Consumo di suolo: prime indicazioni del TAR Lombardia

Il suolo che non può essere consumato secondo la legge regionale n. 31/2014 è solo quello azzonato come agricolo. E nel periodo transitorio fino all'adeguamento dei PGT non è possibile eliminare previsioni relative a piani attuativi per i quali i proprietari si siano tempestivamente attivati manifestando il proprio interesse alla loro attuazione .


Con sentenza n. 47 del 17 gennaio 2017 la sezione I del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, interviene facendo applicazione della legge regionale della Lombardia n. 31 del 2014 in tema di riduzione del consumo di suolo.

La decisione si pone all'attenzione per le due affermazioni che riguardano:

  • la definizione di suolo interessato dalle limitazioni relative al suo consumo, identificato - secondo la lettera dell'art. 2, comma 1, lettera a), della L.R. 31 - nel solo suolo specificamente azzonato come agricolo;
  • la potestà pianificatoria dei comuni nel periodo transitorio di cui all'art. 5, soggetta da un lato al divieto di non programmare nuovo consumo di suolo e dall’altro alla impossibilità di cancellare previsioni relative a piani attuativi previsti dal PGT per i quali i proprietari si siano tempestivamente attivati manifestando il proprio interesse alla loro attuazione.

La sentenza è certamente di interesse nella misura in cui se il primo enunciato è pacifico, il secondo è certamente meno scontato. 

Pronunciata con riferimento alla particolare fattispecie delle forme di attuazione della pianificazione attuativa del Comune di Brescia, la decisione deve essere letta attentamente  con riguardo alle previsioni di piani attuativi per i quali non sia stato manifestato interesse alla loro attuazione.

Per questi la decisione sembra propendere per la possibilità per l'A.C. di procedere nei loro confronti là dove afferma che "Il nuovo orientamento più restrittivo deve però essere attuato in modo incrementale, rivedendo ogni singolo progetto di piano attuativo, ed esponendo per ciascuno le ragioni che inducono a ritenere non più conforme all’interesse pubblico l’equilibrio perequativo fatto proprio dal PGT".

Il che a significare che la possibilità di intervenire eliminandoli o riducendoli è sì ammessa ma a condizione di motivazione puntuale che non sia quella (unicamente) di contenere il consumo di suolo.

Conclusione che francamente è difficile rinvenire nel dettato della normativa, vero che la riduzione del consumo di suolo rientra tra gli obbiettivi generali della pianificazione urbanistica secondo il dettato dell'art. 1 della Legge Urbanistica a norma del quale:
Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull’attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all’urbanesimo.
La sentenza n. 47 del 17 gennaio 2017 la sezione I del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

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