Sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 17 agosto 2020 le DGR n. XI/3508 e n. XI/3509 del 5 agosto 2020 in applicazione della L.R. Lombardia 26 novembre 2019, n. 18.
Le DGR hanno per oggetto:
- (3508) i criteri per accedere all’incremento dell’indice di edificabilità massimo previsto dai PGT nonché le soglie minime di tali incrementi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguano le finalità indicate all’art. 11 comma 5 della L.R. 12/2005 (Approvazione dei criteri per l’accesso all’incremento dell’indice di edificabilità massimo del PGT, art. 11, comma 5 della l.r. 12/05 - Attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale l.r. n. 18/19);
- (3509) i criteri per l’eventuale riduzione del contributo di costruzione per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguano le finalità indicate dall’art. 43 comma 2 quinquies della L.R. 12/2005 (Approvazione dei criteri per l’accesso alla riduzione del contributo di costruzione art 43 comma 2 quinquies della l r 12/05 - Attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale l.r. n. 18/19).
Ricordiamo che:
- ai sensi del comma 5 quater art. 11 della l.r. 12/2005, “i comuni con deliberazione del consiglio comunale possono escludere aree o singoli immobili dall'applicazione del comma 5, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana” e che, come previsto dall’art. 9, comma 6, della l.r. 18/2019, l’eventuale deliberazione assunta dai comuni ai sensi del comma 5 quater deve essere trasmessa, con cadenza annuale (entro il 31 gennaio) alla Direzione generale regionale competente (oggi D.G. Territorio e protezione civile);
- gli interventi di cui al comma 5 art. 11 l.r. 12/2005 possono essere realizzati, ai sensi del
comma 5 ter dello stesso articolo, anche in deroga all’altezza massima prevista nei PGT, nel
limite del 20 per cento, nonché alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di
intervento e sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e
ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari.
Il comma 5 ter prevede tuttavia che “i comuni possono escludere aree o singoli immobili dall'applicazione di tutte o alcune delle disposizioni del presente comma, con motivata deliberazione del consiglio comunale in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica”.
Le DGR n. XI/3508 e n. XI/3509 del 5 agosto 2020 sono consultabili sul BURL 17.082020 a questo indirizzo.