La legge:
- disciplina gli strumenti della programmazione negoziata finalizzati alla realizzazione condivisa degli obiettivi e delle linee programmatiche regionali individuate nel Programma regionale di sviluppo, nel Documento di economia e finanza regionale e negli altri piani e programmi regionali di settore, la cui attuazione richiede l’azione integrata e coordinata della Regione e di uno o più enti locali o, comunque, di amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici o anche organismi di diritto pubblico (art. 1);
- definisce strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale: a) l’accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST); b) l’accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (AREST); c) l’accordo di programma, di seguito (AdP); d) l’accordo locale semplificato (ALS), oltre ai patti territoriali per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei territori montani ai quali la Regione aderisce secondo le modalità e le condizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40.
La novella sostituisce integralmente la precedente legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale).
Link: legge regionale 29 novembre 2019 n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale".