Appalti pubblici: profili applicativi del rito "superspeciale"

Con sentenza 25 novembre 2016, n. 4994, il Consiglio di Stato (sez. III) delinea i profili applicativi del nuovo rito c.d. "superspeciale" introdotto dall'art. 204 del D.lgs. 50/2016 (c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici), in particolare limitandone l'applicabilità alle gare bandite successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice.


L'art. 204 del D.lgs. 50/2016 (c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici), in attuazione dell'art. 1 co. 1 lett. bbb) della legge di delega 28 gennaio 2016 n. 11, ha introdotto, nell'ambito del rito abbreviato in materia di appalti, e precisamente ai commi 2-bis, 6-bis e 9 dell'art. 120 c.p.a., un nuovo rito (definito "superspeciale" dalla sentenza in commento) per l'impugnazione dei provvedimenti che determinano le esclusioni dalle procedure di affidamento e le ammissioni ad esse all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

La direttrice di fondo di tale nuovo rito è che il contenzioso relativo all'ammissione/esclusione dalla gara debba essere risolto immediatamente (con conseguente preclusione di contestare vizi attinenti l'ammissione/esclusione dei partecipanti nelle successive fasi di gara e nei successivi ricorsi avverso gli ulteriori provvedimenti della procedura) e in tempi rapidi, garantiti da una serrata sequenza di termini processuali particolarmente brevi.

Una delle peculiarità della nuova disciplina consiste nella previsione di un termine di impugnazione (di 30 giorni) che decorre dalla pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante (nella sezione "Amministrazione trasparente"), ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016.

Ulteriore particolarità è che l'appello della sentenza resa sul provvedimento di ammissione/esclusione deve essere proposto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza (o dalla notificazione, se anteriore) "e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione" (art. 120 co. 6-bis c.p.a.).

La sentenza del Consiglio di Stato in esame si pronuncia, per quanto d'interesse, sull'eccezione di tardività, sollevata ai sensi dell'art. 120 co. 6-bis c.p.a., di un ricorso in appello notificato oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione della sentenza di primo grado.

I giudici di Palazzo Spada colgono l'occasione per chiarire l'applicabilità del nuovo rito sia a livello temporale, sia a livello sistematico.

La sentenza rileva infatti che:

  • il termine "breve" per la proposizione dell'appello si riferisce esclusivamente alle sole impugnazioni di decisioni pronunciate nell'ambito del rito "superspeciale" introdotto dall'art. 204 D.lgs. 50/2016; 
  • per tale motivo, il termine "breve" per la proposizione dell'appello resta circoscritto al solo gravame di sentenze rese su provvedimenti che determinano l'ammissione alla (o le esclusioni dalla) procedura di gara; 
  • l'art. 216 co. 1 D.lgs. 50/2016 prevede in via generale che le disposizioni del nuovo Codice si applicano solo alle procedure bandite dopo la data della sua entrata in vigore, quindi dopo il 19 aprile 2016; 
  • il riferimento al "presente Codice" contenuto nell'art. 216, co. 1, deve essere inteso come comprensivo di tutte le disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016, ossia non solo alle previsioni direttamente riferibili al "Codice dei contratti pubblici" ma anche alle norme inserite, con esso, nel Codice del processo amministrativo (quale l'art. 204 D.lgs. 50/2016); 
  • l'onere dell'impugnazione immediata risulta esigibile solo a fronte della contestuale operatività delle disposizioni del Codice che consentono l'immediata conoscenza di provvedimenti di ammissione/esclusione da parte delle imprese partecipanti alla gara (di cui agli artt. 29 co. 1 e 76 co. 3 D.lgs. 50/2016); 
  • in ogni caso è da preferirsi l'opzione ermeneutica meno sfavorevole per l'esercizio del diritto di difesa.

Alla luce di tali coordinate interpretative, il Consiglio di Stato rileva che a) la procedura di gara della fattispecie è stata bandita prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice e b) l'impugnazione riguarda il provvedimento di aggiudicazione della gara e non già i provvedimenti di ammissione/esclusione e dichiara così l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'appello.

Da notare il riconoscimento, ai fini dell'applicabilità del nuovo rito, di un "vincolo funzionale inscindibile"  tra oneri informativi e prescrizioni processuali.

Ciò a dire che è l'applicazione delle norme sull'immediata conoscenza dei provvedimenti da parte delle imprese (mediante pubblicazione sul portale "Amministrazione trasparente" e comunicazione a mezzo pec) a rendere attuabile il "gravoso (e, finora, inedito) onere processuale" dell'immediata impugnazione delle ammissioni alla gara e a giustificare l'applicabilità del nuovo rito "superspeciale", ivi incluse le disposizioni in tema di appello.

Il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato 25 novembre 2016, n. 4994, è disponibile a questo link.

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