Con Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” c.d. DL Semplificazioni, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lunedì 14 settembre, n.228, sono state apportate significative modifiche al D.Lgs. n.259 del 2003, noto Codice delle comunicazioni elettroniche.
L’articolo 38 della L. n. 120/2020, introduce, in particolari, diverse misure di semplificazione per il dispiegamento delle reti di comunicazione elettronica sia per quanto riguarda le reti in fibra ottica sia per quanto riguarda le reti mobili di telecomunicazioni con particolare riferimento alla procedura generale di autorizzazione, alle modifiche del profilo radioelettrico di impianti già autorizzati, nonché con riferimento al procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico e agli scavi in microtrincea sul sedime stradale.
Sono previste inoltre specifiche disposizioni di semplificazione per gli impianti di telefonia mobile temporanei nonché per l’utilizzo degli impianti in banda cittadina e per l’installazione degli impianti di videosorveglianza utilizzati dagli enti locali per le finalità previste dal patto per la sicurezza. È infine, viene ribadito e previsto un divieto per i Sindaci di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio-base e di introdurre modifiche ai limiti previsti per l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Semplificazioni in materia di realizzazione di reti di comunicazione in fibra e di impianti radioelettrici per le connessioni mobili
In materia di semplificazione, grazie alla novella apportata dalla L. n.120/2020, il riformato art.86, comma 3, del D.Lgs. n.259/2003, prevede che, fatte salve le previsioni degli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati, per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto, alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.
La previsione, con importante semplificazione sia del procedimento amministrativo che pertanto dei tempi, prevede, pertanto, la presentazione di un’unica istanza per gli scavi, l’occupazione del suolo e la realizzazione di eventuali opere civili ai sensi del D.Lgs. n. 259 del 2003, in deroga alle previsioni del testo unico dell’edilizia.
Ulteriore elemento di semplificazione viene introdotto per le modifiche delle caratteristiche degli impianti, ma attenzione, come già accaduto, già provvisti di titolo abilitativo, prevedendo in tal senso che, anche nel caso in cui tali modifiche riguardino il solo profilo radioelettrico, si applichi la previsione dell’articolo 87-ter, comma 1, del D.L.gs. n. 259 del 2003, che subordina la realizzazione dell’intervento alla presentazione di una semplice autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi previsti dall'art. 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi Organismi che hanno rilasciato i titoli precedenti, con obbligo degli Organismi preposti a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell’autocertificazione.
Con l’inserimento nel Codice delle comunicazioni elettroniche del nuovo art.87-quater, recante Impianti temporanei di telefonia mobile, dopo lungo percorso, anche da parte degli Operatori, vengono identificati e disciplinati i già c.d. impianti provvisori.
Il comma 1, del nuovo articolo 87-quater, prevede infatti che gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati ed essere attivati previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale qualora, se entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all’ARPA, non sia stato comunicato dal medesimo ente un provvedimento di diniego.
Il comma 2 del nuovo articolo 87-quater prevede un regime ulteriormente semplificato se la permanenza in esercizio dell’impianto non supera i 7 giorni. In tal caso è prevista semplicemente un’autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell’intervento, all’ente locale, alle ARPA, nonché agli ulteriori enti competenti, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.
Nelle ipotesi disciplinate dettata da questo comma la norma precisa altresì la deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente qualora presenti.
Vengono invece soppresse le parole “un’istanza unica” di cui al comma 1 dell’art.88 del Codice recante “Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico”, oltre a specificare al termine del periodo del medesimo comma che "L'istanza così presentata avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo", chiarendo invece in modo definitivo il riferimento agli atti di “competenza delle singole amministrazioni” di cui ai commi 4 e 9 del medesimo art.88, viene abrogato e sostituito l’inciso in riferimento agli “atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”.
A questo proposito, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la modifica è effettuata “per eliminare i pareri preliminari resi nelle conferenze di servizi che creano ritardi amministrativi con il rilascio di autorizzazioni postume. Conseguentemente il parere (con la condizione di ottenere l’autorizzazione successivamente) non è più un atto di assenso per effettuare gli scavi”.
Il comma 7 estende anche all’installazione di altri elementi di rete l’applicazione del termine ridotto di otto giorni per il rilascio dell’autorizzazione nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti ed allacciamento utenti.
Termini autorizzatori ridotti anche per le richieste di autorizzazione per l’esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici.
Va ricordato che l’attività di sviluppo delle reti in banda larga (broadband) coinvolge necessariamente anche il fondo delle strade su cui sono posati i binari ferroviari (c.d. sedimi ferroviari), con particolare riguardo ai casi di attraversamenti degli stessi. Le singole tipologie di sedime non sono espressamente citate dal Codice delle Comunicazioni elettroniche, per cui a volte gli Enti gestori in molti casi non riconoscono l’applicazione dei termini e delle condizioni fissate dal Codice, generando problematiche sia sul fronte del rilascio dei permessi che degli oneri richiesti.
In effetti, il Legislatore, anche in questo intervento, non espressamente menzionato i beni del demanio ferroviario che, tuttavia, secondo una giurisprudenza ampiamente prevalente, devono considerarsi appartenenti al demanio accidentale dello Stato (ex multis, da ultimo si veda: Cass., civ. sez. II, del 1° marzo 2018, n. 4864).
Il comma 2-bis, dell’art. 82 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, introduce inoltre specifiche disposizioni volte ad agevolare ulteriormente il conseguimento degli obiettivi indicati dal comma 2 del medesimo articolo, il quale stabilisce che le imprese, che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche (…), intraprendano misure e svolgano iniziative atte a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi.
A tale scopo si ricorda che le semplificazioni, introdotte dalla L.27/2020, sono le seguenti:
- alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche è consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di una SCIA all’amministrazione locale competente e agli Organismi competenti ad effettuare i controlli anche in deroga a quanto disposto dal D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali; • la SCIA deve contenere le informazioni di cui ai modelli C e D dell’allegato n. 13 del D.Lgs. n. 259 del 2003 e vale come istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell’istanza medesima. Si ricorda che i modelli C e D, dell’allegato 13 del D.Lgs. n.259 del 2003, si riferiscono rispettivamente:
- all’Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane (modello C) e all’Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree extraurbane (modello D).
- per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni ed atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all’art. 87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003. A tale proposito si ricorda che l’art.87-bis stabilisce che nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti.
Semplificazioni in materia di autorizzazioni generali e relativi contributi
In relazione alle attività soggette ad autorizzazione, di cui all’art. 25 del Codice, la novella introduce all’art. 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8, un punto 2.8-bis prevedendo l’assoggettamento ad autorizzazione generale delle attività di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato.
Modifiche sono inoltre apportate agli artt. 105, comma 1, lettera p), 33, comma 1, lettera c) e 34, comma 1, lettera c) in relazione ai contributi, per i quali si rinvia al riformato testo normativo per maggiori dettagli.
Semplificazioni in materia di preventiva verifica dell’interesse archeologico per l’effettuazione di scavi per la realizzazione di reti di telecomunicazioni
Il comma 4, dell’art. 38 della L. 124/2020, introduce una semplificazione in materia di verifica preventiva di interesse archeologico precisando che, qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, l'avvio dei lavori sia subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'Autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. Detta previsione trova anche applicazione per la realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti.
Con importante semplificazione il Legislatore prevede, pertanto, l’esclusione dalla fornitura di documentazione richiesta per la verifica di interesse archeologico, il tutto per i soli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, e per i beni immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali.
L’Operatore dovrà, pertanto, solo comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni, l’inizio dei lavori alla soprintendenza competente, che come novellato non dovrà di conseguenza più esprimere la sua approvazione, come invece accadeva nella precedente disciplina vigente.
Semplificazioni in materia di scavi sul sedime stradale e autostradale per la posa di infrastrutture in banda larga
In materia di scavi sul sedime stradale e autostradale per la posa di infrastrutture in banda larga, il comma 5 dell’art.38 introduce ulteriori interventi di semplificazione modificando l’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016 fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure autorizzative per l’istallazione di reti di telecomunicazioni.
Si prevede a questo proposito, attraverso l’aggiunta dei nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, che la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli Operatori può essere effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Tale possibilità è finalizzata a favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l’impatto sul sedime stradale e autostradale.
L’Ente titolare o gestore della strada o dell’autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall’operatore in funzione delle esigenze di posa dell’infrastruttura a banda ultra larga, può inoltre concordare con l’Operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell’infrastruttura e alle concrete modalità di lavorazione in modo da garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
Divieto di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio-base e di introdurre modifiche ai limiti previsti per l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
Con il comma 6, il Legislatore, nel ribadire e chiarire anche un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, modifica l’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n.36, vietando agli Enti locali di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e di incidere anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.
In sostanza si conferma per i Comuni la possibilità, già prevista dalla disciplina previgente, di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, ma si esclude di poter disciplinare in materia di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità dei segnali che restano riservati solo allo Stato.
Materiali:
Legge 11 settembre 2020, n. 120