Sulla parità di genere nelle Giunte comunali dei piccoli Comuni

Con sentenza 28 novembre 2016, n. 11870 il TAR Lazio, sez. II bis, affronta la questione della presenza di entrambi i sessi nelle Giunte comunali, decidendo il caso di un piccolo comune il cui Statuto non ammette la nomina di assessori esterni al Consiglio comunale, affermando che è legittima la formazione di una Giunta monogenere laddove le consigliere comunali di maggioranza abbiano rifiutato di ricoprire l'incarico di assessore.

Due consiglieri comunali di minoranza e due cittadine elettrici impugnano la deliberazione di nomina del vicesindaco e dell'assessore di un Comune di circa 900 abitanti, per violazione delle norme sulla parità di genere, in quanto la Giunta risulta composta solo da uomini.

Deducono, nello specifico, la violazione:

  • dell'art. 51 Cost.;
  • dell'art. 6, co. 3 del T.U. Enti locali, a norma del quale gli statuti comunali devono perseguire il fine di "garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi";
  • dell'art. 46, co. 2 T.U. Enti locali, secondo cui la nomina dei componenti di giunta, da parte del Sindaco, avviene "nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi";
  • dell'art. 1 co. 137 della legge 57/2014, in base al quale ciascuno dei due sessi deve essere rappresentato all'interno delle Giunte, in misura non inferiore al 40%.

Tale previsione, applicabile solo ai comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, viene invocata dai ricorrenti in quanto, a loro dire, portatrice di un principio generale che imporrebbe l'esperimento di un'approfondita istruttoria e di una congrua motivazione, nella fattispecie ritenute assenti, sulle motivazioni che non hanno consentito la rappresentanza di entrambi i generi all'interno dell'organo municipale.

Il TAR Lazio, con sentenza resa in forma semplificata, rigetta il ricorso, ritenendo che "non sia necessaria una specifica motivazione delle ragioni che hanno indotto il sindaco a nominare, in un comune di circa 900 abitanti, alle cariche di vice sindaco e di assessore comunale esclusivamente esponenti di genere maschile, qualora, come nella fattispecie, sia dimostrato che il sindaco abbia interpellato al riguardo le due donne elette al consiglio comunale nell'ambito della maggioranza e le stesse abbiano declinato la disponibilità a far parte della giunta comunale".

Il Collegio fa quindi applicazione, pur non enunciandoli, dei principi già emersi in giurisprudenza e sintetizzati in un precedente intervento sul sito dello Studio, disponibile a questo indirizzo, ossia:

  • nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, gli obblighi in materia di parità di genere si limitano (a) alla previsione di norme nello Statuto che garantiscano la presenza di entrambi i sessi nelle giunte (art. 6 co. 3 TUEL) e (b) all'onere, per il Sindaco, di garantire la presenza di entrambi i generi nella formazione delle giunte (art. 46 co. 2 TUEL);
  • l'art. 1 co. 137 della L. 57/2014 (con la proporzione 60/40) si applica solo ai comuni con più di 3000 abitanti;
  • i principi di pari opportunità e pari accesso alle cariche elettive devono essere contemperati con quelli di democraticità e di buon andamento dell'amministrazione;
  • è pertanto legittimo la formazione di una giunta monogenere qualora (a) non sia statutariamente ammessa la nomina ad assessori di soggetti estranei al Consiglio comunale; (b) si dia atto in motivazione che le consigliere comunali di maggioranza non hanno accettato l'incarico di assessore.

Come chiosa finale, il TAR afferma che il necessario rapporto fiduciario tra sindaco e assessori "sarebbe messo in pericolo qualora il sindaco fosse costretto a nominare in giunta cittadini aventi il solo titolo di appartenere al genere sottorappresentato".

Sarebbe tuttavia auspicabile che il problema della rappresentanza di entrambi i sessi nelle giunte comunali fosse impostato (e magari risolto) ad un livello superiore.

Se è vero che lo Statuto comunale deve garantire la presenza dei due generi nelle Giunte (art. 6 co. 3 TUEL), si potrebbe ritenere che la norma statutaria che non ammette la nomina di assessori esterni al consiglio comunale non solo freni l'effettiva portata della disposizione del TUEL, ma si ponga in contrasto con essa, nel senso che non garantisce adeguatamente la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte.

La sentenza 28 novembre 2016, n. 11870 del TAR Lazio, sez. II bis, è disponibile a questo indirizzo.
Copyright © www.studiospallino.it