Acque pubbliche: la presunzione di demanialità si estende all'intero corso

Con sentenza 57/2013 depositata l'8 aprile 2013, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha definitivamente ribadito, confermando la decisione n. 1390/2010 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Milano, che la mera attitudine di un valletto a ricevere, anche in misura significativa, acque pubbliche ne determina ex lege la demanialità per l'intero suo corso. 


Nella fattispecie, i ricorrenti - invocando la riforma della sentenza di primo grado - avevano chiesto che venisse accertata l'assenza di demanialità di un tratto di un valletto, non inserito nell'elenco delle acque pubbliche, senza tuttavia provare la destinazione dello stesso a mero convogliamento delle acque nelle fognature.

E' la mera attitudine del corso d'acqua ad usi di pubblico generale interesse (art. 1 R.D. n. 1755/1933) - intesa come l'"idoneità alla soddisfazione di un interesse pubblico, come la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, ovvero riconducibile ad attività ed opera dell'uomo, quali la produzione, l'irrigazione, l'energia, la bonifica, la pesca, desumibile dalla portata delle acque, dall'ampiezza del bacino imbrifero o del sistema idrografico al quale appartengono" -, a determinarne ex lege la demanialità.

Circostanze acclarate nella fattispecie, in ragione dell'ampiezza del bacino e delle opere realizzate a monte del tratto in contestazione, ed irrilevante la mancata inclusione negli elenchi pubblici ex R.D. 523/1904.

Né, d'altra parte, sottolinea il TSAP, si potrebbe giungere alla paradossale conclusione di ritenere sottratto al regime di demanialità esclusivamente un tratto del valletto, dovendosi considerare lo stesso "nella sua interezza".

La sentenza 8.4.2013 n. 57 del TSAP è disponibile a questo indirizzo.
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