Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18: cosa cambia per le pratiche affidate allo studio

Con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, sono state dettate disposizioni finalizzate al potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come certamente saprete, il decreto contiene numerose norme dettate dall'emergenza di questi giorni: trovate il testo a questo indirizzo.

Le righe che seguono vogliono essere di aiuto per capire se e  in che misura alcune di queste possono interessare le pratiche affidate allo studio, siano esse giudiziali o stragiudiziali.

Pratiche stragiudiziali


Parliamo delle pratiche che vedono coinvolte pubbliche amministrazioni.

In questo caso, il decreto si occupa all'art. 103 dei procedimenti amministrativi, per i quali dispone la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.

A  questo proposito abbiamo pubblicato un articolo in #PA: lo trovate a questo indirizzo.

Pratiche giudiziali


Il decreto contiene diverse disposizioni, alcune dedicate alla giustizia civile, penale e tributaria (art. 83), altre alla giustizia amministrativa (art. 84).

Per la giustizia civile basti sapere che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti pendenti sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 e che è sospeso il decorso  dei termini per il compimento di qualsiasi atto.

Per la giustizia amministrativa le cose, anche se un po' più complesse, possono così riassumersi: dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, mentre ai Presidenti dei TAR è affidato il compito di adottare le opportune misure organizzative a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020.

Il Presidente del TAR Lombardia ha provveduto il 19 marzo con il decreto n. 6/2020 (link).

Su #PA abbiamo pubblicato un'infografica a questo proposito: la trovate a questo indirizzo.

Verifica delle pratiche


Non sta certo a voi preoccuparvi di verificare l'impatto di queste norme sulle pratiche affidate allo studio: ovviamente abbiamo calendarizzato la verifica delle varie scadenze in relazione ai disposti del decreto.

Qualora, in relazione alla singola pratica, vi fossero delle disposizioni del decreto legge n. 18/2020 applicabili, sarà nostra cura segnalarvelo.

Se aveste dei dubbi o delle riflessioni da sottoporci, non esitate a contattarci agli indirizzi contenuti nella pagina http://www.studiospallino.it/recapiti.htm.

Decreto del Presidente del TAR Lombardia n. 6/2020 ai sensi del d.l. 18/2020: infografica

L'art. 84, c. 3, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ha assegnato ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate il compito di adottare, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza
le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.
In data 19 marzo 2020 il Presidente del TAR Lombardia ha emanato il decreto n. 6, dalla cui emanazione cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nel precedente decreto presidenziale n. 5 del 9 marzo 2020.

Il decreto - disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo [pdf] -si compone di 10 articoli, i cui primi 5 hanno diretta attinenza con lo svolgimento dell'attività giurisdizionale del TAR Lombardia.

Il testo è stato sintetizzato in una tabella cronologica, disponibile su #PA a questo indirizzo.

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: disposizioni relative ai procedimenti e agli atti amministrativi

E' stato pubblicato sulla edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"

L'art. 103 del d.l. interviene in materia di procedimenti amministrativi e di effetti degli atti amministrativi in scadenza, disponendo:

  1. che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (c. 1);. 
  2. che sono  prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento (c. 1);
  3. che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (c. 2).

La norma è di particolare importanza in quanto le disposizioni sin qui adottate si rivolgevano unicamente ai termini dei procedimenti giurisdizionali (oggi trattati agli articoli 83, 84 e 85, in sostituzione delle disposizioni contenute nel d.l. 8 marzo 2020, n. 11) e non a quelli dei procedimenti amministrativi, spesso scaturenti in provvedimenti impugnati in sede giurisdizionale.

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale a questo indirizzo.

PGT: effetti della mancata adozione entro il 31.12.2013 o della approvazione dopo il 30.06.2014

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 12 marzo 2020 n. 477

La legge urbanistica della Regione Lombardia impone il passaggio dai Piani Regolatori Urbanistici Generali (PRUG) ai Piani di Governo del Territorio (PGT): con sentenza n. 477 del 2020 il T.A.R. Lombardia chiarisce le conseguenze della violazione dei termini a tal fine contenuti nella l.r. n. 12/2005, specificando che non è illegittimo l’atto adottato successivamente al 31.12.2013 o approvato dopo il 30.06.2014.

Su #PA il commento di Lorenzo Spallino

Link permanente: https://www.dirittopa.it/it/interventi/urbanistica/pgt-effetti-della-mancata-adozione-entro-il-31-12-2013/

COVID-19: questioni interpretative del DPCM 8.3.2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia e in altre province del Nord Italia

Data l'importanza dell'argomento abbiamo deciso di pubblicare questo articolo, in versione aggiornata, su #PA all'indirizzo https://www.dirittopa.it/it/interventi/pa/covid-19-questioni-interpretative-del-dpcm-8-3-2020-recante-misure-urgenti-di-contenimento-del-contagio/
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AGGIORNAMENTI

L'8 marzo 2020 il Ministero dell'Interno ha emanato una direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato” (link).

La direttiva conferma che gli spostamenti all'interno e all'esterno dei territori individuati "potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute" ma introduce la possibilità della autodichiarazione, "che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia".

La direttiva è disponibile nel testo integrale a questo indirizzo.

Il modulo è disponibile a questo indirizzo

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Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emesso oggi 8 marzo un DPCM recante misure urgenti di contenimento del contagio da COVID 19 nella Regione Lombardia e in altre province del Nord Italia nonché per il contenimento del contagio nel territorio nazionale.

Il testo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In queste ore si susseguono richieste al Governo di spiegazioni sulla portata effettiva della disposizione. Il punto su cui vertono la quasi totalità delle istanze riguarda l'art. 1, comma 1, lettera a, a norma del quale:
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei territori medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
Cosa dispone esattamente la norma? A chi è rivolta? I frontalieri possono recarsi al lavoro? Cosa sono le comprovate esigenze lavorative? Il transito lungo le autostrade per chi proviene da fuori è consentito? Le merci possono essere trasportate? Sono solo alcune delle domande che ricorrono sui social.

E' possibile dare una risposta? Sì, è possibile, ma la premessa, forse non banale, è che in uno stato di diritto non sono le conferenze stampa e neppure le circolari che arriveranno a brevissimo che forniscono l'interpretazione della legge, ma l'art. 12 delle preleggi a norma del quale
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. 
Il che a dire che tenendo davanti a sé una norma di diritto ed al contempo un ottimo vocabolario ed una seria grammatica chiunque dovrebbe essere in grado di comprendere la volontà e l'intenzione del legislatore (voce "Interpretazione giuridica", Wikipedia).

Se così non è, abbiamo un problema, che non sta tanto nella interpretazione della norma ma nella sua applicazione, poiché una norma mal scritta ne sconta il difetto sino a rendere inattuabile il migliore degli intenti perseguiti.

L'ambito spaziale di applicazione della norma

In primo luogo, l'espressione "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo" pare evidente che non consenta la migrazione tra gli stessi, vuoi per il dato testuale ("in entrata e in uscita dai territori") vuoi perché alcuni di questi non neppure sono confinanti tra loro vuoi perché se si consentisse la circolazione tra tutti i territori le finalità della disposizione sarebbero vanificate. La circostanza che nell'espressione "territori" ci siano sia regioni (la Lombardia) che province (Modena, Parma, Piacenza ecc.), è ininfluente, data la (ragionevolmente voluta) atecnicità dell'espressione.

I destinatari della norma

La norma non individua un destinatario specifico né esprime un divieto, limitandosi a prescrivere di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche". Non è dato sapere se la disposizione è indirizzata agli organi dello Stato ai quali è affidato il compito di impedire questi spostamenti piuttosto che ai cittadini direttamente. Sta di fatto che per la generalità della disposizione "persone fisiche" (non chiediamoci perchè il legislatore ha voluto precisare che si tratta delle persone fisiche, come a differenziarle dalle persone giuridiche), è solare che essa si applica a chiunque, cittadino o meno dello Stato italiano, indipendentemente dalla sua residenza nei territori indicati piuttosto che in altri.

La portata del ^divieto^ di circolazione

Utilizziamo il termine ^divieto^ nonostante questa espressione non compaia nella disposizione, che ricorre a una terminologia prescrittiva quantomeno curiosa
[...] sono adottate le seguenti misure: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei territori medesimi [...] 
Al di là dell'espressione utilizzata, della quale è forte il sospetto che costituisca il frutto del desiderio di evitare l'espressione "è fatto divieto", sta di fatto che se questa deve essere interpretata come un divieto allora esso non può che essere inteso, in ragione del dato letterale, nel senso che le uniche ipotesi in cui esso non si applica sono quelle previste dalla lettera a) ("spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute").

Al di fuori di queste fattispecie non è consentito alcuno spostamento, neppure all'interno dei rispettivi territori e per nessuna ragione.

C'è da chiedersi che senso abbia l'avere successivamente previsto la chiusura serale dei ristoranti, che quindi possono rimanere aperti a pranzo. Il motivo di due disposizioni così contraddittorie sta nel fatto che, come confermato nelle interviste ai rappresentanti di Regione Lombardia, questi avevano richiesto la chiusura totale di ristoranti e negozi. 

Le comprovate esigenze lavorative

Dispone la norma che la prescrizione relativa agli spostamenti in entrata e in uscita dai territori in questione nonché al loro interno possa essere derogata in presenza di
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative [...]
La disposizione non utilizza l'espressione "documentati", bensì "comprovati". La circostanza suggerisce che il mero evento dell'esigenza lavorativa non sia semplicemente documentato (es. il tesserino del dipendente) ma comprovato, ossia che ci sia una attività, presumibilmente di un terzo, che valuta la circostanza.

A ciò si aggiunga che non è chiaro cosa debba essere comprovato: il fatto in sé della necessità dello spostamento per effettuare la prestazione lavorativa o piuttosto il dover effettuare una prestazione lavorativa non svolgibile da remoto?

Va da sé che la norma non prevede l'autocertificazione.

Le eccezioni al divieto di spostamento

La previsione finalizzata ad "evitare ogni spostamento delle persone fisiche" in entrata e in uscita nonché all'interno dei territori descritti ha un'eccezione, costituita dalla necessità di spostamento per "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

L'eccezione riguarda sia gli spostamenti interni che quelli all'esterno: tra questa e la previsione da cui si discosta è infatti presente un periodo chiuso da virgole ("evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolononché all'interno dei territori medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati [...]").

L'eccezione "salvo che per gli spostamenti motivati" si riferisce a tutto il periodo che lo precede, e quindi a qualsiasi spostamento, non solo a quelli all'interno dei territori elencati, senza limitazioni numeriche o temporali.

Abolire ovvero

Dispone la norma che il divieto (?) di spostamento possa essere derogato in presenza di "spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

Il motivo per cui il legislatore non riesca a non utilizzare "ovvero" è incomprensibile.

Come è stato da tempo sottolineato (G. Acerboni, Abolire ovvero, 2008):
'ovvero' ha infatti il curioso e raro destino di avere due significati opposti. Quando questa congiunzione viene utilizzata in una legge significa 'oppure' (significato disgiuntivo) e quando viene utilizzata comunemente o nei titoli di alcune opere letterarie e drammaturgiche (Frankenstein, ovvero Il moderno Prometeo) significa 'cioè' (significato esplicativo, dichiarativo, correttivo).
L'espressione "ovvero spostamenti per motivi di salute" viene quindi letta dal cittadino come alternativa alle esigenze lavorative o alle più generali situazioni di necessità, mentre è stata scritta come esplicativa di non meglio definite "situazioni di necessità".

Il rientro presso il proprio domicilio

La norma si chiude con la previsione della possibilità di "rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Per la genericità dei destinatari, di cui si è detto sopra, e per il fatto che l'espressione derogatoria è posta alla fine del periodo che la precede, essa - in quanto canone derogatorio all'intera previsione precedente, chiusa dal più forte segno di punteggiatura - può essere letta in modo biunivoco: è consentito cioè il rientro all'interno dei territori vincolati, sia l'uscita verso quelli esterni, purché motivata dal raggiungimento del proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il caso dei frontalieri

Ogni giorno 70.000 italiani si recano in Ticino per lavoro.

Ad essi dovrebbe applicarsi la disposizione che mira a "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori" ma la circostanza che il territorio confinante non è territorio italiano - e come tale è escluso dalla portata del DPCM - dovrebbe escluderli, fermo restando il diritto di "rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" al termine della giornata lavorativa.

Il caso degli stranieri non residenti

La norma si rivolge indifferentemente alle persone fisiche. La nazionalità pare indifferente ai fini della sua applicazione: valgono per essi le medesime disposizioni per i cittadini italiani.

Piscine in aree vincolate ai fini paesistici: necessitano di autorizzazione paesistica e non sono sanabili

La realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata, integrando interventi di nuova costruzione, necessita del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell’autorizzazione paesaggistica. Poiché determina la creazione di nuova volumetria, essa non è suscettibile di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004.

In tal senso si è espresso T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 7 ottobre 2019, n. 11586, in una vicenda consistente nella realizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di un locale ad uso garage e deposito, di opere di arredo dell’area giardino esterna circostante l’abitazione del ricorrente, nonché nella realizzazione di una piscina interrata. 

L’interessato impugna il provvedimento sanzionatorio, proponendo allo stesso tempo domanda di sanatoria, che ottiene per il locale ad uso garage e deposito, ma non per la piscina, per la quale il TAR sottolinea l'indifferenza della circostanza dell'interramento, sia ai fini della presentazione della domanda che della sanatoria, non rilasciabile in quanto l’art. 167, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004 preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.

La decisione T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 7 ottobre 2019, n. 11586 è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Il commento alla decisione del TAR Lazio (Piscine in aree vincolate ai fini paesistici: necessitano di autorizzazione e non sono sanabili, L. Spallino) è disponibile sul sito della Rivista Giuridica dell'Ambiente (RGA Online) all'indirizzo http://rgaonline.it/article/piscine-in-aree-vincolate-ai-fini-paesistici-necessitano-di-autorizzazione-e-non-sono-sanabili/.
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