Recinzione del fondo: è possibile vietarne la costruzione solo in presenza di preminenti interessi pubblici

Con sentenza 12 luglio 2019 n. 175, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme che vietano ogni forma di recinzione del fondo in zone agricole, poiché in contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (ex art. 117, co. 2 lett. l), Cost.).

Con ordinanza dell’8 ottobre 2018, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 2019, il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, sezione prima, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui vieta, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni.
Nelle  zone agricole è esclusa ogni forma di recinzione  dei terreni o interruzione di strade di uso pubblico se non espressamente previste dalla legislazione  di settore o per motivi di sicurezza, nonché a  protezione di attrezzature o impianti per animali.
La rimessione ha origine dalla richiesta di annullamento dell’ordinanza del Comune di Orvieto, che ha disposto la demolizione di una recinzione elettrificata realizzata a difesa dalla fauna selvatica in violazione dell’art. 89, comma 2, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, normativa che il giudice a quo assume
non consenta la realizzazione di recinzioni come quella installata dalla società ricorrente, che non si configura come opera temporanea, si estende per circa tre chilometri ed è formata in modo tale da permettere «il normale passaggio di animali di piccole e medie dimensioni, fatta eccezione per gli ungulati»
nonostante tale attività
sia riconducibile alle manifestazioni del diritto di proprietà.
La giurisprudenza amministrativa, già da molto tempo, ritiene pacifico che limitare la facoltà di apporre una recinzione al proprio fondo può avvenire per tramite delle norme urbanistiche soltanto in funzione di prioritari interessi pubblici (TAR Lombardia, sede di Brescia, I., 4 marzo 2015 n. 362; TAR Piemonte, II, 10 maggio 2012, n. 532).

La facoltà di chiudere il proprio fondo rientra nella manifestazione del diritto di proprietà ed è strumentale all’esercizio dello ius excludendi alios, il quale permette di conferire l’assetto più opportuno alle singole proprietà, pur sempre tenendo in considerazione le caratteristiche del manufatto e il suo impatto sul territorio (Cons. Stato, III, 4 luglio 2014, n. 3408; Cons. Stato, VI, 12 giugno 2019, n. 3932).

Partendo da questa consolidata giurisprudenza amministrativa, la Corte costituzionale giunge ad affermare che si possano sì vietare, in via generale, la costruzione di recinzioni del fondo in zone agricole, ma esclusivamente in presenza di superiori interessi pubblici.

Nello specifico, afferma la Corte:
nel vietare le recinzioni dei terreni agricoli che non siano espressamente previste dalla legislazione di settore o giustificate da motivi di sicurezza, il legislatore umbro ha travalicato i limiti della competenza concorrente in materia di governo del territorio, che riconosce la potestà regionale di dettare prescrizioni di dettaglio sugli interessi legati all’uso del territorio, in conformità con i principi fondamentali enunciati dalla legislazione statale
escludendo in via generale una facoltà che il codice civile considera, per contro, parte integrante del diritto di proprietà.

Da qui la violazione della competenza esclusiva statale sancita dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

La sentenza 12 luglio 2019 n. 175 della Corte costituzionale è disponibile a questo indirizzo.

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