Beni paesaggistici: nuove superfici o volumi non percepibili non sono soggetti ad accertamento di compatibilità paesaggistica.

Rispondendo ad un quesito di ANCI Toscana del 14 dicembre 2009, il Ministero per i beni e le attività culturali ha specificato che il procedimento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167, comma IV, del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, non può applicarsi ove manchi la percettibilità dell'intervento. Se é vero, afferma il Ministero, che il comma 4 dell'articolo 167 subordina la sanabilità dell'intervento al presupposto negativo che questo non abbia determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati, é altresì vero che prima ancora di verificare la sussistenza di questo presupposto, é necessario interrogarsi sulla percepibilità della modificazione apportata:
Ove addirittura l'incremento di volume o di superficie (che dovrà per forza di cose essere di lieve entità) non risulti neppure visibile allora dovrà evidentemente ritenersi insussistente in radice l'illecito e, dunque, la domanda di sanatoria dovrà (a rigore) essere dichiarata inammissibile.

La risposta del Ministero, che va nella direzione suggerita da ANCI Toscana nella richiesta di parere, ha il pregio di collegare la funzione dell'accertamento della compatibilità paesaggistica a criteri estetici e visivi, piuttosto che a parametri formali che potrebbero indurre valutazioni di ordine urbanistico.

La nota 13 settembre 2010, prot. n. 0016721 del Ministero è disponibile all'indirizzo:
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