NTA del PRUG: sono illegittime quando incomprensibili

Con sentenza n. 2661 del 28 giugno 2010, la sezione seconda del TAR Lombardia ha censurato le NTA del PRUG del Comune di Brunate là dova, all'articolo 35, dispongono che per la zona “G -Rispetto” "Tali aree possono essere soggette coattivamente a piantumazione". La norma tecnica impugnata, afferma il TAR, non si sottrae alle censure per perplessità e difetto di motivazione contenute in ricorso, non apparendo infatti chiaro "se per le zone di rispetto sussista un vero e proprio obbligo o una semplice facoltà (od opportunità, a voler seguire il non chiaro linguaggio del Comune), e – nella prima ipotesi – in base a quale specifica norma, o principio generale, possa imporsi ai privati l’obbligo di un facere, come quello di collocare piante nella zona di rispetto".

Oneri accessori in sede di rilascio di titoli edilizi: sono nulli gli accordi eventualmente assunti ex art. 11 l. 241 del 1990.

Con sentenza n. 4026 del 12 ottobre 2010, la sezione I del TAR Brescia ha accolto il ricorso di una società la quale lamentava di aver versato l’importo di € 45.024,34 a titolo di compartecipazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonostante  fosse già stato assolto il pagamento del contributo concessorio all’atto del rilascio di concessioni edilizie.

Il TAR ha ribadito il principio generalissimo secondo cui, ai sensi dell’art. 23 della Costituzione, nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in forza di una legge, così che - come ha rilevato la Cassazione Civile (cfr. Sez. Un. 13.6.2008 n. 15914) - “non v'è dubbio che i Comuni non hanno alcuna potestà di imporre prestazioni patrimoniali diverse o ulteriori rispetto a quelle espressamente stabilite dal legislatore, essendo all'uopo necessaria una norma che, in relazione al disposto dell'art 23 Cost., attribuisca agli stessi tale potere”.

SCIA: la posizione di ANCE

E alla fine anche ANCE ha detto la sua. Con una nota detta "di approfondimento", l'associazione dei costruttori edili ha espresso la propria posizione sulla vexata quaestio della applicabilità, o meno, della SCIA all'edilizia. Che é esattamente la stessa di quella del Ministero della Semplificazione in sede di risposta al quesito formulato dalla D.G. della regione Lombardia. Poiché, tuttavia, ANCE opera in una realtà decisamente più concreta di quella ministeriale, la nota si interroga - senza tuttavia offrire certezze - su due punti ignorati dal Ministero: ossia sanzioni e natura. Sotto il primo profilo ANCE si rende conto che l'applicazione letterale dell'articolo 19 della l. 241 avrebbe effetti devastanti e propone pertanto, utilizzando il condizionale, una lettura coordinata con il T.U. dell'Edilizia. Sotto il secondo profilo va anche peggio: nessuna risposta, solo interrogativi.

La nota 14 ottobre 2010, n.1613 di ANCE é scaricabile in formato pdf:

La SCIA in edilizia: Sondrio, 16 novembre 2010

In collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Sondrio e la sezione Como-Lecco di UNITEL, é stato organizzato per la data del 16 novembre 2010 un incontro sulla SCIA in edilizia. L'incontro si terrà, con inizio alle ore 15,00 e termine alle 17:30, presso la  "Sala Vitali del Credito Valtellinese", via delle Pergole 10, Sondrio.

Saluti
  • ing. Enrico Moratti, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Sondrio
  • geom. Bruno Mazzina, vice presidente Unitel Nazionale
Presentazione dell'incontro
  • ing. Marco Scaramellini, Coordinatore della Commissione Aggiornamento dell’Ordine degli Ingegneri di Sondrio
Relazioni
  • La SCIA: quadro delle posizioni circa l'applicabilità all'edilizia [avv. Lorenzo Spallino, studio legale Spallino, Como]
  • La SCIA: problematiche di ordine penale per professionisti e tecnici comunali [avv. Maurizio Carrara, studio legale Carrara e Luzzi, Sondrio]
  • La SCIA: problematiche di prima e concreta applicazione presso le amministrazioni comunali [arch. Tarca Cristina, Comune di Morbegno]
Iscrizioni
La partecipazione all'incontro è gratuita ed é ammessa nei limiti della sala (99 posti a sedere).

Info e link permanente

http://www.studiospallino.it/formazione/16.11.10.htm

Come raggiungere la Sala Vitali del Credito Valtellinese


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Beni paesaggistici: nuove superfici o volumi non percepibili non sono soggetti ad accertamento di compatibilità paesaggistica.

Rispondendo ad un quesito di ANCI Toscana del 14 dicembre 2009, il Ministero per i beni e le attività culturali ha specificato che il procedimento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167, comma IV, del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, non può applicarsi ove manchi la percettibilità dell'intervento. Se é vero, afferma il Ministero, che il comma 4 dell'articolo 167 subordina la sanabilità dell'intervento al presupposto negativo che questo non abbia determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati, é altresì vero che prima ancora di verificare la sussistenza di questo presupposto, é necessario interrogarsi sulla percepibilità della modificazione apportata:
Ove addirittura l'incremento di volume o di superficie (che dovrà per forza di cose essere di lieve entità) non risulti neppure visibile allora dovrà evidentemente ritenersi insussistente in radice l'illecito e, dunque, la domanda di sanatoria dovrà (a rigore) essere dichiarata inammissibile.

Il deposito dei documenti in via informatica nel Codice del processo amministrativo

Il nuovo Codice del Processo Amministrativo dispone, all'articolo 136, secondo comma, che i difensori costituiti
forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.

Nuovo regolamento SUAP: i termini di entrata in vigore.

Il 30 settembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 il D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 con il quale viene adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Il Regolamento abroga il previgente D.P.R. n. 447 del 1998, il quale cesserà di avere efficacia in due momenti diversi: 180 giorni per il c.d. procedimento automatizzato, 1 anno per il procedimento ordinario (articolo 12, comma 1). Ossia:

  • il 28 marzo 2011 in relazione ai capi I, II, III, V e VI del Regolamento;
  • il 30 settembre 2011 in relazione al capo IV.

SCIA. Considerazioni generali di ordine interpretativo [Senago, 12.10.2010]

SCIA: la posizione della Regione Lombardia

Con una nota a firma di Daniele Belotti, Assessore al Territorio e Urbanistica, e Bruno Mori, Direttore Generale DG. Territorio e Urbanistica, dell'8 ottobre 2010, la Regione Lombardia si é uniformata al parere reso dal Ministero della Semplificazione in ordine alla applicabilità della SCIA al campo edilizio. Il parere del Ministero, lo ricordiamo, é stato ampiamente contestato da ANCI Toscana (v. SCIA: la posizione di ANCI Toscana), oltre che disatteso dalla regione Toscana che ha promosso ricorso avanti la Corte Costituzionale nei confronti dell'articolo 19 della l.r. 241/1990 come novellato. In buona sostanza, secondo Regione Lombardia la SCIA si applica, le procedure a questo punto diventano cinque e non c'é alcuna preclusione a operare in ambiti vincolati, essendo sufficiente procurarsi preventivamente il nulla osta. Esclusa l'operatività per gli interventi previsti dalla L.R. n. 13/2009, in materia di rilancio dell’edilizia (Piano casa).

La nota della Regione Lombardia è disponibile a questo indirizzo.

La grammatica ha la sua importanza. Anche nelle leggi. Il caso della SCIA.

In punto di morte Graham Greene creò un mistero irrisolvibile aggiungendo una virgola alla disposizione testamentaria che gli era stata presentata in bozza. Il legislatore italiano, nel sostituire la DIA (Dichiarazione di inizio attività) con la SCIA (Segnalazione di Inizio Attività), ha creato le condizioni perché - al di là degli ovvi problemi di connessione con la disciplina di settore (in primis, quella edilizia) - non sia assolutamente scontata l'interpretazione del primo comma dell'art. 19 legge n. 241 del 1990. Se l'interpretazione letterale fallisce, fortunatamente soccorre l’art. 12 delle preleggi che affianca a questa quella sistematica. Certo, c'è da chiedersi se sia corretto utilizzare un criterio ermeneutico per sopperire alle carenze linguistiche del legislatore.

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