Il Tribunale rilevava che se si dovesse, come impone l'articolo 64 in questione, qualificare ^ristrutturazione^ la realizzazione di sottotetti anche quando la modificazione della sagoma dell'edificio preesistente comportasse una diminuzione delle distanze da edifici esistenti inferiore a quella di cui al D.M. 1444/1968, art. 9, ciò si risolverebbe nella disaplicazione di una normativa di rango superiore quale, per l'appunto, il D.M. 1444, nonché lo stesso Testo Unico dell'Edilizia, per il quale la ristrutturazione edilizia non può comportare aumento di sagoma e volume (art. 3 D.P.R. 380/2001), diversamente cessendo in presenza di nuova costruzione, come tale computabile ai fini della applicazione degli standard edilizi indicati dagli strumenti urbanistici locali, a loro volta, invece, disapplicati.
Non è vero, quindi, come afferma il TAR Lombardia nella decisione 153/2009, che la lettura comparata delle disposizioni regionali e nazionali deve suggerire una interpretazione delle prime conforme a legittimità a scapito di una non di legittimità, poichè nella fattispecie il legislatore regionale ha intenzionalmente qualificato il recupero dei sottotetti come ristrutturazione, al fine di sottrarli alla applicazione delle disposizioni di rango superiore.
Nulla di tutto ciò, afferma la Corte, è rinvenibile nella fattispecie, che circoscrivendo la questione alla disapplicazione del D.M. 1444 in punto distanze, rileva che che l’art. 64, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, in accordo con la giurisprudenza assolutamente maggioritaria, deve interpretarsi nel senso che esso consente sì la deroga dei parametri e indici urbanistici ed edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale, ma
fatto salvo il rispetto della disciplina sulle distanze tra fabbricati, essendo quest’ultima materia inerente all’ordinamento civile e rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.Da ciò la manifesta inammissibilità della questione, avendo il giudice rimettente fondato il proprio ragionamento in ordine alla rilevanza su un erroneo presupposto interpretativo, ossia che la normativa lombarda sui sottotetti consentisse la deroga a norme di rango superiore, quale, per l'appunto, il D.M. 1444 in tema di distanze.
Nulla cambia, dunque, in materia ed anzi la decisione della Corte costituisce ultima e definitiva conferma dell'orientamento diffuso secondo cui nessuna normativa liberalizzatrice in tema di recupero sottotetti (e per estensione anche di ristrutturazione edilizia) può estendersi sino a derogare le distanze fissate dall'articolo 9 del D.M. 1444/1968, recepite o meno negli strumenti urbanistici.
Va puntualizzato che restano invece, queste sì, derogate per effetto del comma 2 dell'articolo 64 (2. Il recupero [...] è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati) , le disposizioni locali diverse dalla mera riproposizione dell'articolo 9 in materia di distanze tra fabbricati, ad esempio nel caso di distanze dai confini, che il D.M., per l'appunto, non tratta.
La sentenza 11 maggio 2011, n. 173, della Corte Costituzionale é disponibile a questa pagina [pdf].