Esprimendosi in una fattispecie relativa a contestazioni tra privati in un Piano attuativo (incremento di altezza per effetto di recuperi di sottotetti) scaduto, il Consiglio di Stato precisa che - fermo restando il potere dell’Amministrazione di disporre diversamente nel PGT su aspetti edilizio-urbanistico - poichè la convenzione di lottizzazione è (anche) espressione dell’esercizio di autonomia contrattuale dei privati, questa è vincolante per le parti anche dopo la scadenza della stessa in quanto:
- si tratta di auto-limitazioni all’attività costruttiva, rispondenti a interessi privati sui quali l’ordinamento può esercitare soltanto un giudizio di meritevolezza dell’interesse perseguito;
- non si tratta unicamente di limitazioni imposte dall’Amministrazione [ma] quel particolare assetto previsto dalla convenzione è il frutto anche di una ponderazione di diritti e facoltà dei privati.
Il Consiglio di Stato chiarisce poi che le contestazioni in merito all'esecuzione del piano di lottizzazione che possono sorgere tra privati sono da far valere in sede civilistica e
non sono rimediabili mediante l’approvazione di uno strumento (pubblicistico) di governo del territorio, che ha per l’appunto una funzione di pianificazione e di programmazione, e non già di sistemazione giuridica (postuma) di difformità che sono il frutto di inadempienze non rispetto a previsioni pubblicistiche, ma rispetto a obblighi convenzionali, di auto-limitazione costruttiva.La sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2019, n. 1200, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.