La fattispecie trae origine dal ricorso promosso da gestori di imprese di trasporto nei confronti di una ASL piemontese e della Regione Piemonte.
Nel ricorso veniva contestato l'affidamento, diretto e senza procedura di gara, del servizio di trasporto di pazienti dializzati verso determinate unità sanitarie, a associazioni di volontariato.
La quinta sezione della Corte di giustizia ha affermato che, ferma la direttiva appalti pubblici 2004/18/CE, recentemente abrogata dalla direttiva 2014/24/UE, una normativa nazionale che preveda l'affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario ad associazioni di volontariato o ad istituzioni a carattere associativo è compatibile con il diritto dell'Unione:
- se giustificato sulla base dei principi di universalità e di solidarietà nonché su ragioni di efficienza economica e di adeguatezza,
- purché il servizio sia svolto da organismi costituiti essenzialmente al fine di soddisfare interessi generali in condizioni di equilibrio economico sul piano di bilancio.
Va da sè, afferma la Corte, che grava sulle pubbliche amministrazioni l'obbligo di verificare che le associazioni di volontariato non perseguano, neppure indirettamente, alcun scopo di lucro, potendo le stesse pretendere il rimborso soltanto delle spese sostenute per il servizio, mentre l'eventuale attività commerciale svolta deve essere marginale rispetto all'insieme delle loro attività.
Infine. Nessuna previa comparazione delle proposte provenienti da diverse associazioni è attualmente imposta dal diritto dell'Unione.
La sentenza 28 gennaio 2016, n. C-50/14, della Corte di Giustizia Europea, sezione V, è disponibile a questo indirizzo.