate all'agricoltura, così come individuate nel Piano delle Regole) oppure da elevata qualità paesaggistica (ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica in base alla normativa statale e regionale e aree di valore paesistico-ambientale ed ecologiche così come individuate nel Piano delle Regole, ovvero aree inserite in parchi regionali, riserve, monumenti naturali, siti Natura 2000, rete ecologica regionale, nonché ·le aree di elevata naturalità individuate dal Piano Paesaggistico Regionale, ecc.).

Quanto alla definizione di incongruità, la Regione ha ritenuto appropriato riferirsi "in particolare alle opere edilizie esistenti - nel territorio agricolo o negli ambiti di valore paesaggistico - che, per impatto visivo, dimensioni planivolumetriche o caratteristiche tipologiche e funzionali, rappresentino un'evidente alterazione negativa e permanente (detrattori ambientali) dell'integrità e dell'identità storica, culturale e paesaggistica dei luoghi".

A questo fine ha indicato "i principali" (e quindi non esaustivi) "elementi da considerare".

In chiusura, l'allegato al deliberato regionale riporta "alcune indicazioni funzionali ai criteri stessi e utili ad orientare l'operato dei Comuni rispetto al tema, di competenza dei PGT, del dimensionamento dei diritti edificatori e del ripristino ambientale dei suolo", con riferimento:

  • al dimensionamento dei diritti edificatori riconosciuti come compensazione urbanistica;
  • al ripristino ambientale dei suoli.

In linea generale, i criteri indicati dalla Giunta regionale evidenziano, qualora ve ne fosse bisogno, che la tutela del territorio attraverso la riduzione del consumo di suolo non passa unicamente attraverso strategie di natura urbanistica, ma fonde esigenze di tutela del contesto agricolo con esigenze di tutela paesaggistica.

La deliberazione 18 novembre 2016 n. X/5832 della Giunta Regionale della Lombardia è disponibile a questo indirizzo.

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