D.L. n. 18/2020, come aggiornato dal D.L. 23/2020: sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi

Con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, sono state dettate disposizioni finalizzate al potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le altre disposizioni emergenziali, il decreto si occupa anche dei procedimenti amministrativi, per i quali dispone la sospensione dei termini e regola gli effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103).
 
A tal fine è disposto che nel computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 (comma 1).

Il decreto è stato integrato dal decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, il cui articolo 37 ha spostato al 15 maggio 2020 il termine finale di sospensione: 

"Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020"
Va tenuto presente che solo i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, non quelli con scadenza successiva al 15 aprile 2020.

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