Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: disposizioni relative ai procedimenti e agli atti amministrativi

E' stato pubblicato sulla edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"

L'art. 103 del d.l. interviene in materia di procedimenti amministrativi e di effetti degli atti amministrativi in scadenza, disponendo:

  1. che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (c. 1);. 
  2. che sono  prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento (c. 1);
  3. che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (c. 2).

La norma è di particolare importanza in quanto le disposizioni sin qui adottate si rivolgevano unicamente ai termini dei procedimenti giurisdizionali (oggi trattati agli articoli 83, 84 e 85, in sostituzione delle disposizioni contenute nel d.l. 8 marzo 2020, n. 11) e non a quelli dei procedimenti amministrativi, spesso scaturenti in provvedimenti impugnati in sede giurisdizionale.

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale a questo indirizzo.
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