E precisamente:
- dell’art. 70, commi 2-bis, limitatamente alle parole «che presentano i seguenti requisiti:» e alle lettere a) e b), e 2-quater, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), introdotti dall’art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi»;
- dell’art. 72, commi 4 e 7, lettera e), della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotti dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015;
Di seguito l'abstract dell'articolo:
Il principio di laicità implica non un atteggiamento di indifferenza di fronte all’esperienza religiosa, bensì l’impegno a salvaguardare la libertà di religione, in una situazione di pluralismo confessionale e culturale. La scelta della Regione Lombardia di intervenire sulla propria legislazione urbanistica differenziando i regimi previsti per la Chiesa cattolica e le confessioni religiose con intesa, da una parte, e le confessioni religiose senza intesa, dall’altra, è stata ritenuta dal giudice delle leggi non conforme alle previsioni costituzionali in materia di libertà religiosa. A seguito della sentenza n. 63 del 2016 l’impianto normativo lombardo per la realizzazione di edifici di culto resta tuttavia in vigore, sia pure da declinarsi nella sua attuazione pratica alla luce delle indicazioni fornite dalla stessa Corte, là dove questa ha inteso fornirne una lettura costituzionalmente orientata.Indice:
- L’evoluzione della normativa lombarda in materia di edifici di culto
- La sent. n. 63/2016 della Corte costituzionale
- Il quadro pianificatorio lombardo successivo all’intervento del giudice delle leggi
- Leva urbanistica e attribuzioni costituzionali