Il TAR Lombardia fissa il principio secondo il quale l'amministrazione può imporre, quale onere collaborativo, che l'istanza di accesso per l'estrazione di copia sia presentata tramite portale telematico anziché in forma libera, distinguendo la forma della domanda (mai imponibile) dal canale di trasmissione (onerabile), salvo che per i cittadini oggettivamente impossibilitati ad accedervi. La sola visione degli atti resta invece sempre gratuita e subordinata al solo pagamento dei diritti di visura e ricerca ai sensi dell'art. 25 della Legge. n. 241/1990.
Commento a TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 4 giugno 2026, n. 2864, di Lorenzo Spallino
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