Annullamento d'ufficio: il termine dei 18 mesi si riferisce ai provvedimenti emanati dopo l'entrata in vigore della novella

Con sentenza n. 1033 depositata in data 20 febbraio 2017, la Sezione II del T.A.R. Campania Napoli ha nuovamente affrontato il tema dell'ambito temporale di applicazione della legge n. 124/2015, che ha modificato il testo dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 introducendo il limite temporale di 18 mesi per procedere all’annullamento d’ufficio di alcune tipologie di provvedimenti (tra cui gli atti autorizzativi).


Oggetto della decisione è il provvedimento di annullamento d'ufficio emesso da un Comune nei confronti di un permesso di costruire rilasciato prima dell'entrata in vigore della novella di cui alla Legge n. 124/2015 sull'assunto dell'emissione del titolo all’esito della falsa rappresentazione della realtà fattuale, indotta dalla parte privata richiedente .

In primo luogo, il Collegio affronta il tema dei presupposti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio.

In termini generali viene affermato che anche in materia edilizia i presupposti del potere di annullamento d’ufficio sono costituiti dall’illegittimità originaria del provvedimento e dall’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità), tenuto conto anche delle contrapposte posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai privati.

Principio che, ricorda il Tribunale, soffre un’eccezione nel caso - quale è quello di specie - in cui l’operato dell’amministrazione sia stato fuorviato dall’erronea o falsa rappresentazione dello stato di fatto posta in essere dal privato al momento della richiesta del titolo edilizio.

In tale ipotesi non occorre una particolare motivazione sull’interesse pubblico perseguito in sede di autotutela, di per sé coincidente con l’implicita esigenza di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia fraudolentemente compromessa, così come perde meritevolezza l’affidamento (non incolpevole) del privato circa il mantenimento della situazione abusiva. Affidamento da considerare di per sé recessivo di fronte all’interesse pubblico alla ricostituzione della cornice di rispetto della disciplina urbanistica violata.

Accertata sotto questo profilo la legittimità del provvedimento impugnato, il Collegio passa a vagliarne la tenuta nei confronti della novella legislativa di cui alla Legge n. 124/2015.

Richiamando un proprio precedente di qualche mese prima (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 17 ottobre 2016 n. 4737), il Tribunale amministrativo campano conferma il carattere innovativo della novella in esame, dal quale consegue la sua applicazione soltanto ai provvedimenti di primo grado adottati successivamente alla sua entrata in vigore.

Con la pronuncia in commento il T.A.R. Campania conferma dunque il proprio orientamento secondo cui il discrimen per l'applicazione del termine dei 18 mesi come contenuto nel nuovo art. 21-nonies è la data di emissione del provvedimento di primo grado oggetto di annullamento: se essa è precedente all'entrata in vigore della Legge 214/2015 (28 agosto 2015), questa non troverà applicazione, se invece è successiva, l'eventuale provvedimento di annullamento dovrà rispettare il termine dei 18 mesi.

La sentenza del T.A.R. Campania, Sez. II, n. 1033 depositata in data 20 febbraio 2017 è rintracciabile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Il precedente richiamato dalla pronuncia in commento, ossia la sentenza T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 17 ottobre 2016 n. 4737 è ugualmente rintracciabile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Sul punto si veda anche la sentenza n. 3762 del 9 giugno 2016 con cui la Sezione VI del Consiglio di Stato ha affermato che il termine dei 18 mesi rileva ai fini interpretativi anche se non applicabile retroattivamente (link in questo sito).
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