Avv. Lorenzo Spallino |
In tal senso, infatti, deve essere letto l’art. 34, comma 3°, del D.Lgs. 104/2010 (“Codice del processo amministrativo” o c.p.a.), in forza del quale il giudice accerta l’illegittimità dell’atto impugnato se sussiste l’interesse ai fini risarcitori, quand’anche l’annullamento dell’atto stesso non è più di alcuna utilità per il ricorrente (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 11.12.2013, n. 2821, e la giurisprudenza ivi richiamata).
Nello specifico, il TAR ha - accertata sia l’illegittimità della reiterazione del vincolo espropriativo sia la colpa dell’Amministrazione resistente, "da intendersi quale negligente violazione della disciplina legislativa che presiede all’esercizio della potestà amministrativa" - ritenuto, quanto alla misura del danno, di dare applicazione all’art. 34, comma 4°, del c.p.a., dettando i criteri in base ai quali il Comune interessato dovrà:
La sentenza n. 420 del 23 gennaio 2014 la sezione II del TAR Lombardia è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
- proporre alla società ricorrente il pagamento di una somma entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla notificazione del testo integrale della presente sentenza (cfr. per una fattispecie in parte analoga, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18.7.2013, n. 1907 ed anche la sentenza della medesima Sezione IV, 31.7.2013, n. 2049);
- quantificare il pregiudizio economico subito dalla ricorrente sulla base dell’indennizzo che avrebbe dovuto prevedersi – ai sensi dell’art. 39 del DPR 327/2001 - dai provvedimenti qui impugnati che hanno imposto il vincolo; tale somma dovrà essere rivalutata secondo gli indici ISTAT previsti dall’art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, con aggiunta degli interessi legali secondo le modalità di calcolo previste dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 1712/1995 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 4376/2013).