Nella fattispecie i ricorrenti contestano la legittimità del titolo edilizio in quanto l’altezza dell’edificio non sarebbe di 12 metri - come previsto dalle norme locali -, bensì maggiore, in quanto il locale sottotetto sarebbe in realtà abitabile nella misura in cui non rispettoso della disposizione contenuta nelle N.T.A. in forza del quale i soppalchi e i sottotetti non sono computati ai fini della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), se hanno un’altezza interna netta media inferiore a metri 2,10.
Evidenzia il il T.A.R., rigettando il ricorso, come nel caso di specie la contestazione secondo cui vi sarebbe una violazione delle NTA a fronte di un aumento di un solo centimetro rispetto al limite massimo (2,10 anziché 2,09 metri) e per un solo locale, sia:
- irrilevante nella misura in cui talmente minimale, in quanto riferita non a tutto il sottotetto ma solo ad uno dei locali, così da non poter portare all’annullamento dell’intero titolo edilizio;
- in ogni caso infondata, perché l’altezza massima inferiore a 2,10 metri deve essere calcolata tenendo conto della media di tutti i locali costituenti il sottotetto e non di un solo locale e per tale profilo, il limite previsto dall’art. 4 delle NTA è rispettato.