Oneri di urbanizzazione: il TAR Calabria fa il punto in materia di termini di impugnazione

Avv. Lorenzo Spallino
Con sentenza n. 45 del 13 febbraio 2014, emessa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il T.A.R. per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, si pronuncia a proposito della impugnazione di provvedimenti, anche sanzionatori, in materia di oneri di urbanizzazione.

L'amministrazione comunale di Reggio Calabria intima il pagamento di oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e relative sanzioni, in riferimento ad una concessione edilizia rilasciata nel 2005, in ordine alla quale erano stati stipulati atti di fidejussione a garanzia delle opere che il privato si era impegnato a realizzare . L'atto viene impugnato per illegittimità della pretesa, variamente dedotta e il Comune eccepisce la tardività del ricorso in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.


Con riferimento ai termini prescrizionali in materia di impugnative e sanzioni, il T.A.R. puntualizza che:

  • la contestazione circa la determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione non necessita della previa impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione che ne intima il pagamento
  • le controversie in materia di determinazione e pagamento degli oneri concessori, investendo l'esistenza o l'entità di una obbligazione legale, "concernono diritti soggettivi e rientrano nella giurisdizione esclusiva del g.a.; pertanto, la relativa domanda non soggiace al regime della decadenza propria del processo di impugnazione", ma può essere proposta nel termine della ordinaria prescrizione decennale ed indipendentemente dall'impugnazione di atti
  • ai sensi dell'art. 28, l. 24 novembre 1981, n. 689, applicabile ex art. 12 della stessa legge a tutte le sanzioni amministrative di tipo affittivo, il termine di prescrizione della sanzione irrogata per ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione è di cinque anni, e decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione (v. giurisprudenza citata in sentenza). 

Nel merito vale certamente la pena sottolineare le argomentazioni con cui il T.A.R. qualifica il caso in cui la prestazione di dare relativa agli oneri sia convertita in una prestazione di fare. In tal caso, si afferma, si è in presenza di una “datio in solutum” ex art. 1197 cod.civ., sostitutiva dell’obbligazione in danaro collegata per legge alla realizzazione delle opere edilizie oggetto del permesso di costruire (nel caso di specie concretizzantesi nella partecipazione della ditta costruttrice alla realizzazione di un diverso fabbricato a destinazione scuola). Tale configurazione, tuttavia, consegue l’effetto solutorio dell’obbligazione solo al momento dell’effettiva esecuzione della prestazione alternativa e non produce effetti obbligatori, come invece avviene nella novazione, dove l’effetto estintivo della precedente obbligazione sorge per il fatto dell’accordo che costituisce a sua volta il titolo della nuova prestazione.

La sentenza n. 45 del 13 febbraio 2014 del T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
Copyright © www.studiospallino.it