A questo fine il legislatore propone di apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
a) introduzione del "silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;Quanto alla materia più squisitamente edilizia, la portata delle modifiche proposte alla normativa di riferimento é, in realtà, più complessa di quanto traspaia dalle finalità elencate. Si passa, infatti, dalla riqualificazione delle aree urbane degradate attraverso interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva, la delocalizzazione in aree diverse, il cambio di destinazione d’uso e le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica, fino alla a premi volumetrici dal 10% al 20% sugli edifici esistenti in attesa delle disposizioni regionali sul punto, per passare alla cd.Scia semplificata, realizzata attraverso il dimezzamento dei tempi per i controlli da parte delle amministrazioni sugli interventi realizzati con Scia da 60 a 30 giorni. Non manca una poco credibile - sia sotto il profilo della tecnica legislativa che quello costituzionale - interpretazione autentica relativa alla definitiva sostituzione della Dia con la Scia anche in edilizia, nonché ai suoi rapporti con la Super-Dia e le autorizzazioni relative a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Di rilievo le modifiche alla tipologia della difformità dal permesso di costruire (art. 31 T.U. Edilizia), esclusa in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta, fino al 2%. Poche cose dal punto di vista delle sanzioni: scatteranno infatti dal 1° luglio anziché dal primo maggio le sanzioni quadruplicate, previste dal decreto sul federalismo fiscale, a carico di quanti non hanno dichiarato all’Agenzia del Territorio gli immobili sconosciuti al Catasto, modificati o che hanno perso il requisito di ruralità.
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";
d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitalo sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";
f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
g)esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici -già sottoposti a valutazione ambientale strategica: -.
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;
Il testo dell'articolo 5 del Decreto Sviluppo nella bozza definitiva sottoposta al CdM del 5 maggio 2011 é disponibile a questo indirizzo: www.studiospallino.it/doc/decreto_sviluppo_bozza.pdf.
Leggi anche: ^Decreto sviluppo 2011: le misure per l'edilizia^, disponibile a questo indirizzo http://www.studiospallino.it/interventi/d.l._70_2011.htm.