Telefonia: il divieto di installazione esteso a generici "seminativi di pianura" è eccessivamente ampio e indeterminato

Con sentenza n. 1468 del 10 novembre 2015 il TAR Lombardia, Brescia, ha affermato che il divieto di installazione, contenuto nei regolamenti locali in materia di telefonia, esteso a generici "seminativi di pianura" è eccessivamente ampio e generico e quindi illegittimo nella misura in cui preclude il corretto svolgimento del servizio pubblico di telefonia.


Il progetto presentato prevedeva la realizzazione di un palo slim (che parte da 90 cm di base e arriva alla larghezza di 30 cm alla sommità), con forma triangolare, privo di bracci e ballatoi e una schermatura trasparente nell'ultima parte.

A fronte di ciò il Comune si sarebbe - ad avviso del TAR - limitato ad un diniego privo di adeguata motivazione, perché inidoneo a confutare la mitigazione dell'impatto perseguita e privo di indicazioni circa misure diverse da adottare per ulteriormente ridurre, eventualmente, l'impatto stesso, citando il divieto contenuto nel regolamento locale finalizzato alla tutela dei "seminativi di pianura", espressione di latitudine eccessivamente ampia.

In ogni caso, anche tenendo conto della necessità di tutelare i rari tratti di seminativo ancora presenti, il TAR ritiene che il Comune non abbia chiarito come la realizzazione della nuova SRB potesse intendersi come peggiorativa della situazione generata dall'impianto già esistente, collocato a brevissima distanza: ciò considerando anche, come già anticipato, le diverse modalità costruttive, maggiormente rispettose dei profili ambientali.

Sul piano urbanistico, il TAR ricorda che - trattandosi di opere di urbanizzazione primaria - gli impianti di rete di comunicazione non possono essere relegati in ambiti territoriali determinati, ma, al contrario, possono essere realizzati in ogni parte del territorio comunale, al fine di consentire il miglior raggiungimento della funzione di pubblica utilità che essi perseguono. La facoltà dei Comuni di adottare appositi regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti in questione e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, inoltre, non può mai tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate (cfr, da ultimo, TAR Reggio Calabria, n. 504/2015).

La potestà regolamentare del Comune deve, pertanto, ritenersi limitata ai "profili urbanistici e territoriali (con esclusione dell'individuazione dei siti) e l'eventuale indicazione di ulteriori, particolari accorgimenti edilizi che possano utilmente concorrere alla minimizzazione dell'esposizione" (così TAR Brescia, II, n. 899/2011).

Ne derivano dunque:

  • l'illegittimità del diniego opposto per difetto di motivazione;
  • l'illegittimità della disposizione del regolamento comunale contestata, la quale risulta precludere totalmente l'installazione di SRB nelle zone di valore agronomico-ambientale, nonostante, come dallo stesso provvedimento evidenziato, la normativa regionale attribuisca competenza ai Comuni al solo fine di perseguire l'obiettivo dell'ottimizzazione delle localizzazioni in un'ottica di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, in particolare nelle aree ad alta intensità abitativa o caratterizzate dalla presenza di siti sensibili. 

La sentenza n. 1468/2015 del TAR Lombardia, Brescia, è disponibile sul portale della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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