Sondrio, 20 marzo 2013: Profili urbanistici e tributari della mancata approvazione dei PGT al 31 dicembre 2012

L'incontro vuole essere l'occasione per fare il punto sulle conseguenze, sia in termini urbanistici che fiscali oltre che tributari, delle modifiche alle legge n. 12/2005 da parte del Collegato 2013, per i Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 non hanno approvato i Piani di Governo del Territorio.

L'appuntamento è per Mercoledì 20 marzo 2013 - con inizio alle ore 15,00 e termine alle 17:30 -  presso la  l’Unione Artigiani di Sondrio, Largo dell'Artigianato 1, Sondrio.

Introduzione 

  • Ing. Marco Scaramellini - ScaramelliniMarcoEngineering, Sondrio  
Relatori

  • Coordinamento e profili fiscali: dr. Francesco Grimaldi - Presidente  dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Sondrio, Studio Grimaldi, Sondrio
  • Profili urbanistici: Avv. prof. Lorenzo Spallino - Professore a contratto di diritto urbanistico presso l'Università dell'Insubria di Como - Studio legale Spallino, Como
  • Profili tributari: Avv. prof. Gaetano Ragucci - Professore associato di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Milano - Studio Legale Ragucci, Erba

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Distanze tra edifici: la Corte Costituzionale ribadisce l'inderogabilità dell'art. 9 D.M. 1444/1968

La Corte Costituzionale ribadisce, ove fosse necessario, che le disposizioni del D.M. 1444/1968 in materia di distanze contengono limiti precettivi e inderogabili per i legislatori regionali, che pertanto non posso fissare distanze diverse nel senso di meno restrittive.

Con legge 4 settembre 1979, n. 31 (B.u.r. 8 settembre 1979, n. 49) la Regione Marche introdusse, "per gli edifici aventi impianto edilizio preesistente, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali comunali approvati", la possibilità di consentire "ampliamenti alle case a un piano fuori terra e alle costruzioni che, avuto riguardo alla struttura edilizia esistente e agli edificicircostanti, presentano evidenti caratteristiche di non completezza" (art. 1, comma 1).

Gli ampliamenti erano consentiti "anche in deroga alle distanze e/o al volume stabiliti per le suddette zone territoriali omogenee dal DM 2-4-1968, n. 1444, ferma restando la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio " (art. 1, comma 2).

La Corte di cassazione, sezione seconda civile - investita della domanda di accertamento della violazione delle distanze legali, rigettata in sede di primo e secondo grado, con la quale i ricorrenti presso la Corte di cassazione avevano chiesto la condanna della controparte ad arretrare e dunque a demolire l’ampliamento di un edificio realizzato da quest’ultima - con ordinanza depositata il 29 dicembre 2011 e iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2012 della Corte Costituzionale, ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale del secondo comma della disposizione, con riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, ritenendo 
che tale normativa sia in contrasto con l’art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), che fissa una distanza minima tra gli edifici, commisurandola alla dimensione delle strade e consentendo tuttavia l’edificazione a distanze inferiori «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».
In linea di principio - afferma il Giudice delle Leggi - la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell’ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio.

Se da un lato non può quindi essere del tutto esclusa una competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall’altro essa, interferendo con l’ordinamento civile, questa "è rigorosamente circoscritta dal suo scopo – il governo del territorio – che ne detta anche le modalità di esercizio", così che
la legislazione regionale che interviene in tale ambito è legittima solo in quanto persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, rimettendo l’operatività dei suoi precetti a «strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio» (sentenza n. 232 del 2005).
mentre
Le norme regionali che, disciplinando le distanze tra edifici, esulino da tali finalità, ricadono illegittimamente nella materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Il punto di equilibrio tra le due competenze è fissato nell’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 ("Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche", che la Corte ha più volte ritenuto dotato di «efficacia precettiva e inderogabile, secondo un principio giurisprudenziale consolidato» (sentenza n. 114 del 2012; ordinanza n. 173 del 2011; sentenza n. 232 del 2005).

Quest’ultima disposizione consente che siano fissate distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, solo «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».

Le deroghe all’ordinamento civile delle distanze tra edifici sono, dunque, consentite nei limiti ora indicati, se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.

Va da sè, in conclusione, che la norma della Regione Marche infrange i principi sopra ricordati, in quanto 

  1. consente espressamente ai Comuni di derogare alle distanze minime fissate nel d.m. n. 1444 del 1968, senza rispettare le condizioni stabilite dall’art. 9, ultimo comma, del medesimo decreto ministeriale, che, come si è detto, esige che le deroghe siano inserite in appositi strumenti urbanistici, a garanzia dell’interesse pubblico relativo al governo del territorio;
  2. autorizza i Comuni ad «individuare gli edifici» dispensati dal rispetto delle distanze minime.
La deroga non risulta, dunque, ancorata all’esigenza di realizzare la conformazione omogenea dell’assetto urbanistico di una determinata zona, ma può riguardare singole costruzioni, anche individualmente considerate.

Da ciò, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale Marche n. 31 del 1979 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto eccede la competenza regionale concorrente del «governo del territorio», violando il limite dell’«ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato.


La sentenza 23 gennaio 2013, n. 6, della Corte Costituzionale è disponibile sul sito della Corte a questo indirizzo.
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