Distanze tra edifici: qualcosa può cambiare.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019  la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

L’art. 5 della legge di conversione del dl n. 32/2019, prevede che l’articolo 2-bis del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) veda aggiunti i commi 1bis e 1ter dopo il comma 1.

Il nuovo articolo 2bis del TU dell'Edilizia (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) è quindi così riscritto:
1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.
L’art. 5 della legge di conversione del dl n. 32/2019, prevede altresì:
"che le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9", 
ossia alle zone C, per le quali è
"prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12".
Nella seduta del 17 giugno 2019 la Giunta regionale della Lombardia ha approvato una proposta di progetto di legge per la rigenerazione urbana e territoriale e il recupero del patrimonio edilizio.

La proposta, intitolata “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonche’ per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”, prevede all'art. 4, comma 1, lettera j), che all’articolo 103, comma 1 bis, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“e in ambiti oggetto di pianificazione unitaria con previsioni planivolumetriche comunque autorizzata.”,
al fine di prevedere  "l’estensione della possibilità di deroga alle distanze di cui al DM1444/68 a tutti gli ambiti oggetto di pianificazione unitaria con previsioni planivolumetriche (ad esempio i permessi di costruire convenzionati) e non solo ai piani attuativi" (cit. relazione).

Il che a significare che il nuovo testo dell'art. 103 (Disapplicazione di norme statali) della legge regionale n. 12/2005 potrebbe essere così riscritto:
1. [omissis]
1-bis. Ai fini dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, degli strumenti urbanistici vigenti, non si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), fatto salvo, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri, derogabile all’interno di piani attuativi e in ambiti oggetto di pianificazione unitaria con previsioni planivolumetriche comunque autorizzata.
1-ter. Ferme restando le distanze minime di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile, fuori dai centri storici e dai nuclei di antica formazione la distanza minima tra pareti finestrate, di cui al comma 1 bis, è derogabile per lo stretto necessario alla realizzazione di sistemi elevatori a pertinenza di fabbricati esistenti che non assolvano al requisito di accessibilità ai vari livelli di piano.
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