La disciplina si applica alle (nuove) controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 2 febbraio 2017.
Senza pretesa di esaustività e ferme le specifiche tecniche relative al formato (art. 3):
- rito dell'accesso, silenzio, decreto ingiuntivo, elettorale o di ottemperanza, atti e ricorsi, non più di 30 mila caratteri (circa 15 pagine);
- rito ordinario, rito abbreviato comune di cui all'art. 119, rito appalti, nel rito elettorale di cui all'articolo 130 e seguenti del codice del processo amministrativo, e nei giudizi di ottemperanza a decisioni rese nell'ambito di tali riti, 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all'articolo 8);
- memoria di costituzione unica relativa a un numero di ricorsi o impugnazioni superiori a due, proposti contro un atto plurimo: non può eccedere le dimensioni della somma delle singole memorie diviso due;
- domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso, tra 10 mila caratteri (corrispondenti a circa cinque pagine nel formato di cui all’art. 8) e 20 mila (corrispondenti a circa dieci pagine. Idem per le memorie di replica.
A tal fine (art. 4/8):
- sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto, quali epigrafe, indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità, individuazione dell'atto impugnato, riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente 4.000 caratteri (circa 2 pagine), che sintetizza i motivi dell'atto processuale, indice dei motivi e delle questioni, ragioni, indicate in non oltre 4.000 caratteri (circa 2 pagine), per le quali l'atto processuale rientri nelle ipotesi di deroga alle limitazioni e relativa istanza, conclusioni dell'atto, dichiarazioni concernenti il contributo unificato e altre dichiarazioni richieste o consentite dalla legge, ivi compresa l'eventuale istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi dell'articolo 52, d.lgs. n. 196/2003, data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori, indice degli allegati, procure a rappresentare le parti in giudizio, relazioni di notifica e relative richieste e dichiarazioni;
- nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi;
- fermo restando il numero massimo di caratteri, gli atti sono redatti sull'equivalente digitale di foglio A4, mediante caratteri di tipo corrente e di agevole lettura (ad es. Times New Roman, Courier, Garamond) e preferibilmente di dimensioni di 14 pt, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina);
- non sono consentite note a piè di pagina;
- in caso di utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi, ne deve essere possibile la conversione in conformità alle specifiche tecniche sopra indicate, fermo restando il limite massimo di caratteri.
Il superamento dei limiti dimensionali può essere preventivamente autorizzato (se pur nei limiti di cui all'art. 5, c. 1), con istanza in calce allo schema di ricorso, qualora i presupposti siano di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali previsti. A questo fine il ricorrente, principale o incidentale, formula istanza motivata, sulla quale il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i tre giorni successivi. Nell'ambito del processo amministrativo telematico detto decreto è automaticamente indirizzato, dopo la firma elettronica del magistrato e del segretario, all'indirizzo PEC della parte istante. In caso di mancanza o di tardività della pronuncia l'istanza si intende accolta nei limiti di cui all'articolo 5 comma l.
In caso di superamento dei limiti dimensionali non autorizzato preventivamente ai sensi dell'articolo 6, per gravi e giustificati motivi il giudice, su istanza della parte interessata, può successivamente autorizzare, in tutto o in parte, l'avvenuto superamento dei limiti dimensionali; è in ogni caso fatta salva la facoltà della parte di indicare gli argomenti o i motivi cui intende rinunciare.
Gli atti devono:
- recare distintamente l'esposizione dei fatti e dei motivi, in parti specificamente rubricate (si raccomanda la ripartizione in: Fatto/Diritto; Fatto/Motivi; Fatto e svolgimento dei pregressi gradi di giudizio/Motivi);
- recare in distinti paragrafi, specificamente titolati, le eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, le richieste di rinvio alla Corte costituzionale, le istanze istruttorie e processuali ( es. di sospensione, interruzione, riunione);
- recare i motivi e le specifiche domande formulate in paragrafi numerati e muniti di titolo;
- recare in modo chiaro, in calce alle conclusioni dell'atto processuale o in atto allegato evidenziato nell'indice della produzione documentale, l'eventuale istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi dell'articolo 52, d.lgs. n. 196/2003 e altre istanze su cui il giudice sia tenuto a pronunciarsi.
Gli atti devono altresì:
- evitare, se non è strettamente necessario, la riproduzione pedissequa di parti del provvedimento amministrativo o giurisdizionale impugnato, di documenti e di atti di precedenti gradi di giudizio mediante '"copia e incolla";
- in caso di riproduzione, devono riportare la parte riprodotta tra virgolette, e/o in corsivo, o con altra modalità atta ad evidenziarla e differenziarla dall'atto difensivo.
Gli atti possono, se soggetti al regime del processo amministrativo telematico, contenere collegamenti ipertestuali a detti documenti e atti quando menzionano documenti o altri atti processuali: espressione di difficile decifrabilità in quanto, se - come sembra - si fa riferimento agli atti o ai documenti di causa presenti nel fascicolo, il sistema non consente di creare un collegamento ipertestuale tramite la generazione di un url, ma solo di accedere al documento all’interno della consolle da parte dei soggetti autorizzati.
La sintesi del contenuto dell'atto (e, ove possibile, un sommario) è richiesta solo nell'ipotesi in cui eccedano i limiti dimensionali ordinari di cui all'articolo 3.