Edifici crollati: la ricostruzione può avvenire a distanza di anni e nel solo rispetto della volumetria

A seguito delle modifiche apportate al Testo Unico dell'Edilizia nel 2013, la ricostruzione di un edificio crollato si qualifica come ristrutturazione edilizia e, qualora non vi sia vincolo, può avvenire avendo come unico parametro quello della volumetria preesistente.


In fattispecie riguardante la ricostruzione di un edificio crollato a seguito di una esplosione di gas, il TAR Piemonte interviene evidenziando come la vigente definizione normativa della ristrutturazione edilizia
esclude, diversamente dal passato, sia il requisito temporale della contestualità fra demolizione e ricostruzione, sia la condizione del rispetto della preesistente sagoma (con l’eccezione degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004), subordinando il ripristino al solo limite della volumetria preesistente.
L’art. 3, primo comma – lett. d) del Testo Unico (come modificato dapprima dall’art. 1 del d.lgs. n. 301 del 2002 e poi dall’art. 30 del d.l. n. 69 del 2013) ricomprende infatti nella ristrutturazione anche il “ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati e demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.

La decisione consolida l'orientamento dei giudici amministrativi, i quali hanno avuto modo di chiarire che la cancellazione del riferimento all’identità di sagoma induce ad escludere anche l’esigenza che sia conservata un’identica area di sedime.

Ne consegue che la modesta traslazione della costruzione sul lotto di pertinenza non comporta necessariamente la qualificazione dell’intervento come “nuova costruzione” (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, 9 luglio 2015 n. 294), così come, avendo il legislatore eliminato il riferimento al rispetto della sagoma per gli immobili non vincolati, la ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione ben può contemplare lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originariamente occupato.

Nè rileva in senso negativo l’intervallo di tempo intercorso tra il crollo accidentale dell’edificio e l’avvio della ricostruzione.

Alla luce della richiamata definizione di ristrutturazione edilizia, l’elemento temporale assume infatti importanza soltanto laddove il proprietario non possa fornire la prova documentale certa della consistenza dell’immobile crollato e dello stato di fatto antecedente.

La sentenza del TAR Piemonte, sezione II, n. 1410 del 15 novembre 2016 è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Sentenza segnalata dalla Camera Amministrativa dell'Insubria.
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