Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, afferma il TAR Veneto, infatti:
la disciplina prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (cosiddetta procedura di fiscalizzazione dell'illecito edilizio) trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale ad una "sanatoria" dell'abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell'illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate (cfr. Cassazione penale, sez. III, 22.4. 2010 , n. 19538)
Nello specifico, la l.r. Veneto n.14/2009 esclude espressamente dai benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 gli edifici: "e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione" (articolo 9). Se é pacifico che le norme eccezionali contenute nei cd. Piani Casa non possono applicarsi nè a edifici abusivi né al fine di sanare interventi abusivi, la decisione é di sicuro interesse nell'ottica delle legislazioni che le Regioni si apprestano a licenziare a seguito del d.l. 70/2011 (cd. Decreto Sviluppo).
Questi infatti prevede espressamente che gli interventi premiali di cui al comma 9 dell'articolo 5
non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.La sentenza 6 maggio 2001, n. 781, del TAR Veneto, sezione II, é disponibile su giustizia-amministrativa.it a questo indirizzo.