Finanziaria 2008: nuove regole in materia di espropriazione per pubblica utilità

Dopo la sentenza n. 348/2007 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, legge n. 359 del 1992, e dell'articolo 37, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 in materia di indennità di esproprio delle aree edificabili, la Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244)provvede a riempire il vuoto legislativo in materia. L'articolo 2, comma 89, del testo approvato il 21 dicembre 2008, sancisce il principio secondo il quale
1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene.
Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento. Avremo certamente modo di discutere dell'espressione "interventi di riforma economico-sociale" vaga per la sua parte. Il legislatore è intervenuto anche sugli accordi di cessione, per l'ipotesi in cui non siano stati conclusi o lo siano stati "per fatto non imputabile all'espropriato" (altra espressione su cui si discuterà), ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva. In questi casi l'indennità è aumentata del 10 per cento.

Il testo completo delle disposizioni:
89. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento.
2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento»;
b) all'articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2»;
c) all'articolo 20, comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;
d) all'articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;
e) all'articolo 55, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene».
90. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, come sostituiti dal comma 89, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.
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