SUAP: disponibile il modulo di autocertificazione per gli sportelli unici

L'articolo 4 comma 10 del DPR 160/2010 ha fissato in centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento il termine entro il quale i Comuni attestano,secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), e a-bis), del decreto-legge e all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha pubblicato il modulo attraverso cui attestare il possesso dei requisiti in questione da parte degli Sportelli Unici per le Attività Produttive.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.studiospallino.it/doc/suap_modulo.pdf.

Codice del processo amministrativo: primi profili di incostituzionalità

Con ordinanza 18 novembre 2010, n. 800, il TAR Campania, Napoli, sezione I, ha rimesso alla Corte Costituzionale l'art. 135, co. 1, lett. e), dell’art. 16, co. 1, e l’art. 15, co. 5, del codice del processo amministrativo.

In base all’art. 135, co. 1, lett. e), in relazione all’art. 14, co. 1, del codice del processo amministrativo approvato con d. lgs. n. 104 del 2010, è devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all’art. 133, co. 1, lett. p), in materia di giurisdizione esclusiva con riferimento a “… le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti …”. Ad avviso del TAR Campania, la disposizione appare in conflitto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza della legge, nella misura in cui la deroga agli ordinari canoni di riparto tra i diversi tribunali amministrativi regionali, fondati sulla efficacia territoriale dell’atto e sulla sede dell’autorità emanante, non appare sorretta da alcun adeguato fondamento giustificativo e si risolve, perciò, in una manifesta violazione di quel principio di ragionevolezza che costituisce limite alla discrezionalità legislativa in materia di determinazione della competenza territoriale.

L'ordinanza del TAR Campania é disponibile sul sito della Camera Amministrativa di Como a questo indirizzo.

Si ringrazia il collega Jesus Cortinovis per la cortese segnalazione.

Distanze ex art. 9 D.M. 1444/1968: valgono anche per le luci, non solo per le finestre

Con sentenza breve  n. 4374 depositata il 2 dicembre 2010, il TAR Piemonte, sezione prima, ha statuito che la disposizione contenuta nelle NTA del Comune di Almese (Torino), nella parte in cui prescrive che “non s’intenderanno come pareti finestrate quelle in cui siano praticate esclusivamente luci (art. 901 c.c.)”, è illegittima per violazione dell'art. 9, comma 1, del D.M 02.04.1968 n. 1444, il quale, correttamente interpretato nei termini esposti in sentenza, non consente di escludere dal concetto di “pareti finestrate” le ipotesi in cui nella parere siano presenti esclusivamente “luci”.

La sentenza consolida l'orientamento dello stesso TAR Piemonte espresso con la sentenza n. 2565 del 2008.

La decisione n. 4374/2010 é disponibile sul sito del TAR Piemonte a questo indirizzo.

VAS: la Regione Lombardia interviene per la sesta volta

Il 10 novembre 2010 la Giunta della Regione Lombardia, con atto n. 9/761, ha licenziato l'ennesima (la sesta) deliberazione regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica, originata con riferimento al "recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”. La delibera della GRL é stata pubblicata sul BURL n. 47, 2° SS del 25 novembre 2010.

Permesso di costruire e regime delle distanze: il Consiglio di Stato consolida il proprio orientamento

Con sentenza 2 novembre 2010, n. 7731, la sezione quarta del Consiglio di Stato ha ribadito la propria posizione circa l'applicazione del d.m. 1444/1968 (articolo 9) in materia di distanze, ulteriormente pronunciandosi anche in materia di altezze ex D.M. e di sottotetti.

L'elemento fattuale a fondamento della decisione dei giudici di Palazzo Spada era quello di un muro di contenimento dell'altezza di un metro e mezzo circa e della lunghezza di circa trenta metri, rispetto al piano di campagna, del quale si contestava la mancata considerazione ai fini delle distanze di un edificio confinante. Riconosciuta la natura di costruzione al muro in questione, il Consiglio di Stato ha dichiarato fondato il motivo di appello con il quale si lamentava "la violazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 e in ogni caso la violazione del limite delle distanze, perché l’assentimento sarebbe inferiore ai previsti metri dieci, calcolandolo dalle pareti finestrate di entrambi gli edifici". Fermo il principio generale, la decisione puntualizza che la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall'art. 9, D.M. n. 1444 del 1968, va calcolata:
  • con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano;
  • a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela;
  • avendo riguardo a tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione.

Piano Casa: il ^volume esistente^ é quello fisicamente riscontrabile, non quello assentibile secondo lo strumento urbanistico

Con sentenza n. 1840 depositata il 14 giugno 2010 il TAR Lombardia, Milano, sezione II, ha fissato il principio secondo cui con l'espressione “volume esistente” contenuta nella legge regione Lombardia 16 luglio 2009 n. 13 (cd. Piano Casa) non può che intendersi il volume fisicamente riscontrabile al momento della presentazione della d.i.a. (cd. volumetria di piano), e non la volumetria massima realizzabile in base all’indice di edificabilità fondiaria stabilito dallo strumento urbanistico. Un'interpretazione estensiva della norma regionale nel senso invocato dallo stesso Comune interessato (Segrate) in una sua circolare interpretativa, non soltanto, afferma il TAR, sarebbe in contrasto col tenore letterale della norma, e dunque col criterio cardine di ogni operazione ermeneutica, ma anche con la ratio della normativa in esame, che non intende in nulla sovrapporsi d’autorità al pianificatore comunale "attribuendo indiscriminatamente volumetrie ulteriori rispetto a quelle previste dagli strumenti urbanistici locali".

La sentenza n. 1840/2010 del TAR Lombardia é disponibile sul sito del TAR all'indirizzo http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2010/201001220/Provvedimenti/201001840_20.XML

Dissertazioni sulla SCIA: convegno ^La babele normativa^

Sul sito http://tv.architettiroma.it è possibile accedere ai video del Convegno nazionale sulla semplificazione delle procedure edilizie, tenutosi martedì 05.10.2010, dall'eloquente titolo ^La babele normativa^.
Suggeriamo di ascoltare
l'intervento del Cons. Chinè, capo ufficio legislativo Ministero per la semplificazione normativa.  Intervento che non solo ignora le problematiche giuridiche sollevate da più parti (ANCI in prima linea) sulla correttezza dell'interpretazione dell'articolo 19 l. 241/1990 fornita dal Ministero, ma che rivela l'affanno e l'imbarazzo del Ministero (minuto 20:30) nel momento in cui la platea ne contesta la posizione.
Segnaliamo che, a seguito dell'incontro con il Ministero della Semplificazione, il Consiglio Nazionale Architetti
ha richiesto la riscrittura del testo legislativo sulla materia della SCIA, tenuto conto della "diffusa incertezza da parte degli operatori professionali, imprenditoriali nonché degli Enti locali nell'applicazione della nuova disciplina, oltre che della possibile disomogeneità interpretativa sul territorio nazionale". Si ascolti, altresì, la replica sempre del Cons. Chiné a fronte di alcuni quesiti formulati in sala.

Replica dr. Chiné: http://tv.architettiroma.it/notizie/12823.aspx

Ancora sulla SCIA: la Regione Liguria dice no all'applicazione all'edilizia, soprattutto in ambiti vincolati

Il  4 novembre 2010 la Regione Liguria ha trasmesso alle amministrazioni locali la nota 28 ottobre 2010 a firma del Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica con allegato il parere reso al Comune di Genova relativamente alla applicabilità in materia di attività edilizia del nuovo istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Oltre a ricordare di aver proposto ricorso alla Corte Costtuzionale con altre otto regioni,  la Regione ha evidenziato che la procedura pare essere circoscritta alle attività di Impresa, maggiormente bisognose di "semplificazione", escludendone in ogni caso l'applicazione in casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Il parere della Regione Liguria è disponibile sul portale del Collegio dei Geometri della Provincia di Imperia all'indirizzo http://www.geometri.im.it/portals/geometriim/images/default/doc%20home/regione%20liguria%20-%20attivit%EF%BF%BD%20edilizia.pdf 

Codice del processo amministrativo: annullamento del contratto d'appalto per gravi violazioni

Con sentenza n. 1021 depositata il 10 novembre 2010, il TAR Toscana, sezione I, ha - tra le altre cose - dichiarato inefficace con effetto retroattivo un contratto stipulato per la fornitura di servizi editoriali e di prodotti per la comunicazione istituzionale, facendo applicazione dell'articolo 121 del Codice del processo amministrativo (Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni). Nella fattispecie il contratto di cottimo fiduciario era stato stipulato a distanza di nove giorni dal provvedimento di aggiudicazione, con violazione del termine dilatorio (di 35 giorni) stabilito dall’art. 11 comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti).

SCIA: considerazioni di ordine applicativo [Sondrio, 16.11.2010]



Sono disponibili le slide dell'intervento tenuto all'incontro del 16 novembre 2010 a Sondrio,patrocinato dall'Ordine degli Ingegneri di Sondrio e dalla sezione Como-Lecco di UNITEL.

Ancora sulla SCIA: profili di incostituzionalità e determine di improcedibilità

Come i commentatori più attenti non hanno mancato di evidenziare, non é certo con lo scambio di corrispondenza tra D.G. Territorio della Regione Lombardia e Ministero della Semplificazione che la questione della applicabilità, o meno, della SCIA all'edilizia può dirsi esaurita. Il sistema di avvisi di Google Alert rimette oggi - alla voce ^scia segnalazione certificata inizio attività^ - due importanti segnalazioni.

La prima proviene dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia, dove è disponibile il parere reso il 5.11.2010 dal Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali sul quesito "Si può ritenere che il c. 4-ter dell'art. 49 travalichi la competenza legislativa statale, violando le attribuzioni regionali riconosciute dallo Statuto di autonomia?" La risposta è: sì, anche se la norma troverà, tuttavia, applicazione fino all'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale.

La seconda é inveca la determina n. 94 del 5.11.2010 con cui il Comune di Mulazzano (Lo), ha disposto la “non applicabilità della SCIA in materia edilizia”.

Il parere 5.11.2010 del Servizio affari istituzionali della Regione Friuli Venezia Giulia é disponibile sul sito Autonomie Locali a questo indirizzo.
La determina n. 94/2010 del Comune di Mulazzano è disponibile a questo indirizzo sul sito del Comune di Mulazzano a questo indirizzo.

NTA del PRUG: sono illegittime quando incomprensibili

Con sentenza n. 2661 del 28 giugno 2010, la sezione seconda del TAR Lombardia ha censurato le NTA del PRUG del Comune di Brunate là dova, all'articolo 35, dispongono che per la zona “G -Rispetto” "Tali aree possono essere soggette coattivamente a piantumazione". La norma tecnica impugnata, afferma il TAR, non si sottrae alle censure per perplessità e difetto di motivazione contenute in ricorso, non apparendo infatti chiaro "se per le zone di rispetto sussista un vero e proprio obbligo o una semplice facoltà (od opportunità, a voler seguire il non chiaro linguaggio del Comune), e – nella prima ipotesi – in base a quale specifica norma, o principio generale, possa imporsi ai privati l’obbligo di un facere, come quello di collocare piante nella zona di rispetto".

Oneri accessori in sede di rilascio di titoli edilizi: sono nulli gli accordi eventualmente assunti ex art. 11 l. 241 del 1990.

Con sentenza n. 4026 del 12 ottobre 2010, la sezione I del TAR Brescia ha accolto il ricorso di una società la quale lamentava di aver versato l’importo di € 45.024,34 a titolo di compartecipazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonostante  fosse già stato assolto il pagamento del contributo concessorio all’atto del rilascio di concessioni edilizie.

Il TAR ha ribadito il principio generalissimo secondo cui, ai sensi dell’art. 23 della Costituzione, nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in forza di una legge, così che - come ha rilevato la Cassazione Civile (cfr. Sez. Un. 13.6.2008 n. 15914) - “non v'è dubbio che i Comuni non hanno alcuna potestà di imporre prestazioni patrimoniali diverse o ulteriori rispetto a quelle espressamente stabilite dal legislatore, essendo all'uopo necessaria una norma che, in relazione al disposto dell'art 23 Cost., attribuisca agli stessi tale potere”.

SCIA: la posizione di ANCE

E alla fine anche ANCE ha detto la sua. Con una nota detta "di approfondimento", l'associazione dei costruttori edili ha espresso la propria posizione sulla vexata quaestio della applicabilità, o meno, della SCIA all'edilizia. Che é esattamente la stessa di quella del Ministero della Semplificazione in sede di risposta al quesito formulato dalla D.G. della regione Lombardia. Poiché, tuttavia, ANCE opera in una realtà decisamente più concreta di quella ministeriale, la nota si interroga - senza tuttavia offrire certezze - su due punti ignorati dal Ministero: ossia sanzioni e natura. Sotto il primo profilo ANCE si rende conto che l'applicazione letterale dell'articolo 19 della l. 241 avrebbe effetti devastanti e propone pertanto, utilizzando il condizionale, una lettura coordinata con il T.U. dell'Edilizia. Sotto il secondo profilo va anche peggio: nessuna risposta, solo interrogativi.

La nota 14 ottobre 2010, n.1613 di ANCE é scaricabile in formato pdf:

La SCIA in edilizia: Sondrio, 16 novembre 2010

In collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Sondrio e la sezione Como-Lecco di UNITEL, é stato organizzato per la data del 16 novembre 2010 un incontro sulla SCIA in edilizia. L'incontro si terrà, con inizio alle ore 15,00 e termine alle 17:30, presso la  "Sala Vitali del Credito Valtellinese", via delle Pergole 10, Sondrio.

Saluti
  • ing. Enrico Moratti, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Sondrio
  • geom. Bruno Mazzina, vice presidente Unitel Nazionale
Presentazione dell'incontro
  • ing. Marco Scaramellini, Coordinatore della Commissione Aggiornamento dell’Ordine degli Ingegneri di Sondrio
Relazioni
  • La SCIA: quadro delle posizioni circa l'applicabilità all'edilizia [avv. Lorenzo Spallino, studio legale Spallino, Como]
  • La SCIA: problematiche di ordine penale per professionisti e tecnici comunali [avv. Maurizio Carrara, studio legale Carrara e Luzzi, Sondrio]
  • La SCIA: problematiche di prima e concreta applicazione presso le amministrazioni comunali [arch. Tarca Cristina, Comune di Morbegno]
Iscrizioni
La partecipazione all'incontro è gratuita ed é ammessa nei limiti della sala (99 posti a sedere).

Info e link permanente

http://www.studiospallino.it/formazione/16.11.10.htm

Come raggiungere la Sala Vitali del Credito Valtellinese


Visualizzazione ingrandita della mappa

Beni paesaggistici: nuove superfici o volumi non percepibili non sono soggetti ad accertamento di compatibilità paesaggistica.

Rispondendo ad un quesito di ANCI Toscana del 14 dicembre 2009, il Ministero per i beni e le attività culturali ha specificato che il procedimento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167, comma IV, del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, non può applicarsi ove manchi la percettibilità dell'intervento. Se é vero, afferma il Ministero, che il comma 4 dell'articolo 167 subordina la sanabilità dell'intervento al presupposto negativo che questo non abbia determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati, é altresì vero che prima ancora di verificare la sussistenza di questo presupposto, é necessario interrogarsi sulla percepibilità della modificazione apportata:
Ove addirittura l'incremento di volume o di superficie (che dovrà per forza di cose essere di lieve entità) non risulti neppure visibile allora dovrà evidentemente ritenersi insussistente in radice l'illecito e, dunque, la domanda di sanatoria dovrà (a rigore) essere dichiarata inammissibile.

Il deposito dei documenti in via informatica nel Codice del processo amministrativo

Il nuovo Codice del Processo Amministrativo dispone, all'articolo 136, secondo comma, che i difensori costituiti
forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.

Nuovo regolamento SUAP: i termini di entrata in vigore.

Il 30 settembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 il D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 con il quale viene adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Il Regolamento abroga il previgente D.P.R. n. 447 del 1998, il quale cesserà di avere efficacia in due momenti diversi: 180 giorni per il c.d. procedimento automatizzato, 1 anno per il procedimento ordinario (articolo 12, comma 1). Ossia:

  • il 28 marzo 2011 in relazione ai capi I, II, III, V e VI del Regolamento;
  • il 30 settembre 2011 in relazione al capo IV.

SCIA. Considerazioni generali di ordine interpretativo [Senago, 12.10.2010]

SCIA: la posizione della Regione Lombardia

Con una nota a firma di Daniele Belotti, Assessore al Territorio e Urbanistica, e Bruno Mori, Direttore Generale DG. Territorio e Urbanistica, dell'8 ottobre 2010, la Regione Lombardia si é uniformata al parere reso dal Ministero della Semplificazione in ordine alla applicabilità della SCIA al campo edilizio. Il parere del Ministero, lo ricordiamo, é stato ampiamente contestato da ANCI Toscana (v. SCIA: la posizione di ANCI Toscana), oltre che disatteso dalla regione Toscana che ha promosso ricorso avanti la Corte Costituzionale nei confronti dell'articolo 19 della l.r. 241/1990 come novellato. In buona sostanza, secondo Regione Lombardia la SCIA si applica, le procedure a questo punto diventano cinque e non c'é alcuna preclusione a operare in ambiti vincolati, essendo sufficiente procurarsi preventivamente il nulla osta. Esclusa l'operatività per gli interventi previsti dalla L.R. n. 13/2009, in materia di rilancio dell’edilizia (Piano casa).

La nota della Regione Lombardia è disponibile a questo indirizzo.

La grammatica ha la sua importanza. Anche nelle leggi. Il caso della SCIA.

In punto di morte Graham Greene creò un mistero irrisolvibile aggiungendo una virgola alla disposizione testamentaria che gli era stata presentata in bozza. Il legislatore italiano, nel sostituire la DIA (Dichiarazione di inizio attività) con la SCIA (Segnalazione di Inizio Attività), ha creato le condizioni perché - al di là degli ovvi problemi di connessione con la disciplina di settore (in primis, quella edilizia) - non sia assolutamente scontata l'interpretazione del primo comma dell'art. 19 legge n. 241 del 1990. Se l'interpretazione letterale fallisce, fortunatamente soccorre l’art. 12 delle preleggi che affianca a questa quella sistematica. Certo, c'è da chiedersi se sia corretto utilizzare un criterio ermeneutico per sopperire alle carenze linguistiche del legislatore.

L'articolo ^La grammatica ha la sua importanza. Anche nelle leggi. Il caso della SCIA^ é disponibile all'indirizzo http://www.studiospallino.it/interventi/scia.htm.

SCIA: la posizione di ANCI Toscana

ANCI Toscana ha reso pubblica una argomentata nota sui rapporti tra SCIA e DIA (nota 16.09.2010). Si tratta - ad oggi - della migliore riflessione sulla materia, correttamente svolta a partire dai principi generali relativi alle successioni di leggi nel tempo. Per inciso, la nota, anteriore a quella del Ministero della Semplificazione, giunge a conclusioni del tutto diverse da quelle contenute nella nota ministeriale, pur affrontando i medesimi profili interpretativi. Il documento di ANCI Toscana é disponibile in formato PDF a questi indirizzi:

Ristrutturazione edilizia: e alla fine il TAR ha rimesso alla Corte Costituzionale il rito lombardo

Come noto, in Regione Lombardia la ricostruzione dell’edificio per effetto della sua ristrutturazione é da intendersi senza vincolo di sagoma. In tal senso dispongono sia l'art. 27, c. 1, lett. d) e 103 l. reg. Lombardia n. 12/2005 (che non prevede la sagoma tra i parametri da rispettare)  sia dell’art. 22, l. reg. Lombardia n. 7 del 5 febbraio 2010 (che interpretando l'articolo 27 dichiara espressamente che il rispetto della sagoma non é necessario). Con sentenza n. 5122 del 2010 la sezione seconda del TAR Lombardia, Milano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 27, c. 1, lett. d) e 103 l. reg. Lombardia n. 12/2005 e dell’art. 22, l. reg. Lombardia n. 7 del 5 febbraio 2010, in relazione all’art. 117, c. 3 della Costituzione.

Codice dei beni culturali e del paesaggio: prime riflessioni in tema di interventi di lieve entità

Entra oggi in vigore la procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi "di lieve entità" che comportino un’alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore di aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice del paesaggio. All'elencazione degli interventi provvede l'Allegato I al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, pubblicato sulla G.U. n. 199 del 26 agosto 2010. La novella prevede tempistiche più brevi per il rilascio del titolo autorizzatorio paesistico, ossia 60 giorni anziché i 105 giorni previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio secondo il procedimento ordinario di cui all’art. 146 del Codice, in vigore dal 1° gennaio 2010.

Il Regolamento pone non pochi interrogativi.

Ne tratta l'avv. Ileana Pisani nell'articolo Codice dei beni culturali: prime riflessioni in tema di interventi di lieve entità, pubblicato il 10.9.2010.

La SCIA in edilizia: incontro di studio [4.10.2010]

Il 30 luglio 2010 é stata pubblicata sulla G.U. n. 176 la legge n. 122 del 2010, recante conversione con modificazioni del d.l. n. 78 del 2010. L'articolo 49, comma 4 bis, ha provveduto a riformulare l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, sostituendo la DIA (dichiarazione di inizio attività, che a sua volta aveva sostituito la denuncia di inizio attività) con la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Oggetto dell'incontro é la verifica della applicabilità, o meno, del nuovo istituto all'edilizia, con particolare riferimento al T.U. dell'edilizia e alla legislazione regionale della Lombardia in materia.

Modifica delle tabelle millesimali: addio all'unanimità.

Con ordinanza n. 2568 del 2 febbraio 2009, la seconda Sezione Civile della Cassazione aveva disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente al fine di dirimere le discrepanze nella giurisprudenza della Corte stessa a proposito della competenza dell'assemblea alla approvazione (o revisione) delle tabelle millesimali e alle forme (maggioritaria o unanime) di tale espressione di volontà. In materia edilizia, il tema era particolarmente sentito nelle regioni dove si é scelto, a partire dalla fine degli anni novanta, di facilitare il recupero ai fini abitativi dei locali sottotetti.

Con sentenza n. 18477 del 9 agosto, le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente accertato sia la competenza della assemblea in materia sia la possibilità per questa di intervenire a semplice maggioranza, ferma restando la possibilità per i condomini di chiederne, senza limiti di tempo, la revisione ex art. 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile in caso di errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

Nuovo codice del processo amministrativo: tabella riepilogativa dei termini.

Il nuovo Codice del processo amministrativo, approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e prossimo all'entrata in vigore (16 settembre 2010), ripropone non pochi dei termini presenti nella precedente legislazione, ne innova alcuni e ne introduce di nuovi. All'indirizzo http://www.studiospallino.it/materiali/codice_termini.htm é disponibile una tabella riassuntiva dei termini contenuti nel Codice, radunati per scadenza (10 anni | 5 anni | 1 anno  | 6 mesi  | 180 giorni | 120 giorni | 90 giorni | 60 giorni | 45 giorni | 30 giorni | 20 giorni | 15 giorni | 10 giorni | 5 giorni | 2 giorni | 1 giorno).

Link: Nuovo codice del processo amministrativo: tabella riepilogativa dei termini

Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

Si segnala la pubblicazione da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici della Determinazione n.5 del 2010 dal titolo “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”:  tale Determinazione appare di notevole importanza.

Si pone inoltre all’attenzione dei colleghi il D.L. 25 marzo n.40 G.U. 26/03/2010 n.71 (convertito con legge n. 73/2010) entrato in vigore parte il 25/03/2010 e parte il 26/05/2010, di cui appare di particolare interesse l’art.5 – “Attività edilizia libera”, sostitutivo dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia). L’articolo in questione tratta:
  • degli interventi eseguibili senza preventiva comunicazione;
  • degli interventi eseguibili previa comunicazione.

Riguardo a questi ultimi si sottolinea una novità non da poco: ossia che  la relazione tecnica firmata da tecnico abilitato deve, tra l’altro, contenere una sua dichiarazione di “non avere rapporti di dipendenza né con l’impresa né con il committente”.

Risorse:  

Scompare la Dichiarazione di inizio attività, arriva la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia)

Non ha vita facile l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di liberalizzazione delle attività private.  Sostituito prima dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e poi dall'articolo 3 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80), interessato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (articolo 9), la norma è stata fatta oggetto di un'ulteriore modifica in sede di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (manovra economica straordinaria per il 2010-2011) emendato come approvato dal Senato con voto di fiducia e trasmesso alla Camera dei deputati (articolo 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010).

Questo il nuovo testo:

Relazione a struttura ultimata

Estratto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

[...]
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.


L'obbligo in questione é stato recentemente ribadito dalla  Corte di Cassazione Penale, sezione III, 7 maggio 2010, sentenza n.17539, secondo cui spetta al costruttore l'obbligo di denunciare le opere in conglomerato cementizio armato, con la conseguenza che solo a carico di questi è configurabile il reato. Pertanto, si tratta di un reato omissivo proprio del costruttore non essendo destinatario dell'obbligo di denuncia nessun altro soggetto, per cui neanche il committente è tenuto a rispondere di detto reato. (Cass. sez. III, 14.12.1998 n. 13097; Cass. sez. III, 11.3.1998 n. 3027, Chiarenza).

TAR Lombardia: gara per l'affidamento del PGT e rinnovazione delle procedure.

Con sentenza n. 1853 del 16 giugno 2010, la sezione prima del TAR Lombardia, Milano, ha fissato alcuni importanti principi in tema di affidamento di incarichi per la redazione dei Piano di Governo del Territorio (PGT).

D.L. n. 78/2010: novità in tema di conferenza di servizi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114, il decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 ^Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica^, che contiene non poche novità in tema di conferenza di servizi. La più nota é quella secondo cui si considera acquisito favorevolmente il parere delle Soprintendenze "il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata" (nuovo comma 7 dell'articolo 14ter,  come sostituito dall'articolo 49, comma 2, lettera e, d.l. 78/2010). Fermo restando il (nuovo) procedimento per la rimessione della "questione" (un tempo, della "decisione") al  Consiglio dei Ministri nel caso in cui venga espresso un parere ^definitivamente^ negativo, cosa succede se il parere é sì negativo ma non definitivo? Ossia quando, immaginiamo, la Soprintendenza - anche per evitare di esporsi a iniziative di natura giurisdizionale -emetta sì un parere negativo, ma questo contenga, ad esempio, le prescrizioni che - se assolte -. potrebbero indurre la stessa a rivedere il proprio orientamento? Tipologia non inusuale e messa a regime dallo stesso legislatore, secondo cui il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare "modifiche di modesta entità" al progetto originario, può farlo, illustrandone le ragioni (art.20, c. 4, D.P.R. 380/2001). Ciò che rileva in prima battuta non é cosa avvenga in una tale ipotesi, ma che tale fattisepecie sia stata - se pure implicitamente - considerata dal legislatore.

Materiali:

TAR Lombardia: rapporti tra pianificazione urbanistica e vincoli paesaggistici.

Con sentenza n. 1654 depositata il  24 maggio 2010 (estensore, dr. Di Mario), la sezione quarta del TAR Lombardia, Milano, ha ribadito alcuni importanti principi in materia di rapporti tra pianificazione urbanistica e vincoli paesaggistici, di particolare interesse nel momento in cui le amministrazioni lombarde si accingono a rilasciare i nuovi strumenti urbanistici (PGT), anche alla luce del recente Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Nuovo regime della manutenzione straordinaria: la Regione Lombardia si adegua.

Dopo aver contrastato la prima versione del d.l. 40 in materia di regime degli interventi edilizi minori (comunicato 31 marzo 2010), la Regione Lombardia si adegua all'intervento del legislatore nazionale. Nel comunicato 3 giugno 2010 pubblicato sul sito della D.G. Territorio, la Regione evidenzia come l'entrata in vigore la legge 22 maggio 2010, n. 73 - conversione del D.L. n. 40/2010 - con quanto contenuto in termini di novella dell’art. 6 del T.U. dell’edilizia, abbia portato ad una
disciplina uniforme dell’attività edilizia libera, finalizzata a definire un livello minimo di semplificazione non derogabile in senso restrittivo dalla Regione, alla quale è consentito solo di integrare e adattare la normativa statale.

Stupisce, conoscendo l'attenzione della Regione Lombardia per le proprie prerogative, la chiusura del comunicato, secondo cui
Una tale lettura del nuovo art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 non consente di considerare "di dettaglio" le disposizioni ivi previste; queste ultime, pertanto, non potranno più ritenersi disapplicate per effetto dell’art. 103, comma 1, della L.R. n. 12/2005, legge per il Governo del Territorio. Pertanto, anche in Regione Lombardia, trova immediata applicazione il regime semplificato delineato a livello statale per gli interventi di manutenzione straordinaria e per gli altri normativamente individuati.

La ristrutturazione edilizia in Lombardia alla luce della l.r. 7/2010 di interpretazione autentica dell'art.27 l.r. 12/2005

Con legge di interpretazione autentica la Regione Lombardia ha contraddetto la lettura che il TAR Lombardia ha dato della nozione di ristrutturazione edilizia secondo la l.r. 12/2001. L'articolo 22 del collegato ordinamentale alla finanziaria regionale 2010 (Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7) dispone che:
1. Nella disposizione di cui all’articolo 27, comma 1, lett. d), ultimo periodo, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) la ricostruzione dell’edificio é da intendersi senza vincolo di sagoma.

Distanze tra fabbricati: é usucapibile il diritto a mantenere le costruzioni a distanza inferiore a quella di legge.

Su indicazione dello Studio legale Carrara e Luzzi di Sondrio, segnaliamo una interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia di distanze tra fabbricati. Afferma la Corte che, ferma la distinzione dei caratteri tra potere privato e potere pubblico, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali. Non sono di ostacolo a questa concezione - afferma la Corte - le possibili frodi prospettate dalla giurisprudenza. Si tratta, infatti:
di un inconveniente (dipendente comunque da un congegno macchinoso e precario) che non giustifica un inquadramento incoerente dei principi vigenti sui modi di acquisto dei diritti reali e sulla disciplina dei limiti legali della proprieta. Tantomeno questo inconveniente vale a giustificare la illogica dicotomia tra tutela delle distanze di fonte codicistica e di fonte regolamentare. Non sarebbero neppure configurabili le temibili diseconomie esterne (conseguenze negative sul piano della salute e delllambiente) che gli studiosi di analisi economica del diritto rinvengono nella deroga pattizia alle distanze. Altro è infatti incidere sui poteri pubblici, o consentire una generalizzata derogabilità, il che può cagionare effetti lesivi permanenti delltinteresse generale tutelato; altro è ammettere che operi il fenomeno delllusucapione. Esso vale soltanto a riportare il meccanismo di contemperamento dei diritti soggettivi nelllalveo ordinario previsto dal legislatore, escludendo la sussistenza, nel circoscritto ambito della proprietà immobiliare, di diritti soggettivi a tutela rafforzata
La decisione è scaricabile in formato pdf a questo indirizzo:
Si ringrazia lo Studio Carrara e Luzzi per la collaborazione.

VAS e PGT: per il TAR Lombardia, se la prima é illegittima, lo é anche il secondo.

Con sentenza n. 1526 del 17 maggio 2010, la sezione seconda del TAR Lombardia, Milano, estensore Zucchini, fissa alcuni, primissimi, principi in tema di VAS ma, soprattutto, di rapporto tra VAS e PGT, affermando anzitutto l'inderogabilità del principio della separazione fra le differenti autorità di VAS, quella procedente e quella competente. Individuare nell'autorità competente soggetti collocati all'interno dell'A.C., se pure in applicazione delle indicazioni regionali in materia (D.G.R. VIII/6420/2007) costituisce violazione di tale principio, con conseguente annullamento non solo – seppure in parte qua – della delibera regionale impugnata, ma anche delle deliberazioni consiliari recanti approvazione di un PGT viziato nella sua totalità per l’illegittimità della procedura di VAS.

D.L. 40/2010: nasce la semi-dia?

Nella seduta del 6 maggio 2010 la Camera ha votato la fiducia sull’approvazione del maxiemendamento del Governo per la conversione in legge del DL 40/2010 che, tra le altre cose, liberalizza alcuni interventi edilizi. Sono confermate le modifiche introdotte dalle commissioni Finanze e Attività produttive, note come emendamento Ventucci. Eliminata la previsione “salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale”, il legislatore ha esteso d'imperio la nuova procedura dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 anche alle regioni che avessero già provveduto sul punto disponendo il ricorso alla d.i.a. (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Campania e Sicilia). La nuova formulazione, più ampia e strutturata della previsione originaria d.l. 40/2010, introduce di fatto una nuova figura procedimentale per gli interventi elencati nel comma 2, sottoposti a ^comunicazione^, da trasmettersi anche per via telematica all'A.C. prima dell'avvio dei lavori.

Risparmio energetico: derogate anche le distanze dai confini.

Nel testo originario il D.Lgs. 115/2008, in tema di risparmio energetico, escludeva dal calcolo delle distanze minime tra edifici e dalle strade i maggiori spessori di muratura esterna necessari a ottenere una riduzione del 10% dei limiti di trasmittanza (art.11, c. II, D.Lgs. 115/2008): la normativa non conteneva nessun accenno alle distanze dal confine, che come tali non erano quindi derogate, salvo accordi tra le parti e sempre ammesso che la normativa urbanistica lo ammettesse. L'esito paradossale era infatti quello secondo cui le ammministrazioni locali erano in condizione di assentire interventi in deroga alle previsioni del d.m. 1444 ma non a quelle locali in tema di distanze dai confini. Il Decreto Legislativo 29 marzo 2010 n. 56, pubblicato in Gazzetta ufficiale 21 aprile 2010 n. 92, pone rimedio alla problematica, così modificando, all'articolo 5, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008:

Associazioni ambientalistiche: il ricorso deve provenire dalla rappresentanza nazionale.

Con sentenza n. 1410 del 9 marzo 2010 la sezione IV del Consiglio di Stato ha definitivamente fissato il principio secondo cui
la legittimazione ad “intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’ annullamento di atti illegittimi”, prevista dall’ art. 18 della legge n. 349/1986, spetta alla sola associazione ambientalistica nazionale - destinataria del decreto di individuazione di cui all’ art 13 della legge citata - e non alle sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione neppure per l'impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata.

27 maggio 2010: la ristrutturazione edilizia in Lombardia

In collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio e l'Ordine degli Avvocati di Sondrio, lo Studio di Ingegneria e Consulenza Scaramellini (Sondrio), lo Studio legale Carrara e Luzzi (Sondrio) e lo Studio Legale Spallino (Como) organizzano un incontro di formazione sul tema della ristrutturazione edilizia in Regione Lombardia, alla luce dell'interpretazione autentica dell’articolo 27, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, fornita dall'articolo 22 del collegato ordinamentale alla finanziaria regionale 2010 (Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7), secondo cui la ristrutturazione edilizia attuata tramite demolizione e ricostruzione non necessita del rispetto della sagoma dell'edificio preesistente.

Disegno di legge per la riapertura dei termini del condono edilizio.

Il 17 febbraio scorso i senatori Sarro e Nespoli, coadiuvati dai senatorio Fasano, Izzo, Giuliano, Vetrella, Compagna, Calabrò, Lauro, Pontone, De Gregorio, Esposito, Coronella e Sibilia, hanno depositato il disegno di legge n. 2020, finalizzato - ma non solo - a riaprire i termini per la presentazione di domande di condono edilizio del 2003, che a sua volta riapriva i termini del condono del 1985 consentendone l'accesso alle opere ultimate entro il 31 marzo 2003.

Il disegno di legge è scaricabile a questo indirizzo.
La scheda del d.l. sul sito del Senato é disponibile qui.

L.R. Lombardia 5/2010: nuove norme in materia di valutazione di impatto ambientale.

Con legge 2 febbraio 2010, n. 5, pubblicata sul BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 4 febbraio 2010, la Regione Lombardia ha integralmente rinnovato la propria legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), abrogando la L.R. 20/1999, nonché l'articolo 3, comma 6, della L.R. 3/2001 e l'articolo 3, comma 2, della L.R. 3/2003. Le procedure avviate prima dell'entrata in vigore della legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio (art. 14, comma 1).

La l.r. 5/2010 è disponibile in formato pdf a questo indirizzo.

Recupero sottotetti: il Tribunale di Brescia rimette alla Corte Costituzionale l'articolo 64, comma 2, della l.r. 12.

Grazie allo studio legale associato Fontana Ferrari di Brescia e a Battista Bosetti, diamo notizia dell'ordinanza con cui il Tribunale civile di Brescia, sezione terza, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 64, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, nella parte in cui, autorizzando ampliamenti degli edifici esistenti in deroga ai limiti e alle prescrizioni dei piani urbanistici al di fuori delle ipotesi di deroga legittime ex art. 9 u.c. D.M. 1444/1968, si pone in insanabile contrasto con il principio fondamentale dettato dall'articolo 3 del T.U. dell'Edilizia in tema di definizioni degli interventi edilizi e, quindi, con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione. In breve: non è vero, come afferma il TAR Lombardia nella decisione 153/2009, che la lettura comparata delle disposizioni regionali e nazionali deve suggerire una interpretazione delle prime conforme a legittimità a scapito di una non di legittimità, poichè nella fattispecie il legislatore regionale ha intenzionalmente qualificato il recupero dei sottotetti come ristrutturazione, al fine di sottrarli alla applicazione delle disposizioni di rango superiore.

L'ordinanza 11 febbraio 2010 del Tribunale di Brescia é scaricabile in formato pdf a questo indirizzo.

Ristrutturazione edilizia: la Regione Lombardia alla prova di forza con il TAR.

Aveva fatto scalpore la sentenza 16 gennaio 2009, n. 153 con cui la sezione II del TAR Milano aveva affermato in Regione Lombardia non c'é spazio per una nozione di ristrutturazione diversa da quella dell'articolo 3 del T.U. dell'Edilizia: la ricostruzione previa demolizione, per essere qualificata "ristrutturazione", deve rispettare, oltre che la volumetria, anche la "sagoma esistente" (in termini: TAR Lombardia, Milano, sez. II, 2 dicembre 2009, n. 5268, T.A.R. Brescia, 13 maggio 2008, n. 504).

DIA: il TAR Lombardia aderisce all'orientamento del Consiglio di Stato sull'impugnabilità.

Con sentenza breve n. 4886 del 23 ottobre 2009 la sezione seconda del TAR Lombardia, estensore Cattaneo, aderisce (finalmente) all'indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 717/2009 della sezione quarta del Consiglio di Stato in punto impugnabilità delle denunce di inizio attività tramite azione dichiarativa. Pur riconoscendo che la d.i.a. è un atto di un soggetto privato e non di una pubblica amministrazione, che ne è invece destinataria, il TAR Lombardia dichiara di condividere la principale delle obiezioni volte alla tesi della non impugnabilità, ossia della irragionevole - ed incostituzionale - disparità di trattamento tra il terzo che si assuma leso da un permesso di costruire rispetto ad uno leso da una d.i.a..
L'alternativa che costringe il terzo - una volta decorso il termine per l'esercizio del potere inibitorio senza che la P.A. sia intervenuta - a chiedere all'amministrazione di porre in essere i provvedimenti di « autotutela » previsti, attivando, in caso di inerzia, il rimedio di cui all'art. 21-bis l. n. 1034 del 1971, limita fortemente gli ambiti di tutela.
Ciò premesso, in accordo con il principio statuito nella decisione del Consiglio di Stato, nulla é innovato in ordine al termine per l'impugnativa:
L'azione di accertamento è da ritenersi sottoposta al generale termine di decadenza di sessanta giorni previsto per l'azione di annullamento, pena una illogica diversificazione degli strumenti di tutela di cui dispongono i terzi, a seconda che siano lesi da un permesso di costruire o da una dichiarazione di inizio attività.
La decisione n. 4886/2009 del TAR Lombardia è scaricabile in formato pdf a questo indirizzo: www.studiospallino.it/doc/tar_milano_4886_2009.pdf.

23 febbraio 2010: il nuovo procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

In collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, lo Studio di Ingegneria e Consulenza Scaramellini e lo Studio legale Carrara e Luzzi, lo studio Spallino organizza un incontro di formazione sul regime dell'autorizzazione paesaggistica, come in vigore dall'1 gennaio 2010.

Info
L'incontro si terrà Martedì 23 febbraio 2010, con inizio alle ore 15,00 e termine alle 17:30, presso la "Sala Vitali del Credito Valtellinese", via delle Pergole 10, Sondrio.

Programma
Saluti: ing. Enrico Moratti, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Sondrio
Presentazione dell'incontro: ing. Marco Scaramellini, Coordinatore della Commissione Aggiornamento dell’Ordine degli Ingegneri di Sondrio
Relazioni:Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio [avv. Ileana Pisani], Profili penalistici della tutela del paesaggio, con particolare riguardo alle responsabilità di amministratori e professionisti [avv. Maurizio Carrara]
Modera l'avv. Lorenzo Spallino

Iscrizioni
La partecipazione all'incontro è gratuita. È necessario iscriversi via email all'indirizzo news@studiospallino.it o all'indirizzo marco.scaramellini@fastwebnet.it, indicando:
  • numero e nominativo dei partecipanti;
  • ente o studio professionale di riferimento.
Link permanente
23 febbrario 2010: il nuovo procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

D.L. 112/2008: dichiarato incostituzionale il secondo comma dell'articolo 58.

All'indomani dell'emanazione del decreto-legge 112/08 (convertito dalla legge n° 133, 6 agosto 2008), avevamo affacciato la possibile illegittimità costituzionale del comma secondo, dove l'inserimento degli immobili nel Piano delle Alienazioni non solo "ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica", ma soprattutto costituisce variante allo strumento urbanistico generale che "non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni" (In questo sito: D.L. 112/2008: possibili profili di illegittimità costituzionale dell'articolo 58, secondo comma).

Piano Casa Lombardia: primi ricorsi.

Da http://www.sateliosnews.it/

Aler ricorre in Tribunale. Il Comune ci danneggia
Giovedì 07 Gennaio 2010 10:16

Varese, la riduzione delle aree verdi utilizzabili per edilizia popolare scatena la guerra dentro il PdL.

VARESE - Centotrentacinquemila metri cubi di cemento, vetri e tetti. E’ la cubatura che Aler – l’azienda di edilizia popolare – poteva realizzare in base alla normativa regionale se il Comune di Varese non avesse ristretto, con propria delibera, la percentuale di spazio verde disponibile per nuove costruzioni.

Una decisione – quella comunale – che ha scatenato le ire della stessa Aler che ha fatto ricorso al Tar, il Tribunale amministrativo regionale, per ottenerne l’annullamento. La goccia che ha fatto traboccare il vaso. E che ha messo in evidenza come i rapporti fra palazzo Estense e Azienda siano ormai ai ferri corti.

Tutto nasce da una decisione dell’amministrazione comunale varesina che riduce dal 40% al 5% la percentuale di terreno verde disponibile per l’edilizia abitativa.

Il 40 per cento, nell’ambito del piano casa, l’aveva fissato la Regione. Varese, ritenendo troppo alto il valore, tanto da mettere a rischio le ultime aree verdi del territorio comunale, aveva fissato un limite ben più restrittivo.

Paolo Galli, area PdL e presidente di Aler, non ha perso tempo, inoltrando ricorso al Tar. E così la ruggine che già covava è diventata scontro aperto.

A sostenere a spada tratta la scelta della Giunta è Fabio Binelli, ex segretario cittadino leghista e assessore all’urbanistica. Scelta ragionevole, secondo Binelli, perché in altro caso, le ultime porzioni di verde varesino sarebbero finite in pasto alle operazioni immobiliari. Ipotesi che fa inorridire la Lega. Ma che crea anche un caso politico.

Un caso, perché Galli è considerato uomo del Popolo della Libertà. E non solo. Caso politico lo diventa dal momento in cui il presidente dell’Azienda decide – pare senza ascoltare neppure il Consiglio di amministrazione – di proporre ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia contestando la legittimità del ricorso del Comune. A sostenere la motivazione del ricorso, la considerazione che la decisione del Comune finisce per provocare danni materiali enormi ad Aler stessa.

Nella battaglia, una volta tanto, Binelli non resta solo. Si schiera con l’assessore il sindaco, Fontana, ma contro Paolo Galli, si schiera anche il vertice del Popolo della Libertà. Perché – spiegano dal centrodestra – i vincoli decisi dalla Giunta sono stati approvati anche in Consiglio con un voto pressoché unanime.

Sarà. Ma intanto Paolo Galli il ricorso l’ha presentato. Perché – sostiene in buona sostanza il presidente Aler varesino – la decisione della Giunta e il voto del Consiglio rappresentano un danno economico per l’Ente.

Chi ha ragione? Ai posteri, anzi, al Tar, la (ardua) sentenza. Intanto dall’assessore all’Urbanistica arriva una richiesta precisa. “Galli si dimetta”.
Marcello Signorelli
Link all'articolo.
Copyright © www.studiospallino.it