Condono ambientale: non può servire per ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria

Con sentenza 28 giugno 2016 n. 2843 la sesta sezione del Consiglio di Stato evidenzia che il parere di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza nell'ambito del c.d. condono ambientale rileva solo ai fini dell'estinzione del reato ambientale e non può essere invocato per il rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, con la conseguenza che resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative.


L'appellante, azienda agricola florovivaistica, ha realizzato opere oggettivamente difformi rispetto a quanto previsto dal permesso di costruire rilasciatole (rimessaggio caravan in luogo di serre per fiori), peraltro su un compendio sottoposto a vincolo paesaggistico.

Accertata l'illegittimità di quanto realizzato, il Comune emana ordinanza di demolizione, che viene prontamente impugnata dal privato innanzi al TAR Lombardia.

Pendente il giudizio, la ricorrente inoltra in Comune domanda per il rilascio di autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 159 d.lgs. 42/2004, che viene negato dall'amministrazione. Il relativo provvedimento viene impugnato con ricorso per motivi aggiunti. 

Nelle more del giudizio, interviene la l. 308/2004 che introduce il c.d. "condono ambientale", sicché l'azienda agricola attiva il procedimento per l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 1 co. 37 ss. della citata legge. 

All'interno di tale procedimento la Soprintendenza rilascia il prescritto parere (art. 1, co. 39), che conclude per la compatibilità dei lavori eseguiti con i valori paesistici dell'area assoggettata a tutela.

Il TAR Lombardia, disattendendo (a detta della ricorrente) il parere di compatibilità espresso dalla Soprintendenza, respinge il ricorso e i motivi aggiunti, confermando così l'ordinanza di demolizione gravata.

La questione, tra le altre, viene riproposta in sede di appello. 

La problematica cui i giudici di Palazzo Spada devono dare risposta è se il parere di compatibilità paesaggistica reso nell'ambito del condono ambientale produca effetti anche sul versante amministrativo e possa essere utilmente invocato per il rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

La risposta del Consiglio di Stato sul punto è negativa. 

"La domanda di compatibilità paesaggistica ex art. 1 commi 37 ss., l. 15 dicembre 2004 n. 308" - evidenziano i giudici di Palazzo Spada - "rileva ai soli fini del conseguimento di un condono penale, con effetti di estinzione del reato ambientale, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative; ciò si desume dalla lettera stessa della legge (cfr. art. 1, comma 37, cit.), la quale ha riguardo ai soli effetti penali, senza menzionare in alcun modo quelli amministrativi, sia dalla mancanza di norme di coordinamento con la disciplina in materia di condono edilizio, che è la risultante di un complesso bilanciamento di interessi, con plausibile limitazione dell'operatività del condono, nelle aree vincolate, alle sole opere conformi alle previsioni urbanistiche".

Il testo integrale della sentenza n. 2843/2016 del Consiglio di Stato, sezione sesta, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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