Ristrutturazione edilizia: la Regione Lombardia alla prova di forza con il TAR.

Aveva fatto scalpore la sentenza 16 gennaio 2009, n. 153 con cui la sezione II del TAR Milano aveva affermato in Regione Lombardia non c'é spazio per una nozione di ristrutturazione diversa da quella dell'articolo 3 del T.U. dell'Edilizia: la ricostruzione previa demolizione, per essere qualificata "ristrutturazione", deve rispettare, oltre che la volumetria, anche la "sagoma esistente" (in termini: TAR Lombardia, Milano, sez. II, 2 dicembre 2009, n. 5268, T.A.R. Brescia, 13 maggio 2008, n. 504).


Nonostante l'articolo 27 della l.r. 12/2005, comma I, lettera d), non menzioni il rispetto della sagoma tra i requisiti imposti agli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione totale o parziale, il TAR aveva affermato che anche escludendo il superato criterio della fedele ricostruzione, esigenze di interpretazione logico-sistematica della nuova normativa inducono a ritenere che la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, debba conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio debba riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi, pena una lettura incostituzionale della norma regionale.

La risposta della Regione Lombardia non si é fatta attendere.

L'articolo 22 del collegato ordinamentale alla finanziaria regionale 2010 (Legge regionale 5 febbraio 2010 - n. 7) contiene infatti una norma di interpretazione autentica dell’articolo 27, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, che così recita:
1. Nella disposizione di cui all’articolo 27, comma 1, lett. d), ultimo periodo, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) la ricostruzione dell’edificio é da intendersi senza vincolo di sagoma.
Impossibile non leggere le analogie con quanto avvenuto in tema di sottotetti ante l.r. 12/2005.

Anche in quel caso la Regione Lombardia ricorse allo strumento dell'interpretazione autentica per reagire all'orientamento assunto dal TAR Lombardia (legge regione Lombardia 18 del 23 novembre 2001, di interpretazione autentica e di integrazione della legge regione Lombardia 15 del 15 luglio 1996), e il TAR non esitò a rimettere il tutto alla Corte Costituzionale sottolineando, tra l'altro, che appariva
contrastata la funzione giurisdizionale, per il riconoscimento alle norme censurate di un’efficacia retroattiva che sembra ispirata dall’intento di neutralizzare l’orientamento restrittivo già assunto in materia dal giudice amministrativo (TAR Lombardia Milano, Sez. II, n. 24 dell’11 febbraio 2002).
Difficile non leggere nella fattispecie le basi per analoghe censure da parte del TAR Lombardia. Se allora la vicenda si concluse con l'ordinanza di rimessione n. 516 del 20 novembre - 4 dicembre 2002 sulla base del mutato quadro normativo di riferimento considerato dal giudice lombardo per effetto dell'entrata in vigore la legge 1° agosto 2002, n. 166, oggi, a meno di modifiche del quadro nazionale in materia edilizia, é ragionevole immaginare che il TAR riproporrà, al di là delle censure derivanti dal rapporto con la norma nazionale, il medesimo rilievo di allora. Ossia il contrasto tra funzione legislativa e funzione giurisdizionale.

Materiali: collegato ordinamentale 2010 Regione Lombardia (su Bosetti & Gatti)
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